Etilometro: la Cassazione sull’onere della prova del buon funzionamento
Con l’ordinanza n. 46523/2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di guida in stato di ebbrezza: la prova del corretto funzionamento dell’etilometro. La decisione ribadisce un principio fondamentale: non basta una contestazione generica da parte della difesa per far scattare l’obbligo, per la pubblica accusa, di dimostrare la regolarità delle verifiche periodiche dello strumento. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver causato un incidente stradale. La condanna includeva sia la pena principale che le sanzioni accessorie, come la revoca della patente.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi principali:
1. La contestazione della revoca della patente di guida.
2. La presunta inutilizzabilità dei risultati dell’etilometro, a causa della mancata prova sulla regolarità e continuità delle verifiche periodiche di funzionamento dello strumento utilizzato dagli agenti accertatori.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato respinto in via preliminare perché non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio (appello), configurandosi quindi come una censura nuova e non proponibile in sede di legittimità. Il secondo motivo, cuore della questione, è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni: l’onere della prova sull’etilometro
La Corte ha chiarito in modo netto la ripartizione dell’onere della prova riguardo al funzionamento dell’etilometro. Richiamando un proprio precedente consolidato (sentenza n. 33978/2021), i giudici hanno spiegato che l’onere per il pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione e della sottoposizione dell’apparecchio alle verifiche periodiche non è automatico.
Questo obbligo sorge solo se l’imputato adempie a un preciso “onere di allegazione”. In altre parole, la difesa non può limitarsi a una richiesta generica di visionare i documenti di revisione. Deve, invece, contestare in modo specifico e circostanziato il buon funzionamento dell’apparecchio, adducendo elementi concreti che ne facciano dubitare l’affidabilità (es. errori palesi nella procedura, malfunzionamenti visibili, ecc.).
Nel caso di specie, la richiesta dell’imputato era stata interpretata come una mera istanza esplorativa, non supportata da alcuna reale contestazione sul funzionamento dello strumento. Pertanto, la Corte ha concluso che i dati relativi all’omologazione e alle revisioni non avevano, di per sé, un rilievo probatorio decisivo ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza, in assenza di una specifica allegazione difensiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso che mira a prevenire contestazioni pretestuose e dilatorie. L’implicazione pratica è chiara: per invalidare la prova dell’etilometro, la difesa deve passare da una strategia passiva (la semplice richiesta di documenti) a una strategia attiva, fornendo al giudice elementi concreti e specifici che minino la credibilità del risultato del test. Una generica messa in discussione della regolarità dello strumento, senza ulteriori supporti, è destinata a essere respinta. Essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sufficiente per la difesa chiedere di vedere i certificati di revisione dell’etilometro per metterne in dubbio il risultato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una richiesta generica non è sufficiente. L’imputato deve assolvere a un “onere di allegazione”, cioè deve contestare in modo specifico e motivato il buon funzionamento dell’apparecchio.
Su chi ricade l’onere di provare il corretto funzionamento dell’etilometro?
L’onere della prova si sposta sulla pubblica accusa solo dopo che l’imputato ha sollevato una contestazione specifica e circostanziata sul malfunzionamento dello strumento. In assenza di tale contestazione, la prova si considera valida.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione e non in Appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. Non è possibile presentare in sede di legittimità censure o questioni che non siano state precedentemente dedotte nel giudizio di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46523 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 7 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia il 23 marzo 2021 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, con causazione di incidente stradale, in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessoria, stimate di giustizia.
Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge: con il primo motivo, in particolare, contesta la statuizione nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida; con l’ulteriore censura l’an della responsabilità penale, fondata su elementi di prova che si assumono essere inutilizzabili in ragione della mancanza di prova circa la regolarità e la continuità delle verifiche periodiche sul corretto funzionamento della strumentazione adoperata dagli agenti accertatori.
Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Il primo motivo non era stato previamente dedotto in appello.
Il secondo motivo fa leva su di un orientamento interpretativo garantista in effetti esistente ma che poi, in un secondo momento, è stato oggetto di plurime precisazioni (tra le varie, Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828, secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai f dell’accertamento dello stato di ebbrezza»).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.