Evasione Arresti Domiciliari: la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 3988/2024, offre un chiaro esempio di come viene affrontato il reato di evasione arresti domiciliari. Il caso analizza la situazione di un’imputata il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, consolidando principi giurisprudenziali importanti in materia. La decisione sottolinea come la semplice assenza dal luogo di detenzione sia sufficiente a integrare il reato, senza necessità di ulteriori prove. 
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Quest’ultima aveva confermato la responsabilità penale di una donna per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale. L’imputata, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, non era stata trovata presso la sua abitazione durante un controllo effettuato dai Carabinieri. La difesa ha tentato di contestare la motivazione della sentenza di secondo grado, ma il ricorso è stato portato all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul caso di evasione arresti domiciliari
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla fondatezza dei motivi di ricorso. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni della difesa erano manifestamente infondate.
La Suprema Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente motivato la sua decisione, basandosi su principi giurisprudenziali consolidati. Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono lineari e si fondano su due pilastri principali.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che, per configurare il reato di evasione arresti domiciliari, è sufficiente l’allontanamento volontario dal luogo di detenzione senza autorizzazione. Il fatto, incontestato, che l’imputata non fosse presente nella sua abitazione al momento del controllo delle forze dell’ordine costituisce di per sé la prova del reato. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, basata su massime di esperienza e coerente con l’orientamento consolidato della stessa Cassazione.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche. La motivazione del diniego era fondata sull’assenza di elementi concreti che potessero giustificare una diminuzione della gravità della condotta. Non sono emersi fattori positivi da valutare a favore dell’imputata che potessero portare a una riduzione della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di evasione arresti domiciliari: il reato si perfeziona con la sola violazione della prescrizione di rimanere nel luogo indicato. La decisione della Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza evidenzia come, in assenza di vizi logici o giuridici evidenti nella sentenza impugnata, le possibilità di successo in sede di legittimità siano estremamente ridotte. Inoltre, la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende serve come deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente dilatori o infondati. Questa pronuncia rappresenta un monito sulla serietà con cui l’ordinamento giuridico considera la violazione delle misure restrittive della libertà personale.
 
È sufficiente la semplice assenza dal domicilio per configurare il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Sì, secondo la Corte, il fatto incontestato che l’imputata non sia stata trovata dai Carabinieri nell’abitazione dove era agli arresti domiciliari è sufficiente per confermare la sua responsabilità per il reato di evasione.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate dalla difesa sono state ritenute ‘manifestamente infondate’. La Corte ha giudicato che la sentenza della Corte d’Appello era logicamente motivata e in linea con la giurisprudenza consolidata, senza presentare illogicità manifeste.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna precedente.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3988  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contesta in termini manifestamente infondati la motivazione con la quale, sulla base di peri:inenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte di appello ha confermato responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 385 cod. pen. registrando, nella linea della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, come risulta incontroverso, l’imputata non fu trovata dai Carabinieri nella abitazione preso la quale era collocata agli arresti domicil ritenuto che con idonea motivazione la Corte di appello ha disconosciuto le circostanze attenuti generiche rilevando l’assenza di fattori di attenuazione della gravità della condo ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre idente