Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16851 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natoka COGNOME( GERMANIA) il 11/03/1995
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avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la condanna, resa dal Tribunale di Agrigento in data 3 aprile 2024, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs.
n. 159 del 2011 (capo 1), 635, comma secondo n. 1 in relazione all’art. 625 n. 7
cod. pen. (capo 2), con la recidiva reiterata, infraquinquennale, alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. A. COGNOME
(inosservanza di norme penali e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità e della causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 1) è
inammissibile perché non specifico rispetto ai dati di fatto che sorreggono la richiesta, non consentito in sede
di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già vagliati dal giudice di appello, con motivazione immune da illogicità
manifesta e ineccepibile in punto di diritto (cfr. p. 4, ove ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, si fa riferimento ai numerosi precedenti specifici per il reato
di evasione, nonché a un complessivo giudizio di non speciale tenuità dell’offesa), nonché manifestamente infondato per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2 e ss. della sentenza impugnata).
Rilevato, peraltro, quanto al dedotto stato di necessità che questo, secondo le convergenti sentenze di merito, non può operare nella specie posto che sono state valorizzate, dall’appellante, le condizioni personali dell’imputata ai fini di giustificare l’esigenza contingente di allontanarsi da casa, ma si trattaKcircostanze smentite dagli stessi accertamenti svolti dai militari intervenuti sul posto, nel corso di diversi controlli, nei quali si è acclarata l’assenza della ricorrente negli orari indicati nell’imputazione ma, soprattutto, che la donna era assente da casa da alcuni giorni.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
DEPOSITATA , Così deciso, in data 6 parzo 2025 Il Consigliere esten4re
Il Presidente