Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10915 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10915 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FABRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d’appello di Ancona dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Ancona in data 26 settembre 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 9 aprile 2024 dal Tribunale di Ancona, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada;
rilevato che con il primo motivo deduce violazione di legge, per aver la Corte d’appello ritenuto gravante sull’imputato l’onere di provare il non corretto funzionamento dell’etilometro;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, poiché generico e riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte d’appello con percorso argomentativo logico ed in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: i giudici di merito, infatti, hanno accertato in fatto che l’etilometro era omologato e revisioNOME, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione della notizia di reato (p. 4 sentenza impugnata);
considerato, inoltre, che costituisce principio giurisprudenziale consolidato (con cui il ricorrente non si confronta affatto) quello secondo cui quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 30815 del 4/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032 – 01); è stato quindi affermato che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282550 – 01; cfr., Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937 – 01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, COGNOME, Rv. 280958), oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276570 – 01; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, COGNOME, Rv. 251117 – 01);
rilevato che, nella specie, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza da cui desumere (almeno) il sospetto di malfunzionamento dell’apparecchio, fermo restando che, come evidenziato dalle conformi sentenze di merito, lo stato di alterazione del ricorrente è risultato comunque confermato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza (p. 3 sentenza impugnata);
rilevato che con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., poiché motivata solo in ragione dei precedenti penali;
ritenuto che anche questo motivo di ricorso è inammissibile, poiché aspecifico, oltre che manifestamente infondato: il ricorrente, infatti, non si confronta con l’affermazione della Corte territoriale per cui il fatto non può considerarsi particolarmente tenue (avuto riguardo alle modalità del fatto), né con l’affermazione per cui i precedenti penali specifici sono stati ritenuti tali da integrare la condotta ostativa di cui al comma 4 dell’art. 131-bis cod. pen. (p. 5 sentenza impugnata);
rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la presenza di precedenti specifici, oltre ad altri gravi reati), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01);
considerato che, pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026