Evasione dagli Arresti Domiciliari: Ricorso Inammissibile se i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla disciplina dell’evasione arresti domiciliari e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. Quando un imputato viola le prescrizioni degli arresti domiciliari, le conseguenze possono essere serie, e un tentativo di appello basato su motivazioni deboli o generiche è destinato al fallimento. Questo caso dimostra come i giudici valutino non solo il fatto dell’allontanamento, ma anche le sue specifiche modalità.
I Fatti del Caso: L’Allontanamento dalla Propria Abitazione
Il ricorrente si trovava in regime di arresti domiciliari ma beneficiava di un’autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione per un totale di 15 ore. Tuttavia, le forze dell’ordine lo hanno sorpreso al di fuori di questa finestra temporale. L’elemento che ha aggravato la sua posizione è stato il luogo in cui è stato trovato: una sala giochi situata a diversi chilometri di distanza dalla sua residenza. Questo dettaglio si è rivelato cruciale per la valutazione della gravità della sua condotta da parte dei giudici.
I Motivi del Ricorso e la Difesa dell’Imputato
Di fronte alla condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Contestazione della responsabilità: In primo luogo, ha contestato la sua colpevolezza per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale.
2. Richiesta di tenuità del fatto: In secondo luogo, ha sostenuto che il fatto avrebbe dovuto essere considerato di ‘particolare tenuità’, una causa di non punibilità che si applica quando il reato è di minima gravità.
L’imputato ha inoltre mosso critiche generiche riguardo alla quantificazione della pena inflittagli.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Evasione dagli Arresti Domiciliari
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo infondato in ogni suo punto. I giudici hanno sottolineato che l’atto di appello non si confrontava adeguatamente con la solida argomentazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha evidenziato come le doglianze del ricorrente fossero del tutto generiche.
La Corte di Cassazione ha confermato che la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere la particolare tenuità del fatto era correttamente motivata. Il riferimento alle specifiche modalità dell’allontanamento è stato decisivo: essere trovato in una sala giochi, a chilometri di distanza da casa e fuori dagli orari consentiti, non può essere considerato un fatto di lieve entità. Tale comportamento dimostra una chiara volontà di eludere il controllo e di non rispettare le prescrizioni imposte dalla misura cautelare. Di conseguenza, le deduzioni relative alla pena e alla tenuità del fatto sono state respinte come generiche e non meritevoli di accoglimento.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso Diventa Inefficace
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso, per essere efficace, deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la decisione che si intende impugnare. Motivazioni vaghe o generiche non sono sufficienti a scalfire una sentenza ben argomentata. Inoltre, il caso conferma che nella valutazione dell’evasione arresti domiciliari, il contesto e le modalità della violazione hanno un peso determinante e possono precludere l’applicazione di istituti di favore come la particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano troppo generici e non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni sviluppate nella sentenza della Corte d’Appello.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché le modalità della violazione sono state considerate significative. L’imputato è stato trovato al di fuori degli orari autorizzati in una sala giochi a diversi chilometri dalla sua abitazione, circostanze che la Corte ha ritenuto incompatibili con una condotta di minima gravità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41389 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41389 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dai Presidente NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che nel contestare (primo motivo di ricorso) la responsabilità per il reato ex art. 385 cod. pen. ascrittogli, il ricorso di COGNOME non si confronta con la compiuta argomentazione al riguardo sviluppata nella sentenza impugnata, nella quale e, per altro verso, risulta adeguatamente motivato il disconoscimento (oggetto del secondo motivo di ricorso) della particolare tenuità del fatto, evidenziato che il ricorrente fu trovato, al di fuori delle 15 ore per le qual era autorizzato a allontanarsi dalla abitazione nella quale era collocato agli arresti domiciliari, in una sala-giochi distante diversi chilometri dalla stessa;
ritenuto che del tutto generiche risultano le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al disconoscimento della particolare tenuità del fatto, peraltro adeguatamente giustificato nella sentenza con il riferimento alle modalità dell’allontanamento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025