Evasione Arresti Domiciliari: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’evasione arresti domiciliari è un reato che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti del ricorso contro una condanna per tale reato, sottolineando quando i motivi addotti non sono sufficienti per ottenere un nuovo esame della vicenda. Questo caso specifico riguarda un individuo che si era allontanato dalla propria abitazione per salutare dei familiari, ritenendo tale motivo una giustificazione valida. Vediamo come la Suprema Corte ha analizzato la questione.
I Fatti di Causa
Un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione. La condanna, emessa dalla Corte d’Appello, si basava sull’accertamento che l’imputato si era allontanato dalla propria abitazione senza un’autorizzazione o una valida giustificazione. L’allontanamento era motivato dalla volontà di salutare il fratello e un amico che non vedeva da tempo. È importante notare che al soggetto era stato concesso un permesso lavorativo con orari precisi (dalle 9:00 alle 13:00), e l’evasione si inseriva in un contesto di condotte analoghe già tenute in passato.
Il Ricorso per Cassazione e le Motivazioni del Ricorrente
Contro la sentenza di condanna, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando le proprie doglianze su due punti principali:
1. Questione di responsabilità: Si contestavano le valutazioni di merito che avevano portato alla condanna, cercando di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava che i giudici d’appello avessero erroneamente negato l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, una causa di non punibilità per fatti di minima offensività.
L’analisi sull’Evasione Arresti Domiciliari della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo integralmente le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale e offre spunti di riflessione sulla corretta interpretazione delle norme in gioco.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione evidenziando due profili di criticità nel ricorso. In primo luogo, i motivi relativi alla responsabilità sono stati giudicati generici e involgenti una questione in fatto. La Corte di Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità, il che significa che non può riesaminare i fatti del processo come se fosse un terzo grado di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire diversamente gli eventi. Pertanto, tentare di contestare la colpevolezza basandosi su una diversa lettura delle prove è un’operazione non consentita in questa sede.
In secondo luogo, i motivi riguardanti la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego, sottolineando elementi concreti che ostacolavano un giudizio di minore offensività del fatto. Tali elementi erano:
* L’assenza di una valida giustificazione per l’allontanamento (salutare familiari non è considerato un motivo che esclude il reato).
* La presenza di una precedente condotta analoga, che indicava una tendenza a non rispettare le prescrizioni.
* Il contesto specifico, che vedeva il soggetto già beneficiario di un permesso lavorativo, dimostrando una certa fiducia da parte dell’autorità giudiziaria, che è stata però tradita.
Questi fattori, nel loro complesso, delineano un quadro di offensività del fatto non così lieve da poter essere archiviato come penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. I motivi devono essere strettamente giuridici e non possono limitarsi a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, a meno che non si dimostri un vizio logico palese e manifesto. Inoltre, la pronuncia conferma che per l’applicazione della particolare tenuità del fatto è necessaria una valutazione complessiva della condotta, che tenga conto non solo della durata dell’allontanamento, ma anche delle sue motivazioni, del contesto e del comportamento pregresso dell’imputato. La presenza di precedenti violazioni e l’assenza di una giustificazione plausibile sono elementi decisivi che impediscono l’applicazione di questo beneficio.
Perché il ricorso per evasione arresti domiciliari è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e basati su questioni di fatto, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, la quale si limita a un giudizio sulla corretta applicazione della legge.
Andare a salutare un parente può essere una giustificazione per l’evasione?
No, secondo questa ordinanza, allontanarsi dagli arresti domiciliari per salutare il fratello e un amico non costituisce una giustificazione valida ed è un comportamento che integra il reato di evasione.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità è stata esclusa perché la condotta non è stata ritenuta di minima offensività. Hanno pesato sulla decisione l’assenza di una giustificazione plausibile, la presenza di una precedente condotta analoga e il fatto che il soggetto godesse già di un permesso lavorativo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quelli sull responsabilità, e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stat correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (allontanamento privo di giustificazione per salutare il fratello e salutare un amico che non vedeva da tempo; preceduto da analoga condotta e a fronte del permesso lavorativo accordatogli dalle ore 9:00 alle ore 13:00).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024