Evasione Arresti Domiciliari: La Cassazione sulla Mancata Risposta al Controllo
L’ordinanza in esame affronta un caso di evasione arresti domiciliari, un reato che si configura quando una persona, sottoposta a tale misura cautelare, si allontana senza autorizzazione dal luogo di detenzione. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato, fornendo importanti chiarimenti sulla prova del reato e sull’applicazione delle circostanze attenuanti. Questa pronuncia ribadisce principi consolidati e offre una guida chiara sulla valutazione della condotta dell’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già agli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione. La condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, si basava su un elemento semplice ma decisivo: la sua assenza al momento di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine presso il suo domicilio. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale e sostenendo l’insussistenza del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’evasione arresti domiciliari
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati non erano critiche basate su violazioni di legge, ma semplici “doglianze in punto di fatto”, ovvero un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata invece giudicata completa, logica e priva di vizi.
La Prova dell’Allontanamento Illecito
Il punto centrale della decisione riguarda la prova del reato. La Cassazione ha confermato che la mancata risposta dell’imputato durante il controllo di polizia è una circostanza che dimostra in modo adeguato l’allontanamento illecito. La Corte ha ritenuto irrilevante l’eventuale breve durata dell’assenza, poiché il reato di evasione si perfeziona con il semplice fatto di allontanarsi dal luogo di detenzione senza giustificato motivo.
L’Inapplicabilità delle Circostanze Attenuanti
Il ricorrente sperava nel riconoscimento di due tipi di attenuanti, entrambe negate dalla Corte:
1. Attenuante speciale (art. 385, comma 4, c.p.): Questa norma prevede una diminuzione di pena se il colpevole, prima della condanna, si costituisce in carcere. La Corte ha chiarito che tale attenuante non è applicabile a chi, evaso dagli arresti domiciliari, fa semplicemente ritorno presso la propria abitazione. La ratio della norma è premiare la consegna volontaria all’autorità carceraria, non il ripristino di una misura già violata.
2. Attenuanti generiche: Anche queste sono state negate. La decisione è stata motivata sulla base dei numerosi precedenti penali dell’imputato, tra cui reati di furto, ricettazione e invasione di edifici. Questi precedenti, uniti alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, sono stati considerati indicativi di una “pervicace capacità a delinquere”, incompatibile con la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una rigorosa applicazione della legge e su principi giurisprudenziali consolidati. I giudici hanno sottolineato come il ricorso per Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La valutazione della prova è compito dei giudici di primo e secondo grado, e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o assente, vizi non riscontrati nel caso di specie.
La Corte ha ribadito la propria giurisprudenza costante in materia di evasione arresti domiciliari, confermando che il reato è istantaneo e si consuma con l’allontanamento. Inoltre, la pronuncia rafforza l’interpretazione restrittiva dell’attenuante della “costituzione in carcere”, escludendone l’applicazione a contesti diversi da quello letteralmente previsto dalla norma. Infine, la valutazione negativa sulla personalità dell’imputato, basata su precedenti specifici, giustifica pienamente il diniego delle attenuanti generiche.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari è sanzionata con rigore. Anche un’assenza momentanea e non giustificata durante un controllo è sufficiente per integrare il reato di evasione. La decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non su una mera rilettura dei fatti. Infine, la presenza di un curriculum criminale significativo può precludere l’accesso a benefici come le attenuanti generiche, portando a una conferma della severità della pena.
Basta non rispondere al citofono durante un controllo per essere condannati per evasione dagli arresti domiciliari?
Sì, secondo quanto affermato dalla Corte, la mancata risposta dell’imputato all’atto del controllo di polizia costituisce una circostanza dimostrativa dell’allontanamento illecito e, di conseguenza, integra il reato di evasione.
Se una persona evade dagli arresti domiciliari ma rientra a casa poco dopo, può beneficiare di un’attenuante?
No. L’ordinanza chiarisce che la specifica attenuante prevista per chi si costituisce in carcere non è applicabile a chi semplicemente fa ritorno al domicilio dove è in corso la misura degli arresti domiciliari.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato per reati specifici (furto, ricettazione, invasione di edifici), che sono stati ritenuti dimostrativi di una “pervicace capacità a delinquere”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l’insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. In particolare, in modo non illogico, la Corte territoriale ha ritenuto adeguatamente provata la condotta di reato sulla base della mancata risposta dell’imputato all’atto del controllo (circostanza dimostrativa dell’allontanamento illecito) giudicando irrilevante l’eventuale breve durata dell’evasione; in relazione alla non configurabilità della circostanza attenuante prevista dal comma 4 dell’art. 385 cod. pen. (costituzione dell’evaso in carcere) ha evidenziato che essa non risulta applicabile al caso del soggetto evaso dagli arresti domiciliari che faccia rientro al domicilio nel quale è applicata la misura (argomentazione coerente con i principi stabiliti in materia da questa Corte: da ultimo, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020 dep. 2021, Pg. c. Monticciolo, Rv. 280479 – 01). Del tutto adeguate – e dunque insindacabili in questa sede – risultano anche le argomentazioni relative alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche (in ragione dei numerosi precedenti a carico, anche per fatti specifici) e alla conferma della ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale, risultando l’imputato gravato da tre precedenti penali per recenti reati di furto, ricettazione e invasione di edifici in concorso, condotte illecite, dunque, dimostrative di una pervicace capacità a delinquere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannatIA ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il COGNOME sigliere re ator
Il Pres COGNOME nte