Evasione Arresti Domiciliari: Se non rispondi al citofono, sei colpevole?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26478/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di evasione arresti domiciliari: la mancata risposta al campanello durante un controllo di polizia può costituire prova sufficiente del reato? La risposta, come vedremo, è affermativa e si basa su un orientamento consolidato che valorizza la logica e gli elementi indiziari a sfavore di giustificazioni puramente ipotetiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione. La condanna si fondava su un episodio specifico: durante un controllo notturno, le forze dell’ordine avevano ripetutamente e insistentemente suonato il campanello dell’abitazione per circa dieci minuti, senza ricevere alcuna risposta. Gli agenti operanti avevano persino avuto modo di verificare che il suono del campanello fosse udibile anche dall’esterno, confermando il suo corretto funzionamento.
L’imputato, nel suo ricorso, proponeva una versione alternativa dei fatti: sia lui che la moglie erano presenti in casa, ma semplicemente non avevano udito il suono del campanello. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, ritenendola incongrua e priva di riscontri oggettivi.
La Decisione della Corte di Cassazione e il reato di evasione arresti domiciliari
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. I motivi del ricorso sono stati giudicati generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte. La Cassazione ha ribadito che la valutazione della Corte territoriale era immune da vizi logici e giuridici, ritenendo pienamente sussistente il reato.
Il Principio Giuridico Applicato
Il cuore della decisione si basa su un principio giurisprudenziale consolidato. L’allontanamento senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari può essere legittimamente desunto, in via indiziaria, dalla mancata risposta al citofono o al campanello. Tuttavia, non è sufficiente un singolo tentativo di contatto. La prova si consolida quando l’azione delle forze dell’ordine avviene con modalità specifiche:
1. Lasso temporale consistente: Il controllo deve protrarsi per un periodo di tempo significativo (nel caso di specie, una decina di minuti).
2. Modalità insistenti: Il suono del campanello deve essere attivato ripetutamente, in modo da richiamare l’attenzione di chi si trovi all’interno.
Quando queste condizioni sono soddisfatte, l’assenza di risposta costituisce un grave indizio di colpevolezza che sposta sull’imputato l’onere di fornire una spiegazione credibile e non meramente congetturale.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente conforme all’indirizzo della Cassazione. La versione dell’imputato è stata liquidata come un’ipotesi del tutto congetturale. Secondo la Corte, il dubbio che può portare a un’assoluzione, ai sensi dell’art. 533 del codice di procedura penale (‘al di là di ogni ragionevole dubbio’), non può fondarsi su una possibilità astratta e teorica, seppur plausibile, ma deve basarsi su elementi concreti.
In questo caso, a fronte di elementi certi (controllo prolungato, insistenza degli agenti, funzionamento del campanello), l’unica giustificazione fornita era l’affermazione di non aver sentito. Tale affermazione, non supportata da alcuna prova (es. un certificato medico che attesti problemi di udito, testimonianze, ecc.), non è stata ritenuta in grado di generare un ‘ragionevole dubbio’ sulla presenza dell’imputato in casa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un importante principio in tema di evasione arresti domiciliari. Chi è sottoposto a questa misura ha l’obbligo di rendersi reperibile e di consentire i controlli delle forze dell’ordine. La mancata risposta a un controllo insistente e prolungato non è una semplice negligenza, ma viene interpretata dalla giurisprudenza come un chiaro indicatore dell’allontanamento illecito. La sentenza ci insegna che, nel processo penale, le giustificazioni devono avere un fondamento logico e, se possibile, probatorio. Le mere ipotesi, anche se astrattamente possibili, non sono sufficienti a scardinare un quadro indiziario solido e coerente costruito dall’accusa.
Non rispondere al citofono durante un controllo della polizia può configurare il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Sì, secondo l’ordinanza, la mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla Polizia Giudiziaria per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti, può essere un elemento sufficiente per desumere legittimamente l’allontanamento dell’imputato dal luogo degli arresti domiciliari e quindi integrare il reato di evasione.
La semplice affermazione di non aver sentito il campanello è una difesa valida in caso di accusa per evasione arresti domiciliari?
No, la Corte ha ritenuto che tale giustificazione, se non supportata da altri elementi, costituisce un’ipotesi del tutto congetturale. Non è sufficiente a fondare il ‘ragionevole dubbio’ richiesto per una sentenza di assoluzione, specialmente a fronte di prove oggettive come la durata e l’insistenza del controllo da parte degli agenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie dove la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato.
Rievato che, in particolare, la versione alternativa proposta dall’imputato secondo il quale lui e la moglie, presenti nell’abitazione, non avevano sentito il campanello di casa azionato dagli operanti – è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato come l’agente operante abbia ripetutamente azionato il campanello riuscendo a sentire il relativo suono anche stando sotto casa, precisando di essere rimasto, unitamente al collega, sul luogo una decina di minuti e di non aver mai ricevuto risposta. La motivazione è dunque conforme all’indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 – 01) secondo il quale in tema di evasione, l’allontanamento dell’imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l’attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. peri., fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Pr sid nte