Evasione dagli Arresti Domiciliari: Quando i Litigi in Casa non Giustificano la Fuga
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi confini delle cause di giustificazione nel reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere quando un allontanamento dal luogo di detenzione può essere scusato e quando, invece, integra pienamente il reato, anche di fronte a situazioni di disagio personale.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda una persona condannata in Corte d’Appello per il reato di evasione. Trovandosi agli arresti domiciliari, si era più volte allontanata dalla propria abitazione. A sua discolpa, aveva sostenuto che tali allontanamenti erano resi necessari dai continui litigi e contrasti con le altre persone che vivevano con lei nello stesso alloggio. La difesa ha quindi tentato di far valere le scriminanti dello stato di necessità o, in subordine, della forza maggiore, chiedendo inoltre il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I motivi presentati dalla difesa sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. La decisione si basa su due pilastri argomentativi principali: l’assenza dei presupposti per le cause di giustificazione invocate e l’impossibilità di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
Le Motivazioni
L’Insussistenza dello Stato di Necessità e della Forza Maggiore
La Corte ha chiarito che, per invocare lo stato di necessità, è indispensabile la presenza di una ‘situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza’. In altre parole, il pericolo deve essere immediato, grave e non altrimenti evitabile se non violando la legge. I semplici contrasti o litigi con i conviventi non raggiungono questa soglia di gravità.
Inoltre, i giudici hanno escluso la sussistenza della forza maggiore, poiché l’imputata aveva a disposizione alternative lecite per risolvere la situazione di conflitto. Avrebbe potuto, infatti, ‘richiedere l’intervento della polizia giudiziaria o rivolgersi all’autorità giudiziaria’ per segnalare il problema e trovare una soluzione compatibile con la misura restrittiva. La scelta di allontanarsi autonomamente è stata quindi vista non come un’azione inevitabile, ma come una violazione volontaria della legge.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto nell’Evasione dagli Arresti Domiciliari
Anche la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta con fermezza. La Corte ha evidenziato diversi elementi ostativi. In primo luogo, l’imputata era già stata dichiarata recidiva e aveva due precedenti condanne, sempre per il reato di evasione. Questa circostanza, unita ai tre episodi oggetto del presente giudizio, delineava un quadro di serialità della condotta.
Secondo i giudici, queste cinque evasioni complessive sono ‘sintomatici di una propensione a delinquere’ che rende impossibile sostenere l’occasionalità della condotta, requisito fondamentale per l’applicazione della causa di non punibilità. Il comportamento reiterato, avvenuto in un breve arco di tempo, ha inoltre dimostrato un’elevata intensità del dolo, incompatibile con la tenuità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale molto rigoroso in materia di evasione dagli arresti domiciliari. Emerge con chiarezza che disagi personali o conflitti ambientali, seppur reali, non possono essere usati come pretesto per violare le misure cautelari. La legge richiede che il soggetto in stato di detenzione utilizzi prima tutti gli strumenti legali a sua disposizione per risolvere eventuali problemi. Solo in presenza di un pericolo grave, attuale e inevitabile per la propria incolumità fisica si può ipotizzare una causa di giustificazione. Infine, la decisione sottolinea come la valutazione sulla tenuità del fatto non possa prescindere dall’analisi della condotta complessiva del reo e della sua storia criminale, escludendo ogni automatismo.
I litigi con i conviventi possono giustificare un’evasione dagli arresti domiciliari?
No. Secondo la Corte, i semplici contrasti e litigi domestici non integrano la causa di giustificazione dello stato di necessità, poiché non rappresentano un pericolo grave e imminente alla persona. Esistono alternative legali, come contattare le forze dell’ordine, che devono essere percorse prima di violare la misura restrittiva.
Quando un’evasione può essere considerata un reato di ‘particolare tenuità’?
Un’evasione non può essere considerata di particolare tenuità se la condotta non è occasionale. Nel caso specifico, la presenza di precedenti condanne per lo stesso reato e la reiterazione degli allontanamenti hanno dimostrato una ‘propensione a delinquere’ e un’intensità del dolo che escludono l’applicabilità di tale causa di non punibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ritenendo che manchino i presupposti legali per l’esame. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/10/1994
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME NOMECOGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come non vi fossero i presupposti per applicare la causa di giustificazione dello stato di necessità e tantomeno per invocare una causa di forza maggiore, atteso che l’imputata si era limitata a sostenere che gli allontanamenti dai luoghi di restrizione domiciliare erano dovuti a contrasti e liti con gli altri occupanti degli alloggi; in tal modo, la sentenz impugnata si è conformata all’orientamento di legittimità in base al quale la configurabilità dell’esimente dello stato di necessità, idonea ad escludere la sussistenza del reato di evasione, richiede l’immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare altra alternativa che quella di violare la legge (Sez. 6, n. 33076 del 10/06/2003, COGNOME, Rv. 226524 – 01). La Corte di appello ha poi escluso l’esistenza di una “forza maggiore” atteso “che l’imputata avrebbe potuto operare ben altre scelte al fine di evitare la lite con gli ospitanti … come richiede l’intervento della polizia giudiziaria o rivolgersi all’autorità giudiziaria”; valutazio immune da censure, considerato che l’accertamento dell’esistenza dei presupposti di applicazione della forza maggiore o del caso fortuito implica una valutazione di merito degli elementi processuali sottratta al sindacato di legittimità con l’unico limite della completezza e della logicità della motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che anche la doglianza relativa al rigetto della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata. Sul punto la Corte territoriale ha – con motivazione adeguata – evidenziato che l’imputata, già dichiarata recidiva, è gravata da due precedenti di evasione ritenuti avvinti dalla continuazione “sintomatici di una propensione a delinquere e per cui, comunque, non può neppure sostenersi l’occasionalità della condotta”; inoltre viene dato atto che il fatto oggetto del giudizio è connotato dal reiterato allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, in breve arco di tempo, il che rivela l’intensità del dolo. Valutazione niente affatto contrastante con il principio affermato da Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01. Infatti, l’esistenza di ben cinque condotte di evasione (due accertate nelle precedenti
condanne irrevocabili; tre oggetto del presente giudizio) evidenzia la insussistenza dei presupposti per poter ritenere il fatto di particolare tenuità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025