Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48149 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48149 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
1.1. La censura che denunzia il vizio di motivazione riproduce i rilievi dedotti con l’atto di appello, già adeguatamente vagliati e disattesi con l’argomentazione, non illogica bensì plausibile, che l’imputato, se presente in casa, avrebbe sicuramente sentito il suono del campanello posto che gli agenti incaricati del controllo avevano dato atto di aver bussato, ripetutamente, alla porta, in piena notte, senza ottenere alcuna risposta e di aver atteso circa dieci minuti sul posto senza avvertire rumori o voci in qualche modo indicative della presenza dell’imputato all’interno dell’appartamento.
1.2. Non può condividersi l’assunto difensivo, già formulatc in sede di appello, secondo cui non sarebbe stata riscontrata, con certezza, l’assenza dell’imputato dall’abitazione, in assenza di ulteriori accertamenti e non avendo gli operanti deciso di accedere nell’abitazione servendosi del passe-partout in possesso del portiere.
Va, a questo proposito, ricordato che l’invocata regola di giudizio dell’ «al là di ogni ragionevole dubbio» implica che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti da parte della difesa, siano individuati gli elementi d conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290); sicché il mancato riscontro della tesi difensiva non consente di trarre elementi di prova a carico dell’imputato, ove dal compendio probatorio non possa desumersi la non razionalità del dubbio derivante dall’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, Rv. 278751 – 31).
Nel caso di specie, tuttavia, la difesa non ha dedotto alcuna ricostruzione alternativa, limitandosi ad affermare l’incompletezza dell’accertamento delle Forze dell’ordine, laddove deve ritenersi non manifestamente illogica e conforme alle massime tratte dall’esperienza giudiziaria l’affermazione dell’assenza, nell’abitazione, di un soggetto che non abbia risposto alle chiamate ripetute da parte degli operanti, i quali si siano trattenuti per un congruo tempo di attesa, quando l’interessato non abbia fornito alcuna giustificazione della mancata risposta, suscettibile di far insorgere un ragionevole dubbio sulla fondatezza della
prospettazione (cfr. Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, citata, in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per evasione dagli arresti domiciliari in ragione della mancata risposta del ricorrente alla chiamata effettuata dagli operanti mediante il citofono, motivando la decisione con il fatto che non fosse stato offerto, da parte dei giudici di merito, alcun riscontro alla tesi difensiva qui nemmeno evocata, del malfunzionamento dell’apparecchio).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.