Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1266 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a CATANIA il 15/05/1986 avverso la sentenza del 20/11/2023 della Corte d’appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la decisione impugnata in accoglimento dell’ultimo motiv9di ricorso e rigetto dell’impugnazione nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale locale alla pena di ritenuta di giustizia nei confronti di NOME COGNOME responsabile del reato di evasione perché non rinvenuta – il 19 maggio 2016- presso il domicilio – in CataniaINDIRIZZO INDIRIZZO ove si trovava ristretta agli arresti domiciliari, in esito a più controlli realizz orari diversi da quello rispetto al quale la stessa risultava autorizzata ad allontanarsi.
Propone ricorso la difesa dell’imputata e declina cinque diversi motivi di impugnazione.
2.1. Con i primi due motivi si evidenzia violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al puntuale riscontro dei fatti costitutivi l’evasion contestata.
L’imputazione farebbe riferimento ad una data di consumazione del fatto (20 maggio 2016) e ad un luogo dell’operato controllo attestante l’assenza della ricorrente (viale
Moncada, sempre in Catania) diversi da quelli prospettati a sostegno della ritenuta responsabilità, che, limitata ai fatti definiti dalla relativa rubrica, non troverebbe adeguat riscontro.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (escluse senza considerare l’atteggiamento collaborativo della ricorrente che avrebbe spontaneamente fatto rientro presso il luogo di restrizione) e alla misura della pena, superiore al minimo edittale.
2.3. Con il quarto motivo, il difetto di motivazione viene prospettato riguardo alla recidiva, ad avviso della difesa confermata senza verificare il contenuto dei reati pregressi e senza precisare i termini della maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio alla luce dei detti precedenti.
2.4. Con il quinto motivo si contesta la ritenuta inammissibilità del motivo di appello, legato alla rivendicata continuazione esterna, puntualmente veicolata con il gravame di merito senza che la definitività della sentenza inerente al fatto giudicato esternamente, acquisita prima della definizione della decisione appellata, possa assumere valenza ostativa, come ritenuto dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2.1 primi due motivi di impugnazione replicano censure esposte con l’appello, ribadite senza operare un confronto puntuale e specifico con le valutazioni rese dalla Corte del merito nel disattenderne la fondatezza per la ritenuta assenza di effettive violazioni quanto alle relative prerogative difensive avuto riguardo alla piena intellegibilità dell’accusa mossa all’imputata; e ciò pur a fronte della confermata sussistenza degli errori ab origine connotanti il capo di imputazione su data e luogo di esecuzione dei controlli in esito ai quali è stata riscontrata la condotta sanzionata.
La Corte del merito, in particolare, in modo corretto e puntuale ha messo in luce che le emergenze complessivamente acquisite non solo davano immediato conto del contenuto dell’accusa formulata ai danni dell’imputata nelle sue connotazioni fattuali e temporali ma anche della assenza ingiustificata della ricorrente dal domicilio di restrizione al momento di esecuzione dei controlli. In questi termini, è stata coerentemente ritenuta decisiva la lettura congiunta della relazione di servizio attestante i due controlli operati che davano conto della riscontrata assenza dell’imputata ben oltre il perimetro temporale dell’autorizzazione ad allontanarsi- valutata alla luce sia del portato dell’autorizzazione concessa alla COGNOME di allontanarsi per non più di una ora al giorno dal detto domicilio, previa comunicazione alle autorità competenti, sia della relazione dell’appuntato COGNOME compulsato dalla ricorrente nel momento di inziale allontanamento e di asserito e non
riscontrato rientro, dalla quale emergeva senza incertezza il momento temporale di esecuzione della condotta.
Né del resto il ricorso contesta mai che il luogo di esecuzione degli arresti era quello di elezione di domicilio (INDIRIZZO ove i controlli di fatto furono eseguiti.
Sono parimenti inammissibili le censure dirette a contestare la misura della pena irrogata, il diniego delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e l mancata applicazione della continuazione esterna rivendicata con il gravame.
3.1. Quanto alla pena, la stessa risulta contrastata per la prima volta in questa sede, non risultando proposto apposito motivo in appello.
3.2. In ordine alle attenuanti atipiche, ritiene la Corte assorbente il riferimento a precedenti, al tenore della condotta e all’intensità del dolo (rassegnato dalla falsa comunicazione di rientro), il tutto secondo moduli argomentativi che, immuni a profili di contraddittorietà e a ragioni di manifesta illogicità, rendono insindacabile il relativ giudizio di merito.
3.3. In relazione alla recidiva, il ricorso è generico perché sostiene del tutto aprioristicamente l’inadeguatezza dei precedenti dell/f icorrente apprezzati nel pervenire al giudizio di maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio, coerentemente ritenuta, di contro, dalla Corte del merito, sintomatica della accresciuta pericolosità dell’imputata alla luce del portato materiale della relativa azione e del rimarcato grado del dolo, significativamente indicativi della indifferenza assunta dalle precedenti condanne.
3.4. Parimenti è a dirsi, infine, in relazione al rivendicato riconoscimento della continuazione con rifermento al giudicato esterno indicato nei motivi di appello: quale che sia la correttezza in diritto della valutazione spesa nel rigettare il rilievo, resta da d che in questa sede la difesa ha trascurato di ribadire le ragioni giustificative della relativ richiesta, non consentendo, dunque, alla Corte di valutare a monte il portato della pretesa in questione, precondizione imprescindibile dello scrutinio di legittimità nel caso sollecitato.
Alla inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 comma 1 cod. proc pen. determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 12/11/2024