Evasione Arresti Domiciliari: Malessere e Stato di Necessità
L’evasione arresti domiciliari è un reato che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Ma cosa succede se l’allontanamento è motivato da un problema di salute? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi confini della causa di giustificazione dello stato di necessità, chiarendo quando un malessere può, o più spesso non può, scusare la condotta dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che si era allontanato dalla propria abitazione. A sua difesa, l’imputato aveva sostenuto di aver agito spinto da un malessere generico, correlato all’abuso di alcol, che lo avrebbe indotto a recarsi presso la guardia medica. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto l’imputato colpevole del reato di evasione, condannandolo alla pena di un anno di reclusione. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione, insistendo sulla sussistenza di uno stato di necessità.
Le Motivazioni della Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate e confermando la decisione dei giudici di merito. L’analisi della Corte si è concentrata su due aspetti fondamentali: l’elemento soggettivo del reato di evasione e i presupposti per l’applicazione dello stato di necessità.
Il Dolo nell’Evasione Arresti Domiciliari
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per il reato di evasione arresti domiciliari, è sufficiente il cosiddetto dolo generico. Questo significa che non è necessario un fine particolare (come la volontà di sottrarsi definitivamente alla misura), ma basta la consapevolezza e la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione senza la prescritta autorizzazione. Le ragioni personali che spingono l’agente a compiere tale gesto sono, ai fini della configurabilità del reato, irrilevanti. La semplice violazione consapevole del divieto integra l’elemento psicologico richiesto dalla norma.
I Rigorosi Limiti dello Stato di Necessità
Il punto cruciale della difesa era l’invocazione dello stato di necessità. Tuttavia, la Corte ha specificato che, per poter giustificare l’evasione, questa scriminante richiede requisiti molto stringenti. È necessaria l’immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona, caratterizzata da indilazionabilità e cogenza. In altre parole, il pericolo deve essere attuale, serio e tale da non lasciare alcuna alternativa se non quella di violare la legge.
Nel caso di specie, un “generico malessere correlato all’abuso di alcol” è stato ritenuto del tutto insufficiente a integrare una situazione di questo tipo. Non è emersa alcuna prova di un pericolo imminente e grave per la salute che non potesse essere affrontato con mezzi leciti (ad esempio, contattando i soccorsi o le forze dell’ordine).
Valutazione della Pena e Diniego delle Attenuanti
Anche le censure relative alla dosimetria della pena sono state respinte. La pena inflitta, pari al minimo edittale di un anno, è stata considerata congrua. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato non solo con il richiamo alla valutazione del primo giudice (che aveva sottolineato l’assenza di elementi positivi e il fatto che l’imputato si fosse avvalso della facoltà di non rispondere), ma anche in considerazione dei precedenti penali a suo carico e di altre condotte illecite commesse successivamente ai fatti contestati.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma il rigore con cui la giurisprudenza valuta le giustificazioni addotte in caso di evasione arresti domiciliari. Per poter invocare con successo lo stato di necessità, non è sufficiente allegare un semplice malessere, ma è indispensabile dimostrare l’esistenza di un pericolo grave, attuale e inevitabile per la propria incolumità. La decisione sottolinea che il rispetto delle misure cautelari è un obbligo inderogabile, la cui violazione può essere giustificata solo in circostanze eccezionali e oggettivamente verificabili. Infine, la condotta processuale e la storia criminale del soggetto rimangono elementi determinanti nella valutazione della pena e nella concessione di benefici come le attenuanti generiche.
Quali sono gli elementi necessari per configurare il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Per configurare il reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza e la volontà di violare il divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione. I motivi specifici che spingono all’azione sono irrilevanti.
Un malessere fisico può giustificare l’evasione dagli arresti domiciliari?
Solo in casi eccezionali. Un generico malessere non è sufficiente. Per invocare lo stato di necessità, occorre dimostrare l’esistenza di una situazione di grave e imminente pericolo per la persona, con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare altra alternativa che violare la legge.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha ritenuto congrua la decisione di negare le attenuanti generiche sulla base di più elementi: l’assenza di aspetti positivi da valorizzare, la scelta dell’imputato di non fornire alcuna giustificazione per la sua condotta, i suoi precedenti penali e il fatto che avesse commesso altre condotte illecite anche dopo l’episodio di evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a IASI( ROMANIA) il 22/07/2000
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come il dolo di fattispecie è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (così, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, COGNOME, Rv. 280118 – 01). In riferimento alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, la sentenza impugnata si è conformata all’orientamento di legittimità in base al quale la configurabilità di detta esimente, idonea ad escludere la sussistenza del reato di evasione, richiede l’immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare altra alternativa che quella di violare la legge (Sez. 6, n. 33076 del 10/06/2003, COGNOME, Rv. 226524 – 01), mentre nella specie si era dedotto un generico malessere correlato all’abuso di alcol che avrebbe indotto l’imputato a allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare per andare dalla guardia medica.
Rilevato che anche le censure relative alla dosimetria della pena risultano manifestamente infondate. La pena è stata inflitta – previa esclusione della contestata recidiva – nel minimo edittale di un anno di reclusione e il rigetto delle invocate attenuanti generiche è congruamente motivato sia con il richiamo alle argomentazioni sul punto del primo Giudice (che aveva fatto riferimento all’assenza di elementi valorizzabili in tal senso, atteso altresì che l’imputato, avvalendosi della facoltà di non rispondere, non aveva fornito giustificazione alcuna per la propria condotta), sia in considerazione dei precedenti penali a carico dell’imputato che peraltro ha posto in essere ulteriori condotte illecite successivamente ai fatti contestati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025