Evasione dagli Arresti Domiciliari: Anche il Garage Condominiale è ‘Fuori Casa’
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di evasione arresti domiciliari, chiarendo i confini esatti del concetto di ‘abitazione’. La Suprema Corte ha stabilito che anche il semplice spostamento dalla propria abitazione al garage condominiale costituisce reato. Questa decisione, pur confermando un orientamento consolidato, offre spunti importanti sui limiti e la finalità della misura cautelare.
I Fatti del Caso: Dall’Appartamento al Garage
Il caso esaminato riguardava un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riconoscendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto, aveva comunque accertato la sussistenza del reato di evasione. Il fatto contestato era semplice e circoscritto: l’imputato si era allontanato dal proprio appartamento per recarsi nel garage condominiale, uno spazio comune dell’edificio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di evasione arresti domiciliari
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e riproduttivo di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La decisione si fonda su un principio di diritto consolidato e rigoroso: la nozione di ‘abitazione’ ai sensi dell’art. 385 del codice penale deve essere interpretata in modo restrittivo.
Cos’è ‘Abitazione’ per gli Arresti Domiciliari?
La Suprema Corte ha specificato che per ‘abitazione’ si intende esclusivamente il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata. Questa definizione esclude categoricamente ogni altra pertinenza come aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e, appunto, garage, a meno che non siano di stretta pertinenza e parte integrante dell’abitazione stessa.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che questa interpretazione restrittiva non è un mero formalismo, ma risponde a due esigenze fondamentali della misura cautelare.
1. Efficacia dei Controlli: La reperibilità dell’imputato deve essere garantita in modo pronto e non aleatorio. Permettere al soggetto di muoversi liberamente in ampi spazi comuni renderebbe i controlli delle forze dell’ordine più difficili e meno efficaci.
2. Finalità della Misura: Lo scopo primario degli arresti domiciliari è impedire i contatti con l’esterno e limitare la libertà di movimento della persona. Questa finalità, volta a tutelare esigenze cautelari, verrebbe vanificata se fosse consentito trattenersi in spazi condominiali comuni, dove è possibile incontrare altre persone e comunicare con l’esterno.
La Corte ha quindi concluso che il trattenersi in un’area comune come il garage condominiale compromette la natura stessa della misura, integrando pienamente il reato di evasione.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce con chiarezza che chi si trova agli arresti domiciliari deve rimanere confinato all’interno del proprio spazio di vita strettamente privata. Qualsiasi allontanamento, anche se di breve durata e all’interno del medesimo stabile, verso aree comuni come garage, cortili o androni, costituisce evasione arresti domiciliari. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di un’osservanza scrupolosa delle prescrizioni imposte, sottolineando che la ratio della norma è quella di creare una netta separazione tra l’individuo e il mondo esterno, un obiettivo che non tollera eccezioni o interpretazioni estensive.
Andare nel garage condominiale è considerato evasione dagli arresti domiciliari?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, allontanarsi dal proprio appartamento per recarsi nel garage condominiale integra il reato di evasione, poiché il garage è considerato un’area esterna allo spazio di vita strettamente domestica.
Perché le aree comuni come giardini o garage sono escluse dal luogo degli arresti domiciliari?
Sono escluse per due ragioni principali: per agevolare e rendere efficaci i controlli di polizia sulla reperibilità della persona e per impedire i contatti con l’esterno e il libero movimento, che sono le finalità primarie della misura cautelare.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in un caso simile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata. La Corte territoriale – nel riconoscere l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto – ha ritenuto sussistente il fatto di reato in quanto l’imputato si era allontaNOME dal proprio domicilio recandosi nel garage condominiale. La Corte territoriale si è conformata all’indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014 – dep. 2015, Pm in proc. Capkevica, Rv. 262155 – 01) secondo il quale in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l’esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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