Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11120 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11120 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Trapani avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza limitatamente all’omessa valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen., dichiarando per il resto inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma confermava la condanna in primo grado dell’imputato per evasione (art. 385 cod. pen.) (capo b)
e per plurime violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159) (capi c, d, e, f, g, h, i).
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 385 cod. pen.
Sebbene l’imputato si fosse spontaneamente costituito in carcere tre giorni dopo la fuga dalla comunità, il Giudice di primo grado aveva omesso di motivare in proposito.
La Corte d’appello, cui la questione era stata devoluta, ha negato l’applicabilità dell’attenuante, escludendo vi fosse stata spontanea costituzione, in quanto l’imputato sarebbe stato, invece, «rintracciato» dalle forze di polizia.
Tale ricostruzione confligge però con i dati probatori.
2.2. Violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e omesso riconoscimento della continuazione.
I Giudici – anziché riconoscere la continuazione – avrebbero dovuto procedere a condanne separate per il delitto di evasione, da un lato, e per le plurime contravvenzioni di cui ai capi da c) ad i), in tema di misure di prevenzione, dall’altro lato, provvedendo, per queste ultime, all’abbattimento premiale della pena nella misura della metà, piuttosto che di un terzo, a seguito della scelta del rito abbreviato.
D’altronde, la scelta del rito abbreviato incide sulla quantificazione della pena, sicché l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. è norma di diritto sostanziale, la giurisprudenza di legittimità avendo, inoltre, in varie occasioni affermato che i reati continuati vanno considerati unitariamente solo per gli effetti previsti da specifiche disposizioni e comunque nel rispetto del favor rei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen., si traduce, in sostanza nella deduzione di un travisamento probatorio (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) ed appare fondato.
1.1. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta – come nel caso di specie – il vizio di motivazione per travisamento della prova deve: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto
processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, COGNOME introducendo COGNOME profili COGNOME di COGNOME radicale COGNOME incompatibilità COGNOME all’interno dell’impianto COGNOME argomentativo COGNOME del COGNOME provvedimento COGNOME impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
1.2. Ciò è quanto accaduto nel caso di specie dove – a fronte della motivazione, in cui si trova affermato che l’imputato non si era consegnato alle forze dell’ordine, ma era stato «rintracciato», e che «si era reso sostanzialmente irreperibile, tanto che le autorità preposte al controllo, pur essendosi messe sulle sue tracce, non riuscivano a trovarlo» – il ricorrente ha puntualmente indicato l’atto da cui si desume che tali ricerche vennero interrotte poiché il ricorrente si era «spontaneamente» costituito presso la casa circondariale (la decisività di tale elemento probatorio essendo evidente e non meritando, quindi, di essere rimarcata).
L’accoglimento del primo motivo, con conseguente necessità di rideterminare la pena, implica l’assorbimento del secondo: comunque nel merito fondato, in virtù del principio espresso da Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, COGNOME, Rv. 288214 (per cui, nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà).
Rendendosi COGNOME necessaria COGNOME una COGNOME rideterminazione COGNOME del COGNOME trattamento sanzionatorio, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ai giudici di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 385, ultimo comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 10/09/2026′