Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25669 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a San Marco in Lamis il 17/04/1976
avverso la sentenza del 21/10/2024 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona assolveva NOME COGNOME dal reato di evasione (art. 385 cod. pen.), per assenza di rilevanza penale del fatto.
All’imputato era stato contestato di essersi allontanato in più occasioni senza autorizzazione dall’abitazione dove era ristretto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (reato commesso tra il 31 ottobre 2017 e il 25 agosto 2018).
Il Tribunale aveva accertato che la contestata evasione era in realtà consistita nella uscita dell’imputato dal portone di casa per pochi secondi e solo in alcuni episodi per il massimo di 10 minuti per farvi rientro con pacchi, vassoi e materiale riconducibile alla sua attività di sostegno al forno di famiglia, adiacente alla sua abitazione, e in concomitanza con la presenza della madre che gli portava generi di necessità.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione.
La motivazione della sentenza impugnata presenta gravi vizi logici: da un lato ha accertato un numero ragguardevole di allontanamenti non autorizzati e dall’altro li ha definiti innocui per la loro durata, e la distanza dall’abitazione, ovvero fattori che potevano influire sul trattamento sanzionatorio ma che non potevano escludere la penale rilevanza del fatto.
Il giorno 9 giugno 2025 il nuovo difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME faceva pervenire in Cancelleria via pec la nomina fiduciaria effettuata in pari data e istanza di termini a difesa ex art. 108 cod. proc. pen.
Il Collegio, su parere conforme del Procuratore generale, rigettava l’istanza con ordinanza allegata al verbale di udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, come premesso, va chiarito che l’stanza di rinvio è stata respinta in quanto è principio pacifico in materia di diritto di difesa che il termine previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. non spetta in caso di nomina tardiva rispetto all’udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036 – 01).
Nel caso in esame, l’imputato, pur avendo ricevuto sin dal 6 maggio 2025 la notifica a mani proprie dell’avviso di udienza, ha effettuato la nomina del difensore solo a ridosso dell’udienza stessa (il giorno 9 giugno 2025 alle ore 19.34).
Quanto al ricorso, deve ritenersi effettivamente sussistente il vizio dedotto dall’Ufficio ricorrente.
La sentenza impugnata, pur dando atto che l’imputato, che si trovava ristretto agli arresti domiciliari per reati in tema di stupefacenti, aveva effettuato numerosissime uscite al di fuori del portone di casa, alcune delle quali anche di durata non certo minimale (10 minuti) e che non fosse visibile dalle telecamere di sorveglianza cosa egli facesse al di fuori della sua abitazione, ha ritenuto che la sua condotta non venisse a rivestire rilevanza penale perché verosimilmente finalizzata alla sola apprensione di beni a lui consegnati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare in modo costante che il delitto di evasione è istantaneo ad effetti permanenti e che si consuma allorché l’agente si allontani volontariamente e senza giustificato motivo dall’abitazione o dal luogo in cui si trovi agli arresti o in espiazione pena (Sez. 6, n. 14037 del 30/09/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262968).
Quanto all’evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 cod. pen. si è affermato che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977 – 01) e che per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 262155 – 01).
In questo ultimo arresto, la Suprema Corte ha significativamente precisato che il fine primario e sostanziale della misura “coercitiva” degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l’esterno ed il libero movimento della persona quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari. Quindi anche uscire dall’abitazione e trattenersi in spazi comuni rappresenta una significativa violazione della misura, tale da poter consentire anche la realizzazione di quelle situazioni che la misura intende evitare.
Nel caso in esame, la suddetta esigenza risultava viepiù concreta, attesi il titolo di reato per il quale l’imputato era cautelato e la tutela del pericolo di recidiva.
Alla luce delle osservazioni che precedono, erroneamente quindi il giudice ha ritenuto la condotta dell’imputato inoffensiva per il solo fatto che l’uscita era finalizzata alla ricezione di pacchi.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell’art. 623, lett. d ) cod. proc. pen. al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso il 10/06/2025.