Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7578 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 31/10/1994
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base di quanto riferito dagli operanti che hanno visto l’imputato – che si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione – stazionare in strada, davanti al portone della stessa, giudicando irrilevante la dedotta breve durata della violazione e la circostanza che l’imputato si fosse scusato con gli operanti per l’accaduto. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio in base al quale «integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale» (Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, PG in proc. Fedele, Rv. 252192 – 01);
Rilevato che inammissibile risulta il motivo con il quale si censura la esclusione della particolare tenuità del fatto. Sul punto, la Corte territoriale ha rilevato come a ciò ostasse, da un lato, la mancanza di prova in ordine alla durata dell’evasione (di tal che il fatto oggettivamente non poteva ritenersi di particolare tenuità) e, dall’altro lato, la dimostrata proclività dell’imputato a delinquere, dimostrata dai numerosi precedenti per diversi episodi di furto e per detenzione illecita di stupefacenti; motivazione adeguata rispetto al principio, affermato da questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione, però, che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731 – 01); il che, nella specie, è stato, con motivazione non sindacabile in questa sede, escluso;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025