Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 297 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Caraffa di Catanzaro avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 13/03/2024 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro, riformando su appello del Pubblico ministero, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Catanzaro, ha condannato NOME COGNOME ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato senza autorizzazione dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari, come descritto nella imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel condannare NOME trascurando la minima offensività del fatto sia per la sua intrinseca temporaneità sia per l’assenza di una volontà colpevole di evadere.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge perché la sentenza impugnata ha disatteso le argomentazioni espresse dal Tribunale e dalla stessa difesa, senza peraltro esplicitare i criteri adottati nel valutare gli elementi di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello ha evidenziato che COGNOME – già condannato in precedenza tre volte per evasione, per il reato ex art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 – si è allontanato dalla abitazione nella quale doveva stare agli arresti domiciliari per collocarsi su una panchina, nella pubblica via, così esponendosi anche alla possibilità di comunicare con altri soggetti, in violazione del divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivevano.
Il ricorso in esame non si confronta con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, in linea con i consolidati principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Pertanto, esso risulta inammissibile.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/09/2024