Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 17/06/1994 a Ostuni avverso la sentenza del 07/10/2024 dalla Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’appello del Procuratore generale, rideterminava la pena irrogata ad NOME COGNOME per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), in quanto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontanava non facendovi rientro entro l’orario prescritto.
Avverso la sentenza presentato ricorso l’imputato, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Errata applicazione dell’art. 385, primo comma, cod. pen. e vizio di motivazione.
L’imputato non intendeva eludere il provvedimento autorizzativo che gli consentiva di allontanarsi dal domicilio dalle 08:00 alle 13:00, il lunedì, mercoled e il venerdì per recarsi al INDIRIZZO.
Essendo stato appurato che il responsabile del Sert riferiva che Soleti si era presentato per prelevare il metadone tra le 11:30 e le 12:00, la Corte d’appello non ha considerato che la sua abitazione distava 7 km dal Sert di Ostuni, sicché, essendone l’imputato uscito dopo le 12:00, era normale che non fosse rientrato alle 12:23, dovendo percorrere tale distanza a piedi.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte penale ha escluso che ricorressero i presupposti applicativi della disposizione in oggetto, alla luce della gravità del fatto, derivante dall’eccessi durata dell’allontanamento in assenza di giustificazione, senza svolgere quella valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie che, come chiarito da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, deve tener conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno.
Nemmeno ha menzionato il requisito dell’abitualità, che non va confuso con la recidiva oppure con una generica proclività a delinquere (al momento della sentenza di primo grado l’imputato non annoverava precedenti per evasione).
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art 584 cod. proc. pen.
All’imputato, il 6 marzo 2020, era stato notificato, per lo stesso procedimento, ricorso in Cassazione ma non anche l’atto di appello della procura. A conferma di ciò, nelle conclusioni della Procura generale del 20 settembre 2024, notificate via pec al difensore, si parla genericamente di “ricorso” e non di “atto d’appello”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato ed oltretutto generico, nella misura in cui non si confronta con la motivazione, completa e logica, della sentenza impugnata.
1.1. In essa si rappresenta, infatti, che dall’annotazione di servizio emergeva come, in data 21 gennaio 2019, alle 12:23, la volante dei Carabinieri di Ostuni,
recatasi presso l’abitazione dell’imputato per effettuare un controll rinvenisse quest’ultimo in casa; che, secondo le informazioni rese dal coinqui l’imputato si era allontanato dal domicilio alle 9:00 per recarsi al Sert responsabile del Servizio riferiva come Soleti vi si fosse presentato tra le le 12:00.
Soprattutto, nella pronuncia si chiarisce che il provvedimento del Giud autorizzava COGNOME ad allontanarsi dal proprio domicilio per recarsi al INDIRIZZO per il tempo strettamente necessario al ritiro dei farmaci (stimato in 15 min alla sottoposizione agli esami tossicologici, due volte la settimana, percorre via più breve e senza effettuare soste intermedie, i giorni di lunedì, merco venerdì, “alle” 08:00: e non “dalle” 08:00, come invece sostenuto in s difensiva.
1.2. Di conseguenza, essendo stato accertato, attraverso le dichiarazioni coinquilino, che l’imputato uscì di casa intorno alle 09:00 e che alle 12:23 era ancora tornato, i Giudici di secondo grado correttamente hanno da ciò desu che COGNOME violò la prescrizione di recarsi al Sert alle 08:00 (essendoci andato alle 11:30/12:00) e che rimase comunque fuori dall’abitazione nelle d ore e mezza precedenti, in difetto di autorizzazione e/o giustificazione.
Ed hanno, dunque, confermato il giudizio sulla sussistenza del reato, se che – per le caratteristiche della vicenda fattuale – possa residuare alcun nemmeno sull’elemento soggettivo, essendo il dolo dell’evasione generico.
2. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
La Corte d’appello ha respinto, infatti, la richiesta di applicare l’art. cod. pen. alla luce della gravità del fatto, derivante dall’eccessiva dell’allontanamento che, precisa, va ben oltre un «breve ritardo», in assen alcuna giustificazione.
Ha espresso, dunque, un apprezzamento motivato sulla gravità del fatto, co valutazione – è il caso di aggiungere – sintetica ma sufficiente, dal momento come ha avuto in più occasioni modo di precisare questa Corte, ai f dell’applicabilità della causa di esclusione della puni per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., i sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di c 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli eleme di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti r (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), e rappresentando l’abitualità del condotta mera condizione ostativa al riconoscimento dell’art 131-bis cod. pr
pen. (la cui mancanza non implica, quindi, di per sé, alcun giudizio di particolare tenuità del fatto).
3. Ad analoga conclusione si giunge quanto al terzo motivo di ricorso, relativo all’erronea denominazione dell’atto di impugnazione, il dato essendo irrilevante,
come desumibile anche dall’art. 580 cod. proc. pen., e non avendo, d’altronde, il ricorrente precisato in che cosa sarebbe consistita la violazione del suo diritto di
difesa.
4. Il ricorso è, dunque, inammissibile.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle
somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/06/2025