Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6242 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6242 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Cosenza il 15/09/1982
avverso la sentenza emessa in data 01/07/2024 dalla Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa 11 dicembre 2022 dal Tribunale di Cosenza che aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per i reati di evasione dagli arresti dorniciliari comme il 20 luglio e il 29 agosto del 2017.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso con cui ha dedotto:
-violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto responsabile dei reati in contestazione sulla base delle sole dichiarazioni dei militi accer senza tuttavia che si fosse proceduto alla concreta verifica in ordine alla effettiva prese casa dall’imputato che non aveva udito il campanello perché intento ad ascoltare la musica co le cuffie;
vizio di violazione di legge, in relazione all’art.131-bis cod. pen., per non avere la riconosciuto la causa di non punibilità, nonostante la tenue offensività del fatto e l’asse abitualità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché declinato in fatto.
La Corte di appello ha ancorato la responsabilità dell’imputato agli accertamenti oper dagli agenti di PG: in due distinte occasioni, i militi – recatisi per un control l’abitazione in cui il Pace era ristretto in vinculis non avevano ricevuto alcuna risposta al citofono, nonostante i ripetuti ed udibili colpi di campanello e l’attesa sul posto p mezz’ora.
2.1. Il ricorrente- nel censurare la sentenza gravata sotto il profilo della errata valu della prova per non avere i Giudici tenuto conto della oggettiva impossibilità per il Pace di il suono del campanello perché «verosimilmente» intento ad ascoltare musica – ha mosso censure che primariamente per la portata assertiva delle affermazioni sono del tutto inidonee disarticolare la tenuta logica della sentenza di primo e di secondo grado.
Si tratta poi di argomenti, già proposti e compiutamente scrutinati nelle due confor sentenze di merito, là dove congruamente è stata posta in risalto la natura del tutto ipot ed assertiva della tesi difensiva, la oggettiva incompatibilità con la presenza sul posto dei per un considerevole lasso di tempo e con la ripetizione di identiche condotte a dista ravvicinata.
2.2. Il ricorrente ha in sostanza sollecitato la Corte di cassazione ad una div interpretazione della informazione probatoria per proporre una alternativa ricostruzione in f della vicenda, preclusa in sede di legittimità: il controllo sulla motivazione del provvedi impugnato deve essere finalizzato alla verifica che la motivazione sia effettiva, vale a realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisio adottata, non sia manifestamente illogica, perché sorretta, nei suoi punti essenziali argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, no internamente contraddittoria, e cioè risulti esente da insormontabili incongruenze tra le
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diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute, e non incompatibile, sempre sotto il profilo logico, con altri atti del processo – che il ricorre indicati in termini specifici ed esaustivi nei motivi – in misura tale da risultarne van radicalmente inficiata sotto il profilo logico (così, ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516).
In ordine alla censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità art. 131 bis cod. pen., la motivazione resa dai Giudici di appello non si presta a censu ordine logico: correttamente e congruamente è stato rilevato come la violazione ripetuta e distanza ravvicinata delle prescrizioni nonchè l’allontanamento da casa senza che fosse stat accertata la destinazione, la durata dell’evasione e le persone eventualmente incontra fossero elementi oggettivamente poco compatibili con il giudizio di lieve offensività.
Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2025