Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49891 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricors9. con difensore, avverso la sentenza,-con la quale la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato, solo in punto pena, con conferma nel resto, quella del Tribunale di Forlì di condanna del predetto per il rea di cui all’art. 186, comma 2, 2-sexies e 2-septies, codice strada (1,40 g/l alla prima prova; 1,49 g/I alla seconda);
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate giudice dell’appello, segnatamente riguardanti la funzionalità dell’apparecchio etilometro, al quali la Corte d’appello ha dato congrua risposta in maniera coerente all’orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, COGNOME, in cui si è per l’appunto precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere a carico d pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della su sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in c l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta d essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, perché tali d non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza; 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio; n.31843 del 17/5/2023, COGNOME, Rv. 285065-01);
che, altrettanto correttamente, i giudici del doppio grado hanno ritenuto provato i superamento della soglia di rilevanza penale alla stregua del dato ricavabile dalla misurazione effettuata (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 2826501, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello sta ebbrezza; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, cit.);
considerato che, a norma dell’articolo 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilit segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C. cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023