Evasione Arresti Domiciliari: Quando il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4994 del 2024, si è pronunciata su un caso di evasione arresti domiciliari, confermando la decisione della Corte d’Appello e dichiarando inammissibile il ricorso del condannato. Questa pronuncia offre spunti importanti sulla valutazione della gravità del fatto e sui limiti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, specialmente in presenza di precedenti penali.
I Fatti del Caso: Il Controllo Notturno e la Mancata Risposta
Il caso ha origine da una condanna per il reato di evasione. La persona sottoposta agli arresti domiciliari non era stata trovata presso la sua abitazione durante un controllo delle forze dell’ordine. La difesa aveva contestato la validità del controllo e richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già respinto tali argomentazioni, evidenziando come i controlli fossero stati effettuati in due momenti diversi e che, nonostante il campanello fosse funzionante, nessuno aveva risposto. Questo elemento, unito all’allontanamento notturno per un lasso di tempo non irrilevante, aveva portato i giudici di secondo grado a escludere la scarsa offensività del comportamento.
La Decisione sull’Evasione Arresti Domiciliari
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso presentato dalla difesa inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel fatto che i motivi del ricorso erano una mera riproduzione delle stesse censure già esaminate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi elementi o argomentazioni giuridiche tali da giustificare una revisione della precedente sentenza.
Le Motivazioni: Ripetitività del Ricorso e Valutazione della Gravità
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e coerente. In particolare, la gravità del reato di evasione arresti domiciliari non poteva essere considerata lieve per due ragioni principali:
1.  Le modalità della condotta: L’evasione si è verificata durante le ore notturne e si è protratta per un periodo di tempo non minimale, dimostrando una chiara volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria.
2.  I precedenti penali: L’imputato vantava diversi precedenti penali specifici per furto. Questo elemento è stato considerato indicativo di una non occasionalità del comportamento illecito, ostacolando di fatto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che richiede anche che il comportamento non sia abituale.
La Cassazione, quindi, ha concluso che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, in quanto le questioni sollevate erano già state risolte in modo esauriente e corretto nel grado di giudizio precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. È necessario presentare vizi di legittimità specifici, come errori di diritto o difetti di motivazione manifestamente illogici. Inoltre, la pronuncia sottolinea come, nella valutazione della tenuità del fatto, il giudice debba considerare non solo la natura del reato, ma anche le modalità della condotta e la personalità dell’imputato, desumibile anche dai suoi precedenti penali. Un’assenza durante un controllo notturno, unita a un curriculum criminale, difficilmente potrà essere considerata un’offesa di scarsa entità.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo adeguato e logico dalla corte di grado inferiore, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
L’evasione dagli arresti domiciliari avvenuta di notte è considerata più grave?
Sì, secondo la decisione in esame, il fatto che l’evasione sia avvenuta in tempo di notte e per un lasso di tempo non minimale contribuisce a far ritenere il fatto non scarsamente offensivo, escludendo quindi la particolare tenuità.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto?
Sì, la presenza di plurimi precedenti penali, in questo caso per furto, è stata una delle ragioni per cui i giudici hanno ritenuto il fatto non di particolare tenuità, in quanto i precedenti possono indicare un comportamento non occasionale e una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4994  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla riten evasione e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, d un lato, ha rilevato l’adeguatezza del controllo effettuato in due differenti momenti a cu era seguita, nonostante il certo funzionamento del campanello, una risposta, dall’altro, co proprio l’evasione in tempo di notte per un non minimale lasso di tempo facesse ritenere fatto non scarsamente offensivo anche in ragione dei plurimi precedenti penali per furto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 19/01/2024.