Evasione Arresti Domiciliari: Ricorso Inammissibile se Ripropone le Stesse Tesi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di evasione arresti domiciliari, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla valutazione degli elementi a discolpa. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna e stabilendo principi chiari sulla genericità dei motivi di appello e sulla rilevanza dei precedenti penali.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che non era stato trovato presso la propria abitazione durante due distinti controlli delle forze dell’ordine. In entrambi i casi, gli agenti avevano suonato ripetutamente il citofono senza ricevere alcuna risposta. L’imputato si era difeso sostenendo di non aver sentito il campanello e aveva successivamente prodotto documentazione medica per giustificare la sua condizione. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto queste argomentazioni, confermando la condanna per il reato di evasione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto dall’imputato e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’analisi critica dei motivi presentati, ritenuti manifestamente infondati e riproduttivi di censure già adeguatamente confutate nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni: Evasione Arresti Domiciliari e Genericità del Ricorso
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la debolezza e la natura puramente ripetitiva.
### Insussistenza del Reato e Valutazione delle Prove
Il primo motivo, relativo alla presunta insussistenza del reato, è stato respinto. La Corte ha dato peso alla dinamica dei controlli: la reiterazione, la durata e l’efficacia delle chiamate al citofono in due momenti diversi smentivano la tesi difensiva. Inoltre, la documentazione medica è stata considerata irrilevante perché prodotta solo in un momento successivo ai fatti contestati, perdendo così di efficacia probatoria.
### Precedenti Penali e Esclusione dei Benefici
Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha confermato la valutazione del giudice d’appello: i precedenti penali del ricorrente, per reati della stessa indole, impedivano di considerare il fatto come ‘non abituale’, requisito essenziale per l’applicazione del beneficio. Lo stesso ragionamento è stato applicato alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negata a causa dell’assenza di elementi positivi e della personalità negativa dell’imputato.
### Genericità del Ricorso e Principio di Autosufficienza
Infine, il terzo e il quarto motivo sono stati giudicati generici. Il ricorrente si era limitato a enunciare principi di diritto senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze già esaminate, ma deve contenere una critica puntuale e specifica della motivazione della decisione impugnata. In mancanza di ciò, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. In primo luogo, nel contestare una condanna per evasione arresti domiciliari, non è sufficiente presentare giustificazioni generiche o prove tardive. È necessario fornire elementi concreti e tempestivi che possano effettivamente smentire l’accusa. In secondo luogo, la pronuncia sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Ripetere argomenti già respinti senza una critica mirata alla sentenza di secondo grado equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese.
Perché la scusa di non aver sentito il campanello è stata respinta?
La scusa è stata respinta perché le forze dell’ordine avevano suonato ripetutamente il citofono in due distinti controlli. La durata e la reiterazione dei tentativi sono state considerate prove sufficienti a dimostrare che l’imputato non si trovava in casa, e la documentazione medica prodotta successivamente è stata giudicata irrilevante.
Per quale motivo non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. non è stata concessa a causa dei precedenti penali del ricorrente per almeno quattro reati della stessa indole. Questa circostanza ha impedito di considerare il comportamento come ‘non abituale’, un requisito indispensabile per l’applicazione di tale beneficio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto una mera riproduzione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello. Mancava un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, rendendo i motivi generici e, di conseguenza, inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31505 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 10/05/1995
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME Luca
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine all’insussistenza del delitto di evasione per non aver il ricorrente sentito il suono campanello, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis co pen. e delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono, oltre che manifestamente infondati, riproduttivi di identiche censur adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato (primo motivo) come il ricorrente, per durata, reiterazione ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente suonato in due distinti controlli, il citofono, senza ricevere alcuna risposta) non si trovasse in smentendo la rilevanza della documentazione medica redatta solo successivamente ai fatti, la valutazione (secondo motivo) delle precedenti condanne per almeno quattro reati della stessa indole che precludevano la possibilità di ritenere i fatti non abili , evenienza, questa, apprezzata anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell’assenza di elementi positivamente valutabili e della rilevata negativa personalità, conclusione (quarto motivo), rappresentando come la pena fosse stata determinata partendo dal minimo edittale;
che il terzo ed il quarto motivo si presentano altresì generici tenuto conto che compendiano principi di diritto in ordine ai requisiti richiesti dalla legge e da questa Corte in or riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, omettendo ogni confronto con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.