Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 marzo 2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria inviata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lelle le conclusioni inviate dalla difesa dell’imputato, con le quali è stata ribadita la fo dei motivi di impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizi resa dal Tribunale locale ai danni di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del delitt cui all’ad 385, commi 1 e 3, cod. pen. per essersi allontanato dalla propria abitazione ove trovava in regime di detenzione domiciliare.
Interpone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato e adduce violazione di legge vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità della contestata evasione alla luce situazione in fatto apprezzata dai giudici del merito a sostegno del giudizio di responsabilit
L’imputato, autorizzato a recarsi al Sert, sarebbe stato condannato perché, sulla io riportava a casa, si sarebbe fermato a comprare della sostanza stupefacente, senz dal relativo percorso e dunque senza sottrarsi alle possibilità di sorveglianza da parte degli org demandati al relativo controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita l’accoglimento e impone l’annullamento senza rinvio della decisione gravata.
Le due sentenze di merito restituiscono una vicenda in fatto parzialmente diversa da quella descritta dall’imputazione. In particolare, la condotta materiale contestata al ricorrente dalla rubrica riguar l’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare in un giorno diverso da quelli oggetto del relativa autorizzazione a recarsi presso il Sert. Di contro, le due sentenze di merito hanno portato alla condanna dell’imputato perché lo stesso, mentre rientrava presso il luogo di restrizione dopo essersi recato al Sert, ebbe a fermar lungo il relativo percorso di ritorno per acquistare della sostanza stupefacente. Fatto, que osservato da alcuni agenti di Polizia Giudiziaria che, poco dopo, fermarono COGNOME, accertando la detenzione della sostanza acquistata, circostanza ammessa dallo stesso imputato, e, al contempo, riscontrando la sottoposizione dell’imputato alla misura della detenzione domiciliar in quel determinato contesto temporale. / 3. Ciò premesso, ad avviso della Corte del merito, l’evasione ascritta all’imputato troverebb ” conferma nel fatto che COGNOME si sarebbe “indebitamente trattenuto fuori dal luogo ., detenzione domiciliare per comprare lo stupefacente”. 4.Una siffatta conclusione non merita condivisione, alla luce della situazione in fa ricostruita dai giudici del merito, posta a fondamento della ritenuta responsabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ferma la circostanza in forza della quale il ricorrente ebbe a provvedere al detto acquis lungo il tragitto che lo riportava al luogo di detenzione domiciliare dopo essersi recato al Se linea con l’autorizzazione all’uopo concessagli, non emerge in alcun modo che, per acquisire lo stupefacente, lo stesso abbia deviato, in termini di incisiva rilevanza, dal percorso che lo por al domicilio; o, ancora, abbia adottato particolari cautele, strumentali alla detta transa illecita, che si siano rilevate tali da giustificare anche una potenziale elusione della r sorveglianza.
4.1. Ciò posto, secondo l’insegnamento di questa Corte, integra il delitto di evasio l’elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate (Se 6, n. 35533 del 16/05/2007, Rv. 237513; Sez. 4, n. 45928 del 13/09/2017, Rv. 270887).
E, in questa cornice di riferimento, si è anche precisato che integra il delitto di evas anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari,
autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari onde raggiungere per la via più bre
determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reat (Sez. 5 n. 37428 del 04/05/2023, Rv. 285035). Ciò, tuttavia, valorizzando, nell’ott dell’evasione, non tanto la realizzazione dell’ulteriore fatto di reato, suscettibile di au
responsabilità, bensì Sll’allontanamento dal tragitto compatibile con il tenore della autorizzaz (nell’occasione l’imputato venne sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fa oraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto in altra della città).
Estremi, questi, che nel caso non possono ritenersi riscontrati.
4.2. In particolare, giudicando una situazione in fatto sostanzialmente identica a que considerata dalla regiudicanda, questa Corte ha avuto modo di precisare, con argomentare condiviso dal Collegio, che la sosta effettuata dal ricorrente, seppur motivata dalla sopra rif causale, avrebbe potuto essere apprezzata, se del caso, ai fini di un aggravamento della misura ex art. 276 cod. proc. pen., perché estranea alla relativa autorizzazione; di contro non pot legittimare l’ipotizzata evasione laddove, come nella specie, non risulti affatto che la st “abbia determinato una significativa deviazione dal tragitto necessario per il rientro, né c stessa fosse finalizzata alla elusione del controllo e al mancato raggiungimento dell’abitazi ove l’imputato si trovava sottoposto alla misura coercitiva domiciliare” (in termi motivazione, Sez. 6 n. 47156 del 20/10/2022, Rv. 284022, puntualmente richiamata dalla difesa).
Da qui la soluzione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente