Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9257 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna di NOME COGNOME con la contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’articolo 385 cod. pen., reato commesso il 6 aprile 2018 quando l’imputato non veniva rinvenuto presso l’abitazione nel corso di un controllo eseguito dalle 10:08 alle 10:20.
Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il
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difensore del ricorrente denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto produzione documentale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il difensore aveva prodotto in udienza la sentenza del 6 aprile 2018 della Corte d’appello di Firenze in data 6 aprile 2018, relativa al reato presupposto per il quale era stata applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari e dalla quale risultava la presenza dell’imputato alla celebrazione del processo a suo carico nonché il decreto di citazione per detta udienza, decreto che recava la espressa autorizzazione all’imputato a recarsi liberamente senza scorta della forza pubblica davanti alla Corte d’appello per intervenire a ciascuna delle udienze del giudizio. Con il secondo motivo il difensore contesta l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva, non essendo state enunciate ragioni idonee ad integrare la maggiore pericolosità dell’imputato per il reato ascrittogli.
3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall’art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
A ben vedere la Corte di appello ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente in vista della trattazione del giudizio di appello (la sentenza del 6 aprile 2018 e l’avviso di citazione contenente l’autorizzazione agli imputati detenuti agli arresti domiciliari nel procedimento a loro carico a recarsi in udienza senza traduzione e scorta), ma l’ha ritenuta irrilevante sul presupposto che l’imputato non aveva dato avviso ai carabinieri proposti ai controlli dell’allontanamento.
Si tratta di una motivazione inconferente poiché la fattispecie incriminatrice sanziona l’allontanamento senza ordine o autorizzazione del giudice dall’abitazione ove si trovi agli arresti domiciliari, autorizzazione che, nella specie, era intervenuta.
Ai sensi dell’art. 22 disp. att. cod. proc. pen., infatti, il giudice che procede in relazione al reato per il quale è stata disposta la misura cautelare ordina l’accompagnamento dell’imputato ovvero, come nel caso in esame, lo autorizza a presentarsi senza scorta all’udienza fissata a suo carico. Dalla sentenza risulta che
l’imputato era presente e l’orario di controllo è perfettamente sovrapponibile a quello di inizio dell’udienza.
La mancata comunicazione dell’allontanamento, pur potendo integrare una violazione della prescrizione imposta all’imputato di dare avviso all’autorità proposta ai controlli dell’allontanamento, non integra la condotta di evasione risolvendosi nella violazione di una prescrizione meramente accessoria e che non è configurabile come elusione, anche solo potenziale, della sorveglianza in atto da parte delle persone incaricate essendo stato l’allontanamento autorizzato dal giudice che procede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 19 febbraio 2025
La Consigliera relatrice
Il Pre idente