Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24286 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 595/2025
NOME COGNOME
UP – 06/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 9825/2025
NOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cava deÕ Tirreni il 25/08/1971
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso
per l’inammissibilitˆ del ricorso;
Con sentenza del 29 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il 21 novembre 2023 il Tribunale di Roma aveva dichiarato NOME COGNOME non punibile, ai sensi dellÕart. 131cod. pen., in ordine al reato di cui allÕart. 186, comma 2, lett. B, e comma 2, cod. strada.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la notte del 22 settembre 2020 NOME COGNOME si pose alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica: allÕesito di un controllo veniva infatti rilevato il tasso alcolemico di 0,89 g/l alla prima prova e 0,82 g/l alla seconda.
In ragione della buona biografia penale, e della effettiva entitˆ del tasso (prossimo alla soglia minima di rilevanza penale), è stata ritenuta la particolare tenuitˆ del fatto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, poichŽ mancante o manifestamente illogica: la Corte territoriale ha erroneamente respinto l’eccezione di nullitˆ della sentenza appellata, senza considerare che nella data del 18 aprile 2023 vi fu effettivamente udienza, alla quale il giudice aveva giˆ espresso il suo convincimento.
Dalla discrasia tra la data di intestazione (21 novembre 2023) e la data in calce al dispositivo (12 aprile 2023) avrebbe dovuto quindi conseguire la declaratoria di nullitˆ della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione quanto alla eccepita nullitˆ della sentenza per omesso avviso allÕindagato della facoltˆ di farsi assistere dal difensore nel corso dell’accertamento del tasso alcolemico; sul punto la Corte ha ipotizzato un (inesistente) onere a carico dellÕimputato.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta vizio della motivazione quanto allÕeccepito malfunzionamento dellÕetilometro; profilo rispetto al quale era stata chiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con acquisizione del libretto metrologico, mentre la Corte sul punto non ha assunto alcuna determinazione.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
Nella parte in cui si censura il carattere ÒlacunosoÓ del Òpercorso motivazionaleÓ il motivo è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione con riguardo ad imprecisati Òelementi di contraddizioneÓ (p. 1 ricorso).
Nella parte in cui, invece, il ricorrente lamenta la nullitˆ della sentenza (p. 2), il motivo, oltre ad essere reiterativo di analoga censura proposta con lÕappello, è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non si confronta in alcun modo con lÕaffermazione della Corte territoriale secondo cui tanto il verbale dell’ultima udienza, quanto il dispositivo letto quel giorno, recano la data del 21 novembre 2023, che è riportata anche nella intestazione.
Pertanto, trova applicazione il pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuitˆ, secondo il quale la difformitˆ tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullitˆ della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo ma, prevalendo il dispositivo di udienza, tale difformitˆ è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284053 Ð 01, con riguardo alla mancata trascrizione in sentenza del dispositivo letto in udienza; Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 Ð 01, con riguardo ad un dispositivo, steso in calce alla motivazione, recante statuizioni difformi da quelle contenute nel dispositivo letto in sentenza; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242258 Ð 01, in un caso in cui il dispositivo in calce alla motivazione indicava un reato e un imputato diversi da quelli di cui al dispositivo letto in udienza).
Infine, lÕargomento secondo il quale l’errore nella data dimostrerebbe che il Tribunale matur˜ il proprio convincimento prima della conclusione del processo (fatto escluso dalla Corte territoriale, e solo genericamente contestato in ricorso) non pu˜ certo validamente sostenere una eccezione di nullitˆ della sentenza: si prospetta, in tal modo, un’ipotesi di incompatibilitˆ a giudicare, da accertare attraverso l’istituto della ricusazione.
Al riguardo è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimitˆ, anche a Sezioni Unite, è ferma nel ritenere che l’eventuale incompatibilitˆ del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullitˆ del giudizio (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 – 01; Sez. U, n. 5
del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 204464 Ð 01; Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 282136 Ð 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 – 01).
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha proposto per la prima volta la questione di nullitˆ con lÕatto di appello.
La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, insegna che la nullitˆ conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltˆ di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., pu˜ essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263023 Ð 01; conf., Sez. 4, n. 6812 del 11/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 7604 del 18/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.).
Va inoltre ricordato che grava sul ricorrente l’onere, nella specie non assolto, di dare dimostrazione della tempestivitˆ dell’eccezione (cfr., in motivazione, Sez. 4, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 21859 del 27/04/2022, COGNOME, non mass.).
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
1.3.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, vizio della motivazione quanto alla deduzione relativa allÕerroneo funzionamento dellÕetilometro.
La Corte territoriale ha sottolineato come l’apparecchio fosse omologato e regolarmente sottoposto a revisione, con scadenza al 30 ottobre 2020, ovvero successivamente al fatto per cui è processo.
La Corte ha poi evidenziato che il COGNOME non ha allegato alcun elemento concreto da cui desumere il malfunzionamento dell’etilometro; anzi, giˆ il Tribunale rilev˜ la piena compatibilitˆ tra il (modesto) tasso rilevato e lÕassunzione di bevande alcoliche, ammessa dallÕimputato nel corso del suo esame (p. 2 sentenza di primo grado).
Pertanto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale consolidato (con cui il ricorrente non si confronta affatto) secondo il qua quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 30815 del 4/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032 – 01).
SicchŽ, il pubblico ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, COGNOME, Rv. 286500 Ð 01).
Piuttosto, è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualitˆ dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282550 Ð 01; cfr., Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937 – 01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, COGNOME, Rv. 280958), oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276570 Ð 01; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, COGNOME, Rv. 251117 – 01).
Peraltro, come evidenziato dalle conformi sentenze di merito, lo stato di alterazione del ricorrente è risultato comunque confermato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l’alito vinoso (p. 2 sentenza di primo grado).
1.3.2. Da quanto detto finora emerge il carattere assolutamente esplorativo della richiesta di rinnovazione, che la Corte ha evidentemente disatteso, attraverso una motivazione fondata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilitˆ del Caputo.
Osserva sul punto il Collegio che la rinnovazione dellÕistruttoria in appello è uno strumento finalizzato all’integrazione totale o parziale del quadro probatorio del giudizio di primo grado e quindi all’acquisizione di ulteriore materiale utilizzabile ai fini della decisione.
Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimitˆ, trattasi di un istituto di carattere eccezionale, dovendo presumersi la completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820 – 01).
A tale integrazione pu˜ farsi ricorso esclusivamente allorchŽ il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.), avuto riguardo non solo alle risultanze giˆ acquisite, ma anche sulle prospettive di riforma della sentenza impugnata correlate all’assunzione della nuova prova richiesta.
Proprio dalla presunzione di completezza è stato tratto lÕulteriore principio, anchÕesso consolidatosi nel tempo, e di cui la Corte territoriale ha fatto corretta
applicazione, secondo il quale il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, pu˜ anche motivarne implicitamente il rigetto, come nel caso in esame, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilitˆ del reo (Sez. 4, n. 9180 del 07/02/2024, DÕAgostino, non mass.; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 Ð 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893 Ð 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741 Ð 01).
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME