Evasione Arresti Domiciliari: Durata e Gravità del Fatto
L’evasione arresti domiciliari è un reato che mette in discussione l’affidamento concesso dalla giustizia all’imputato. Ma cosa succede quando l’allontanamento dura diverse ore? Può ancora considerarsi un fatto di lieve entità? Con l’ordinanza n. 46599/2023, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che una fuga prolungata, nel caso di specie di 16 ore, non può beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che si era allontanato dalla sua abitazione per ben 16 ore. Condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e contestava il trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Questione Giuridica: Evasione dagli Arresti Domiciliari e Particolare Tenuità
Il cuore della controversia legale risiede nella possibilità di applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto al reato di evasione arresti domiciliari. Questa causa di non punibilità è pensata per situazioni in cui l’offesa al bene giuridico tutelato è minima. La difesa sosteneva che, nonostante la durata, il fatto dovesse essere considerato lieve. La Procura e le corti di merito, invece, hanno ritenuto che un’assenza di 16 ore fosse un indicatore di una gravità non marginale, incompatibile con il beneficio richiesto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi proposti con argomentazioni nette e precise.
La Corte ha ritenuto il primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente e congruamente motivato la sua decisione. Un allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari protrattosi per 16 ore non può essere considerato di ‘breve durata’. Di conseguenza, tale condotta è intrinsecamente dotata di una ‘gravità non marginale’ che osta all’applicazione della causa di non punibilità. La durata dell’assenza diventa quindi un fattore determinante per valutare la gravità dell’evasione arresti domiciliari.
Anche il secondo motivo, concernente la pena e le attenuanti generiche, è stato respinto. La Cassazione lo ha qualificato come ‘generico’, poiché l’imputato non ha formulato una critica specifica alla puntuale motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato la determinazione della pena non solo sulla gravità oggettiva del fatto, ma anche su un precedente specifico a carico del ricorrente, elementi che giustificavano ampiamente la sanzione inflitta e l’esclusione delle attenuanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale: la valutazione della gravità nel reato di evasione arresti domiciliari è strettamente legata alla durata dell’allontanamento. Un’assenza prolungata è un chiaro indice di un’offesa seria all’amministrazione della giustizia e non può essere derubricata a fatto di particolare tenuità. Questa ordinanza serve da monito, chiarendo che la fiducia concessa con gli arresti domiciliari non può essere violata impunemente, specialmente per periodi di tempo significativi. Per la difesa, diventa essenziale confrontarsi in modo specifico e puntuale con le motivazioni dei giudici di merito, poiché ricorsi generici sono destinati all’inammissibilità.
Un’assenza di 16 ore dagli arresti domiciliari può essere considerata di particolare tenuità?
No, secondo la Corte di Cassazione, un allontanamento così prolungato (16 ore) non è di breve durata e integra una gravità non marginale del fatto, escludendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
Perché il ricorso riguardante la pena è stato ritenuto inammissibile?
Il motivo è stato giudicato generico perché non si è confrontato specificamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva giustificato la determinazione della pena basandosi sulla gravità del fatto e su un precedente specifico dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46599 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46599 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l’esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (protrattosi per 16 ore e, quindi, non di breve durata) è tale da far ritenere una gravità non marginale del fatto;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio anche in relazione all’esclusione delle attenuanti generiche, è generico in quanto non si confronta con la specifica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello al fine di specificare la gravità del fatto (precedente specifico) e la conseguente determinazione della pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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