Etilometro Valido Senza Verifica Annuale: La Decisione della Cassazione
La validità della prova con l’etilometro è un tema centrale nei processi per guida in stato di ebbrezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, affermando che l’affidabilità dello strumento non può essere messa in discussione solo per l’assenza di una verifica annuale, se l’apparecchio è regolarmente omologato e revisionato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: La Contestazione della Prova con l’Etilometro
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La condanna si basava sui risultati dell’alcoltest effettuato tramite etilometro al momento del controllo stradale.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sentenza d’appello. I motivi del ricorso si concentravano su una presunta erronea applicazione della legge e su un vizio di motivazione riguardo la valutazione della prova raccolta tramite l’etilometro.
I Motivi del Ricorso: Dubbi sul Funzionamento dell’Apparecchio
Il nucleo della difesa si fondava sul presunto cattivo funzionamento dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento. In particolare, il ricorrente sosteneva che la mancata verifica con cadenza annuale dell’etilometro ne inficiasse l’attendibilità e, di conseguenza, la validità della prova a suo carico.
Questo tipo di contestazione è frequente nei processi di questo genere, poiché mira a minare l’elemento probatorio principale su cui si fonda l’accusa. La difesa chiedeva, in sostanza, un annullamento della condanna basato sull’inaffidabilità tecnica dello strumento di misurazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla Validità dell’Etilometro
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando le argomentazioni della difesa con motivazioni chiare e nette. I giudici hanno innanzitutto sottolineato che le censure proposte erano una semplice riproposizione di questioni già esaminate e respinte con logica dai giudici di merito.
La Corte d’Appello aveva già verificato e dato atto che l’etilometro in questione era stato regolarmente omologato e, soprattutto, revisionato circa quattro mesi prima del controllo. Secondo la Cassazione, questa circostanza era sufficiente a garantirne il corretto funzionamento. La Suprema Corte ha inoltre precisato che non è suo compito riesaminare i fatti di causa, la cui valutazione è di esclusiva competenza dei giudici di merito.
Fondamentale è il richiamo a un precedente giurisprudenziale (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023), secondo cui non si può dubitare del regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale che l’apparecchio non sia stato verificato con cadenza annuale. L’omologazione e la revisione periodica costituiscono, quindi, garanzie sufficienti di affidabilità, a meno che la difesa non fornisca elementi concreti e specifici per dimostrare un malfunzionamento effettivo.
Conclusioni: Cosa Significa Questa Ordinanza per gli Automobilisti
La decisione della Corte di Cassazione rafforza la validità probatoria dei test effettuati con l’etilometro. L’ordinanza stabilisce un principio importante: per contestare un alcoltest non è sufficiente appellarsi genericamente alla mancata verifica annuale dello strumento. Se l’apparecchio è omologato e ha superato una recente revisione, la prova si presume valida. Spetta all’imputato l’onere di dimostrare, con elementi specifici, un effettivo malfunzionamento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La mancata verifica annuale dell’etilometro rende il test automaticamente nullo?
No. Secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, non si può dubitare del regolare funzionamento dell’etilometro solo perché non è stato sottoposto a verifica annuale, specialmente se lo strumento è regolarmente omologato e ha ricevuto una revisione in un periodo recente rispetto al controllo.
Cosa deve fare la difesa per contestare efficacemente la prova dell’etilometro?
La difesa non può limitarsi a una contestazione formale come l’assenza della verifica annuale. Deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino un effettivo malfunzionamento dell’apparecchio al momento del test. L’onere di provare il difetto tecnico ricade sull’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato, come in questo caso, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza resa in data 11 luglio 2022 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in data 23 settembre 2021 nei confronti di COGNOME Franco per il reato p. e p. dall’art. 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in Santa Giustina il 26 novembre 2019.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso – e depositato anche memoria scritta – il difensore dell’imputato, deducendo inosservanza o comunque erronea applicazione dell’art. 186 cod. strada e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova.
Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già vagliati disattesi con argomenti logici dai giudici di merito, atteso che la Corte d’appello aveva dat atto che l’apparecchio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l’accertamento risultava omologato e correttamente revisionato in data 14 giugno 2019 – circa quattro mesi prima dell’accertamento nei confronti dell’odierno imputato – e nella presente sede di legittimità non è possibile riesaminare tale valutazione, la quale presuppone una non consentita “rilettura” dei fatti di causa, di esclusiva competenza del giudice di merito. D resto, è pacifico che, in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale che l’apparecchio non è stato, in precedenza, verificato con cadenza annuale (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 – 01).
Ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello specificato che dalla documentazione in atti emergeva sia l’omologazione che la revisione dell’apparecchio, e che non erano emersi elementi utili a mettere in dubbio il buon funzionamento dell’apparecchio etilometrico.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
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