Evasione Arresti Domiciliari: Il Rientro Spontaneo Non Basta per l’Attenuante
Il tema dell’evasione arresti domiciliari è spesso al centro di dibattiti giuridici, soprattutto riguardo le circostanze che possono mitigare la pena. Con l’ordinanza n. 15201/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione, stabilendo che il semplice rientro spontaneo presso la propria abitazione non è sufficiente per ottenere l’applicazione dell’attenuante prevista per chi si costituisce in carcere.
I Fatti del Caso
Una persona, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanata dalla propria abitazione per un periodo di tempo prolungato. Successivamente, era rientrata spontaneamente. Condannata in primo grado e in appello per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, l’imputata ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano principalmente su due punti: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo la mancata applicazione dell’attenuante specifica prevista dal quarto comma dell’art. 385 c.p. e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati come mere riproposizioni di censure già sollevate e respinte in appello, oltre che manifestamente infondati.
Analisi della Motivazione sull’Evasione Arresti Domiciliari
Le motivazioni della Corte si sono concentrate sull’interpretazione delle norme relative all’evasione arresti domiciliari. I giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata era logica, adeguata e immune da censure. La decisione della Corte d’Appello aveva correttamente applicato la legge e la consolidata giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Cassazione ha chiarito un punto cruciale: lo spontaneo rientro in casa non può essere equiparato alla presentazione in carcere, che è la condotta richiesta dall’art. 385, quarto comma, c.p. per poter beneficiare della specifica circostanza attenuante. La norma, infatti, premia la collaborazione attiva del soggetto che si consegna all’autorità carceraria, un comportamento ritenuto qualitativamente diverso dal semplice ritorno presso il luogo di detenzione domiciliare.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. La lunga durata dell’allontanamento, unita alla congruità della pena inflitta, è stata considerata una giustificazione sufficiente per negarne la concessione. La valutazione del giudice di merito su questo punto è stata ritenuta incensurabile, in quanto basata su una motivazione logica e coerente con gli elementi del caso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di evasione arresti domiciliari: non ogni atto di ravvedimento può portare a una riduzione di pena. L’attenuante prevista dall’art. 385 c.p. è strettamente legata a una condotta specifica – la costituzione in carcere – che dimostra una volontà di sottomettersi alla giustizia non assimilabile al mero rientro a casa. Questa ordinanza serve come monito: la durata dell’allontanamento è un fattore determinante nella valutazione della gravità della condotta e può precludere il riconoscimento di benefici come le attenuanti generiche. Di conseguenza, la decisione di rientrare spontaneamente, seppur positiva, non cancella la gravità dell’evasione, soprattutto se protrattasi per un lungo periodo.
Il rientro spontaneo a casa dopo un’evasione dagli arresti domiciliari fa ottenere uno sconto di pena?
No, secondo questa ordinanza della Cassazione, il rientro spontaneo presso l’abitazione non è assimilabile alla presentazione in carcere, condizione richiesta dall’art. 385, quarto comma, del codice penale per l’applicazione della specifica attenuante.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che la lunga durata dell’allontanamento e la congruità della pena già stabilita giustificassero la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione del giudice di merito è stata considerata logica e adeguata.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano riproduttivi di censure già dedotte in appello e comunque manifestamente infondati. Ha quindi confermato la condanna e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna pe reato di cui all’art. 385 cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già d in appello e comunque manifestamente infondati;
considerato, in particolare, che il ricorso deduce la violazione di legge e il vi motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 385, qu comma, cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che su entrambi i punti la sentenza impugnata è incensurabile e i dedotti viz manifestamente infondati, avendo la decisione, con una motivazione logica e adeguata, fatto corretta applicazione della legge e della consolidata giurisprudenza di legittimità nella pa cui si evidenzia che lo spontaneo rientro in casa non costituisce evenienza assimilabile a presentazione in carcere ex art. 385, quarto comma, cod. pen. e che la lunga durata dell’allontanamento in uno alla ritenuta congrua pena giustifica la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ìt ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.