Evasione dagli Arresti Domiciliari: Ricorso Inammissibile se i Motivi sono Generici
L’ordinanza n. 46288/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi in materia penale, in particolare per il reato di evasione arresti domiciliari. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso basato su motivi generici, ripetitivi e che mira a una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito è destinato all’inammissibilità.
Il Caso in Analisi
La vicenda riguarda un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per essersi allontanato senza autorizzazione dal proprio domicilio, dove si trovava in regime di detenzione domiciliare. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando principalmente tre aspetti:
1. Una presunta inadeguata valutazione della sua versione difensiva.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’imputato sosteneva, in sintesi, che i giudici non avessero considerato a fondo le sue ragioni e che il fatto, per la sua minima gravità, non meritasse una condanna penale.
La Valutazione del Ricorso per evasione arresti domiciliari
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha assunto una posizione netta, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati.
Secondo i giudici supremi, il ricorso era palesemente infondato perché i rilievi proposti erano del tutto generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La questione della particolare tenuità del fatto
Un punto cruciale del ricorso riguardava la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già escluso questa possibilità con una motivazione logica e completa, basata su elementi concreti come la durata dell’evasione e l’intensità dell’intenzione colpevole (dolo), dato che la violazione non era stata giustificata. Poiché tale valutazione rientra nell’apprezzamento di merito del giudice e non presenta vizi logici evidenti, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse completa ed esaustiva su tutti i punti contestati. L’accertamento dell’allontanamento dal luogo di detenzione era stato comprovato dai controlli delle forze di polizia, e le argomentazioni difensive erano state correttamente vagliate e disattese. I motivi del ricorrente, al contrario, apparivano come un mero tentativo di ottenere una nuova e non consentita valutazione delle prove.
La decisione sull’inammissibilità si fonda proprio su questo principio: non si può chiedere alla Cassazione di rifare il processo. La Corte ha inoltre precisato che lo stesso ragionamento si applica al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anch’esso supportato da una motivazione adeguata da parte del giudice di secondo grado. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e focalizzati su reali vizi di legittimità (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), e non su una semplice contestazione dei fatti come accertati nei gradi precedenti. Un ricorso generico o ripetitivo non solo non ha speranze di successo, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione per evasione dagli arresti domiciliari è considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti e mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato la richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Cassazione non può riesaminare nel merito la valutazione sulla tenuità del fatto, poiché è un giudizio che spetta ai tribunali di primo e secondo grado. Può solo verificare se la motivazione del giudice precedente è illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva escluso la tenuità con una motivazione adeguata (basata sulla durata dell’evasione e l’intensità del dolo), e tale valutazione non è quindi sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46288 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione dell’accertamento dell’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi cli polizia presso l’abitazione dell’imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell’evasione e dell’intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per l’ultimo motivo in tema di disconoscimento delle attenuati generiche, essendo stata, anche su tale punto, fornita una adeguata motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 2 novembre 2023
Il C sigliere estensore
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