Evasione Arresti Domiciliari: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Il reato di evasione arresti domiciliari rappresenta una violazione grave degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria e le conseguenze di tale condotta possono essere significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i criteri con cui viene valutato un ricorso avverso una condanna per questo delitto, sottolineando l’importanza di presentare motivi di impugnazione validi e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso: La Fuga e la Condanna
Il caso in esame riguarda un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari con cui era stato condannato per il reato di evasione. Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che l’imputato si era allontanato dal proprio domicilio percorrendo una distanza considerevole, ben 13 chilometri, violando così le prescrizioni imposte dalla misura cautelare. La difesa aveva presentato delle deduzioni che, tuttavia, erano state ritenute infondate dal giudice di secondo grado, portando alla conferma della responsabilità penale.
Il Ricorso in Cassazione e l’Analisi della sua Ammissibilità
Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, il compito della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo contesto, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato: il ricorso è inammissibile quando si fonda su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che gli argomenti proposti dalla difesa erano già stati esaminati dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
La Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza di secondo grado (in particolare alle pagine 4-5) contenesse una “congrua giustificazione” in ordine alla responsabilità penale. Questa giustificazione teneva conto di elementi concreti, come la significativa distanza di 13 chilometri percorsa durante l’evasione arresti domiciliari, e di un “puntuale esame delle deduzioni difensive”. La decisione della Cassazione, quindi, non entra nel merito dei fatti, ma si limita a certificare la correttezza formale e sostanziale del percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. La riproposizione delle medesime questioni senza l’individuazione di vizi specifici della sentenza impugnata rende il ricorso un tentativo sterile di ottenere un nuovo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi concreti della sentenza e non può essere utilizzato come un ulteriore grado di giudizio per ridiscutere i fatti. Per i casi di evasione arresti domiciliari, la solidità delle prove raccolte e la logicità della motivazione del giudice di merito sono elementi cruciali che difficilmente possono essere scalfiti da ricorsi privi di reali argomenti di diritto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è fondato su motivi che sono già stati adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di illogicità manifesta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quale elemento di fatto è stato ritenuto significativo per confermare la condanna per evasione?
La Corte ha dato rilievo alla circostanza, già valutata dal giudice di merito, che l’imputato avesse percorso una distanza di ben 13 chilometri, elemento considerato una chiara manifestazione del reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12563 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12563 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il 05/01/2000
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
94/ RG 37143
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifes illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, ove si rinviene congrua giustificazione in ord alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato, commesso percorrendo ben 13 chilometri e con puntuale esame delle deduzioni difensive);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025