Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 111 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 111 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 dicembre 2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione ed euro 7.746,00 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività retribuita in favore del comune di residenza, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 40, commi 1, lett. b), e 4, d.lgs. n. 504 del 1995, per aver, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, importato da una società tedesca, in assenza della prescritta licenza UTF, un quantitativo di olio lubrificante da autotrazione pari a 9.496 litri, sottraendolo al pagamento dell’accisa.
Con sentenza del 24 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato un vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 40, comma 1, lett. b), e 4, d.lgs. n. 504 del 1995, in ordine alla riferibilità alla ricorrente del reato contestato.
In sintesi, la difesa lamenta che la indagine effettuata dalla p.g. si Ł fermata alla individuazione del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e che l’attività dibattimentale Ł stata monca, non essendo stati escussi il corriere della merce e il responsabile del settore vendite della società, non essendo sufficiente a fondare una pronuncia di condanna la mera lettura della bolla (non essendo stata rinvenuta alcuna documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della imposta relativa alla importazione del gasolio presente nei fusti), nØ la sussistenza di precedenti penali dell’imputata per fatti analoghi a quello per cui si procede. Tanto piø che il reato può essere commesso da chiunque, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo,
ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, per cui, nel caso in esame, la Corte di merito aveva confermato la condanna di primo grado sulla base di generici accertamenti della p.g., fondati sulla circostanza che l’imputata ricoprisse il ruolo di legale rappresentante, senza dimostrare l’attribuibilità del reato alla ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e un vizio della motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La difesa ha lamentato che la Corte territoriale non ha adeguatamente approfondito il tema, posto che il reato era di modesto allarme sociale (tanto che era stato applicato il minimo della pena, con concessione della sospensione condizionale della pena) e che ricorreva un comportamento non abituale, non essendo da solo sufficiente il mero richiamo a precedenti penali a giustificare il mancato riconoscimento dell’esimente, specie quando trattasi di precedenti risalenti e seguiti da un lungo lasso temporale in cui il soggetto, non violando la legge penale, ha dato prova di buona condotta, sicchŁ potrà concludersi nel senso che il soggetto non sia piø pericoloso.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha denunciato un vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo stato applicato il comma 4 dell’art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995, sanzione contraria ab origine all’assetto normativo vigente.
La difesa ha osservato che il giudice di prime cure aveva applicato in sentenza il minimo della pena, in ragione della ricorrenza della ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995. La norma applicata, tuttavia, modificata dall’art. 3 d.lgs. n. 141 del 2024, Ł oggi applicabile esclusivamente se la quantità di prodotti energetici Ł superiore a 10.000 chilogrammi, mentre nel caso di specie il quantitativo contestato di 9.496 litri Ł sotto soglia, con la conseguenza che, venuto meno il presupposto per l’operatività della previsione di all’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 e seguendo il ragionamento del primo giudice, si sarebbe dovuta irrogare la pena minima di sei mesi di reclusione per l’ipotesi base del reato contestato.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa ha lamentato che la Corte territoriale si Ł limitata ad affermare che nessun elemento positivo era stato fornito dalla difesa a supporto della richiesta delle circostanze attenuanti generiche e che l’imputata non era meritevole di un trattamento sanzionatorio piø benevolo, quando invece il giudice di prime cure aveva applicato una pena corrispondente al minimo edittale e la condotta delittuosa era risalente al 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo Ł infondato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha invece illustrato, in maniera non illogica e completa, i motivi per i quali ha ritenuto sussistente la riferibilità all’imputata delle condotte contestate, spiegando come l’imputata, quale legale rappresentante della società destinataria del carico di olio lubrificante per autotrazione, trasportato – con valida bolla di trasporto – da veicolo sottoposto a controllo da militari appartenenti alla Guardia di finanza, oltre che tenuta al pagamento degli oneri fiscali, in particolare dell’accisa dovuta per l’importazione del prodotto contenuto nei fusti sottoposti a sequestro dai predetti militari, risultata invece non assolta, era anche sprovvista della licenza UTF, necessaria per la commercializzazione dell’olio lubrificante. I giudici di merito sottolineavano, inoltre, la presenza di precedenti denunce nei confronti dell’imputata per fatti analoghi, consistiti nel possesso di considerevoli quantitativi di prodotto energetico importato
in evasione d’imposta, che palesava consuetudine con pratiche illecite e fraudolente e smentiva l’assunto difensivo della estraneità di costei dell’attività illecita contestata nel presente procedimento, evidenziando, infine, come l’imputata non avesse fornito alcun utile elemento atto a sconfessare l’ipotesi accusatoria; in tal modo, ponendosi in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, essendo stato affermato che, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava sull’imputato l’onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poichØ Ł l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 259245).
Dunque, non già un semplicistico ricorso al principio del “non poteva non sapere”, come sostenuto dalla difesa nel ricorso, ma una motivazione argomentata, che ha affrontato a tutto tondo la questione della riferibilità dei fatti all’imputata, fornendo una soluzione non manifestamente illogica, e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Devono, quindi, escludersi i vizi motivazionali del tutto genericamente prospettati dall’appellante, avendo il giudice di merito compiutamente e logicamente argomentato sulla riferibilità dei fatti alla ricorrente.
In presenza di un apparato argomentativo sufficiente e non irrazionale, non vi Ł dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive.
Di qui la infondatezza delle doglianze sollevate sul punto.
Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la norma prevede, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449).
La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione: a) della rilevante gravità del fatto, avendo la condotta riguardato un quantitativo ingente di olio pari a 9.406 litri, sottratti al pagamento delle accise; b) della abitualità ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, avendo l’imputata reiterato una condotta identica a quella in relazione alla quale aveva già riportato una precedente condanna.
Tale giudizio Ł coerente con i fatti accertati e con la ratio dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, volto a sottrarre alla pretesa punitiva fatti di minima offensività e del tutto occasionali, non individuabili nel caso in esame, avendo la Corte di appello valorizzato, in senso ostativo, la gravità delle condotte commesse, in ragione del consistente quantitativo di olio illecitamente importato.
Le doglianze sollevate al riguardo devono pertanto essere ritenute non specifiche, a fronte di una sentenza che, nel suo percorso argomentativo, aveva rimarcato l’offensività del fatto, argomento in linea di piena conformità agli indirizzi di legittimità e solo genericamente contestato con il motivo di ricorso, reputando il Collegio di dover dare continuità al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-
bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza Ł demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, COGNOME, Rv. 286101; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 264223), nella fattispecie non contenuti nel motivo di ricorso.
Il terzo motivo, con cui si deduce la contrarietà del trattamento sanzionatorio all’assetto normativo vigente, Ł inammissibile, perchØ nuovo, non risultando che le doglianze fossero state proposte nel corso del giudizio di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello; nØ il riepilogo Ł stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).
Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che Ł stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
Nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, Ł stato precisato che “il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità Ł delineato dall’art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioŁ la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581 cod.proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti Ł facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perchØ mai investito della verifica giurisdizionale”.
Nella fattispecie, la modifica normativa di cui all’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, invocata dalla ricorrente – vale a dire l’innalzamento da 2.000 a 10.000 chilogrammi della quantità di prodotti energetici sottratti al pagamento dell’accisa ai fini della configurazione della circostanza aggravante prevista da detta disposizione – Ł stata operata dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. n. 141 del 2024, ed Ł entrata in vigore il 4 ottobre 2024, sicchŁ, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, 24 marzo 2025, era possibile dedurre la questione, che tuttavia non Ł stata dedotta.
NØ, per altro verso, la pena determinata dal giudice di primo grado e confermata in appello Ł illegale, non trattandosi di pena non prevista dall’ordinamento giuridico, nŁ essendo superiore ai limiti previsti dalla legge, nŁ essendo piø grave per genere e specie di
quella individuata dal legislatore (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689), rientrando invece nell’assetto normativo applicabile: il giudice di primo grado ha, infatti, quantificato la pena in un anno di reclusione e 7.746,00 euro di multa a fronte di una forbice edittale da sei mesi a tre anni di reclusione, oltre ad una multa non inferiore a 7.746,00 euro, per cui la pena detentiva irrogata Ł inferiore al primo quarto dell’ambito edittale, mentre la pena pecuniaria Ł pari al minimo edittale.
La Corte territoriale, inoltre, a fronte di uno specifico motivo di appello, inerente al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto la risposta sanzionatoria equa e adeguata al disvalore dei fatti e alla personalità dell’autrice.
Il motivo Ł, pertanto, inammissibile.
Il quarto motivo di appello Ł manifestamente infondato.
I giudici di secondo grado hanno, in modo congruo e logico, giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche rilevando l’assenza di elementi positivi valutabili a favore del reo, nonchØ valorizzando, in senso ostativo, la gravità dei fatti e i precedenti penali riportati dall’imputata. NØ, peraltro, gli elementi difensivi richiamati dalla difesa, vale a dire l’entità del trattamento sanzionatorio e la datazione dei fatti al 2018, assumono rilievo determinante ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, posto che se Ł ben vero che l’art. 62-bis cod. pen., che prevede le attenuanti generiche, attribuisce al giudice il potere di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle indicate nell’art. 62 dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena, Ł tuttavia altrettanto indubbio che il giudice di merito non Ł tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, ma Ł sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall’art. 62-bis cod. pen. (tra le tante, Sez. 1, n. 866 del 20/10/1994, Rv. 200204; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 5, n. 28543 del 14/07/2025, COGNOME, non mass.).
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse della ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente stessa, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME