Evasione dagli arresti domiciliari: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di evasione dagli arresti domiciliari, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità e sulla severa interpretazione del reato stesso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo i dettagli della decisione.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello di Catania che lo aveva condannato per il reato di evasione. I motivi del suo ricorso alla Corte di Cassazione si basavano principalmente su due punti: la contestazione della valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito e la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione: i limiti dell’impugnazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare le prove e i fatti (come farebbe un tribunale o una corte d’appello), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Il reato di evasione: una questione di principio
I giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: il reato di evasione si configura con qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare. Non assumono rilevanza né la durata dell’assenza, né la distanza percorsa, né tantomeno le motivazioni che hanno spinto il soggetto ad allontanarsi. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, e il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione tale valutazione è stato ritenuto inammissibile.
La non applicabilità della particolare tenuità del fatto
Anche il motivo relativo all’articolo 131-bis è stato giudicato inammissibile. La Corte di merito aveva già escluso questa possibilità basandosi su elementi concreti: l’intensità del dolo, la durata dell’allontanamento e la pericolosità del soggetto, desunta anche dai suoi precedenti specifici. La Cassazione ha ritenuto che queste valutazioni non fossero affette da vizi logici evidenti e, pertanto, non potessero essere riesaminate in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando come il ricorso mancasse di un confronto effettivo con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata. In sostanza, l’imputato si era limitato a richiedere una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare reali errori di diritto. Questa assenza di una critica mirata rende il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità chiari e specifici, non su un generico disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Inoltre, conferma la linea dura della giurisprudenza sul reato di evasione, considerato grave a prescindere dalle sue modalità concrete.
Qualsiasi allontanamento dalla detenzione domiciliare costituisce reato di evasione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo cui qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione integra il reato di evasione, a prescindere dalla sua durata, dalla distanza percorsa o dai motivi che hanno indotto il soggetto alla violazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sollevate concernevano l’apprezzamento delle prove e la valutazione dei fatti, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Corte d’Appello). La Cassazione, in sede di legittimità, non può riesaminare i fatti ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in ambito penale?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata determinata in euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catania, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell’intensità del dolo, durata dell’allontanamento, pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024
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Il Presidente