Evasione dal Ballatoio Condominiale: La Cassazione Conferma la Condanna
Chi si trova agli arresti domiciliari ha dei limiti ben precisi da rispettare. Ma fino a dove si estende la propria ‘abitazione’? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’evasione ballatoio, chiarendo che trovarsi nelle aree comuni del condominio, come il pianerottolo, costituisce reato. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione. La sua colpa? Essere stato sorpreso dalle forze dell’ordine sul ballatoio prospiciente la porta del suo appartamento.
La difesa dell’imputato aveva costruito il suo ricorso su un’unica argomentazione: il ballatoio doveva essere considerato una ‘pertinenza’ dell’abitazione. Secondo questa tesi, trovandosi in uno spazio funzionalmente collegato alla propria casa, l’imputato non si sarebbe allontanato illecitamente dal luogo di detenzione e, di conseguenza, non avrebbe commesso alcuna evasione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo del ricorso non solo manifestamente infondato, ma anche una semplice ripetizione di argomenti già presentati e respinti nel giudizio d’appello.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la condanna per evasione.
Evasione ballatoio: le motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri principali: uno giuridico e uno fattuale.
Dal punto di vista giuridico, i giudici hanno richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità. È un principio ormai pacifico che la nozione di ‘abitazione’, ai fini dell’esecuzione degli arresti domiciliari, non si estende alle aree condominiali. Spazi come ballatoi, pianerottoli, scale, androni o cortili sono esclusi dal perimetro in cui la persona detenuta è autorizzata a muoversi. Uscire dalla porta del proprio appartamento per sostare in queste aree comuni integra, a tutti gli effetti, il reato di evasione.
Dal punto di vista fattuale, la sentenza d’appello aveva già evidenziato un dettaglio cruciale. Gli agenti di polizia avevano notato l’imputato mentre si dirigeva verso l’uscita dello stabile. Questo ha portato i giudici a concludere che la sua presenza sul ballatoio non fosse casuale, ma rappresentasse un ‘maldestro tentativo’ di simulare una giustificazione per la sua condotta, ovvero per il suo allontanamento. La difesa non è stata in grado di smontare questa ricostruzione dei fatti, che ha quindi retto anche al vaglio della Cassazione.
Conclusioni: Cosa Significa Questa Sentenza?
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale per chi è sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Il concetto di ‘domicilio’ o ‘abitazione’ deve essere interpretato in senso stretto. Esso coincide con lo spazio privato ed esclusivo della persona, delimitato dalla porta d’ingresso. Varcare quella soglia, anche solo per accedere alle parti comuni dell’edificio, significa violare le prescrizioni del giudice e commettere il grave reato di evasione. Questa decisione serve da monito, sottolineando che i tentativi di interpretare estensivamente i confini del luogo di detenzione sono destinati a fallire di fronte alla rigorosa interpretazione della legge da parte dei tribunali.
Stare sul ballatoio del proprio condominio è considerato evasione dagli arresti domiciliari?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che le aree condominiali, come il ballatoio, sono escluse dalla nozione di ‘abitazione’ ai fini degli arresti domiciliari. Pertanto, trovarsi in tali spazi costituisce il reato di evasione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello e considerato manifestamente infondato. La tesi difensiva, infatti, si scontrava con la consolidata giurisprudenza della Corte e con la ricostruzione dei fatti, che indicava l’imputato in movimento verso l’uscita dello stabile.
Come viene definita l’abitazione nel contesto degli arresti domiciliari secondo questa ordinanza?
L’abitazione è intesa in senso restrittivo e non include le aree condominiali. Si limita allo spazio strettamente privato dell’individuo, escludendo quindi ballatoi, pianerottoli, scale e altre parti comuni dell’edificio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIARAVALLE CENTRALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RG 10924/24 – COGNOME NOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché meramente reiterativo dell’atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondato.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa prospetta l’insussistenza dell’evasione perché il luogo dove il ricorrente è stato sorpreso dagli operanti di polizia giudiziaria – cioè il ballatoio prospiciente la sua abitazione – sarebbe da qualificarsi come pertinenza dell’abitazione stessa. Un luogo, dunque, dove il ricorrente sarebbe stato pienamente autorizzato a trovarsi.
Tale prospettazione risulta innanzitutto contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude dalla nozione di abitazione le aree condominiali come i ballatoi (ex multís, Sez. 6, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744).
In punto di fatto, poi, occorre considerare che la sentenza di appello ha dato conto del fatto che il ricorrente sia stato visto dagli operanti dirigersi verso l’uscita dello stabile e che, dunque, la sua presenza sul ballatoio fosse un tentativo maldestro di simulare una giustificazione per la sua condotta. Si tratta di una ricostruzione che la difesa non è riuscita a disarticolare e che ha correttamente condotto il giudice di merito a confermare la condanna già emessa in primo grado.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024