Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/09/2023 emessa dalla Corte di appello di Ancona; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni iscritte con cui l’avvocato NOME AVV_NOTAIO, difensore di NOME, insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2136 del 2023, emessa il 25 settembre 2023, la Corte di appello di Ancona – riformando, su appello del Pubblico ministero, la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ascoli Piceno – ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di evasione ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato dall’RAGIONE_SOCIALE, in cui era ristretto agli arresti domiciliari sen rispettare i limiti RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione concessagli per recarsi al Comune di Ascoli – al fine di richiedere il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa propria residenza, con l’obbligo di
rientrare tempestivamente e di comunicare all’autorità preposta al controllo sia l’uscita che il rientro – avendo deviato dal tragitto più breve.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico del reato, perché la sentenza trascura che nella autorizzazione concessa a COGNOME non era specificato l’orario entro il quale rientrare nel domicilio e che l’imputato doveva procurarsi da sé (come desumibile anche dalla testimonianza dei funzionari del Comune) una abitazione per ottenere il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa residenza. Si aggiunge che, comunque, ingiustificatamente è stata esclusa la particolare tenuità del fatto valorizzando la reiterazione RAGIONE_SOCIALEe supposte violazioni ma non considerando la loro minima offensività.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione nell’applicare la recidiva trascurando che i precedenti penali concernono condotte con il medesimo disvalore sociale di quella contestata e, comunque, senza esplicitare le ragioni per le quali il reato contestato manifesterebbe una accresciuta pericolosità RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione circa la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena e degli aumenti per la continuazione, quantificati non nel minimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con sentenza del 19 maggio 2021 il Tribunale di Ascoli Piceno aveva assolto COGNOME argomentando che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione a lui concessa era tale da non escludere che egli potesse allontanarsi dal domicilio per completare quanto necessario per il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa residenza e, quindi, anche per procurarsi da sé la abitazione a questo scopo necessaria.
La Corte di appello ha evidenziato che tra il 26 e il 30 maggio NOME più volte fu sorpreso in un luogo non collocabile lungo il tragitto più breve fra l’albergo, in cui era collocato agli arresti domiciliari, e il Comune e che questo è avvenuto in orari incompatibili con quelli di apertura degli uffici comunali (dove, secondo le testimonianze, si recò soltanto il 29 e 30 maggio 2017); inoltre almeno in un’occasione (il 26/5/2017), egli uscf senza previa comunicazione alle autorità
In particolare, nella sentenza impugnata si specifica che in quelle occasioni l’imputato non chiarì le ragioni RAGIONE_SOCIALEa deviazione del percorso, né indicò la sua destinazione, sicché la giustificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte RAGIONE_SOCIALE‘imputato esposta nel
ricorso non trova riscontro negli elementi di valutazione acquisiti nella immediatezza dei fatti.
Per altro verso, con adeguata motivazione implicita, la Corte di appello non ha ravvisato la particolare tenuità del fatto, rimarcando che le evasioni di NOME oggetto del capo di imputazione sono non episodiche ma plurime, protrattesi nel tempo e «in spregio a qualsiasi forma di controllo», così da doversene escludere un’offensività minima (argom. ex: Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 2793119).
2. Il motivo di ricorso concernente la recidiva è infondato.
L’applicazione RAGIONE_SOCIALEa recidiva facoltativa è giustificata da un argomentato giudizio di accresciuta pericolosità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, basato non soltanto sull’esistenza di «numerosissimi precedenti per gravi delitti (contro la persona, in materia di stupefacenti…)», ma anche sul fatto che, successivamente al reato per il quale si procede, egli ha commesso ulteriori delitti, per i quali è stato condannato con sentenza irrevocabile, che ne ha pure comportato l’espulsione dall’Italia.
3. Il terzo motivo di ricorso è ingiustificato.
La pena-base per il reato contestato è stata determinata nel minimo edittale (un anno), l’aumento per la recidiva reiterata è stato di 6 mesi (la metà) e quello di 3 mesi per i due ulteriori episodi (1 mese e 15 giorni per ciascuno dei due).
Pertanto, alla complessiva quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pena nella fattispecie risulta applicabile il principio per il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice quando la pena sia stata determinata secondo valori medi. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.