Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che si è riportato alla memoria in atti concludendo per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di Roma in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME nell’interesse delle parti civili NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che conclude per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte di cui chiede l’accoglimento.
E’ altresì presente l’avvocato COGNOME del foro di MODENA in difesa del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, che illustra i motivi di ricorso, deposita conclusioni e nota spese di tutti i gradi giudizio insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato, salvo quanto al trattamento sanzionatorio ed alla riforma della condanna ad una provvisionale in favore delle parti civili costituite, disposta in primo grado, la pronuncia del Tribunale di Rovigo dell’8 luglio 2021, che aveva accertato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. per aver cagionato la morte di NOME COGNOME in seguito al sinistro avvenuto il 27 ottobre 2016.
1.1. In particolare, l’evento era stato così ricostruito. Il COGNOME conduceva come volontario una ambulanza (Fiat Ducato) e seguiva la Volkswagen Lupo condotta da NOME COGNOME. Le due vetture stavano percorrendo un tratto autostradale della A13 e, per colpa consistita nel non mantenere adeguata distanza di sicurezza e conseguentemente nel non arrestarsi o comunque spostarsi, l’ambulanza finiva con impattare contro la parte posteriore e centrale della vettura che la precedeva. La Volkswagen tamponata fuoriusciva di strada e finiva nella scarpata sulla destra, il conducente COGNOME veniva proiettato fuori dal proprio veicolo dal portellone posteriore in forza dell’impatto del suo mezzo con un terrapieno e decedeva per politraumatismo.
L’ambulanza procedeva ad una velocità accertata tra i 97 ed i 107 km/h, la Lupo fra i 60, 65 km/h al momento dell’impatto. La velocità consentita era di 130 km/h.
La Corte di appello, condividendo la ricostruzione effettuata dal Tribunale, ha ribadito che l’ambulanza condotta dall’imputato aveva tamponato la vettura del COGNOME e che, rispetto all’apporto causale decisivo di tale condotta, non rilevava la mancanza del guard-rail nella zona in cui era avvenuta l’uscita di strada della autovettura Lupo. L’imputato avrebbe dovuto rendersi conto che l’andatura della vettura che lo precedeva era inferiore alla sua e quindi adeguare la propria velocità per non avvicinarsi troppo. Allo stesso modo, era stato correttamente impostato ed accertato il tema della prevedibilità in concreto della mancanza del guard-rail, ben visibile al COGNOME, così come erano visibili il fossato e l’argine di risalita.
La sentenza di primo grado aveva anche esplicitamente affrontato e negato l’efficacia del concorso di cause sopravvenute, eventualmente derivanti da colpa medica dei sanitari che avevano preso in cura il ferito dopo il sinistro, o delle condizioni della strada, posto che il tamponamento aveva innescato il processo causale al cui interno si collocavano i successivi urti rispetto ad ostacoli ulterior e diversi.
Al giudizio, su istanza dei familiari della vittima (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) costituitisi parti civili, aveva preso parte, quale responsabile civile, la RAGIONE_SOCIALE, che era stata condannata in solido con l’imputato a risarcire il danno alle parti civili e che aveva proposto appello sia i ordine al rigetto della richiesta di estromissione dal processo disposto dal Tribunale, che quanto alla mancata determinazione dell’entità del concorso della vittima.
3.1. La Corte territoriale, per quanto qui rilevante, ha ritenuto infondato il motivo legato alla mancata estromissione del responsabile civile, per non aver partecipato agli accertamenti ex art. 360 cod.proc.pen. con lesione del diritto di difesa, in quanto le acquisizioni probatorie valorizzate dal giudice non riguardavano la relazione relativa all’autopsia acquisita ex art. 360 cod.proc.pen., ma bensì quelle emerse dal verbale redatto e cioè dai rilievi, dalle deposizioni testimoniali, dall’esame dell’imputato e dal fascicolo fotografico, mentre la causa della morte era evincibile dalla cartella clinica acquisita. I consulenti erano stat esaminati nel contraddittorio, dopo la chiamata in giudizio e la costituzione della parte civile, ed a tale mezzo di ricerca della prova anche il responsabile civile aveva potuto partecipare efficacemente. A fronte della considerazione che la parte valutativa del fatto era stata condotta nel contraddittorio tra le part l’appellante responsabile civile si era limitata ad una generica doglianza fondata solo sul richiamo astratto di principi giurisprudenziali non pertinenti.
Solo parzialmente fondato è stato ritenuto l’ulteriore motivo d’appello proposto dal responsabile civile. In particolare, la Corte territoriale ha respinto la doglianza relativa alla affermata nullità della sentenza per lacune motivazionali, per la mancata estromissione dal processo penale e per la affermata violazione della regola della coincidenza fra chiesto e pronunciato, ma ha accolto il profilo con il quale si attaccava la sentenza di primo grado, là dove aveva omesso di quantificare il contributo causale della vittima e dei terzi nella determinazione dell’evento morte, la cui sussistenza era stata riconosciuta in ragione della ritenuta applicabilità della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis cod.pen. Ciò produceva effetti sulla liquidazione equitativa del danno risarcibile ed indennizzabile da parte della compagnia, con la conseguenza che, alla stregua degli insufficienti accertamenti effettuati sul punto in sede penale, non poteva dirsi effettivamente provata una determinata entità del danno sulla quale fondare la condanna al pagamento di una provvisionale.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo,
sostanzialmente legato alla violazione dell’art. 86, comma 2, cod.proc.pen., per la mancata esclusione del responsabile civile non volontariamente comparso, per essere stati raccolti elementi pregiudizievoli (autopsia) ai propri danni, art. 360 cod.proc.pen. in sua assenza, durante la fase delle indagini.
Sostiene la ricorrente che illegittimamente sia il Tribunale che la Corte di appello avevano respinto la richiesta di estromissione dal processo, tempestivamente e ritualmente proposta e riproposta, con particolare riferimento alla avvenuta esecuzione, in sede di indagini preliminari ex art. 360 cod.proc.pen., dell’autopsia ad opera del medico legale AVV_NOTAIO COGNOME, il cui espletamento aveva formato oggetto di comunicazione nei riguardi dell’imputato e delle parti offese. La richiesta di estromissione era stata rigettata dal Tribunale sul rilievo che, nel corso del dibattimento, il responsabile civile avrebbe potuto svolgere la propria attività difensiva, mentre l’inserimento nel fascicolo dei risultati dell’attività in oggetto era destinato ad una limitata utilizzabilità avviso della ricorrente, tale valutazione dei giudici non sarebbe consentita, dovendo disporsi l’estromissione sulla base del mero riscontro dell’avvenuto espletamento di atti di acquisizione compiuti non alla presenza della medesima parte.
In particolare, il responsabile civile evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che aveva utilizzato ampiamente la consulenza della AVV_NOTAIOssa COGNOME, la stessa era stata contraddetta dal consulente del responsabile civile prof. COGNOME soprattutto in relazione al grave quadro traumatico che affliggeva la persona offesa da cui dipendeva l’individuazione delle lesioni certamente ascrivibili alla fase d’urto tra i veicoli.
Il Procuratore generale ha rassegnato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il difensore delle parti civili NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in sede di discussione orale, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Il difensore del responsabile civile ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con condanna delle parti civili alla rifusione anche delle spese sostenute nei precedenti gradi di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato l’unico motivo, che lamenta l’omessa esclusione del responsabile civile ai sensi dell’art. 86 c.p.p., comma 2.
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Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ( tra le altre, Sez. 26/09/2018, n.58243) è costante nell’affermare che il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la “legitimatio ad causam” o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui a artt. 651 e 654 c.p.p.
In tal caso, il giudice deve limitarsi ad una verifica dell’esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile (Sez. 3, n. 46746 del 21/10/2004, P.C. e Reso. civile in proc. Morra, Rv. 23130501). Ne consegue che il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell’art. 86 c.p.p., comma 2, ad essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per ess potenzialmente pregiudizievoli (Sez. 3, n. 49456 del 03/12/2003, Montemurro, Rv. 22800001).
Si tratta proprio dell’evenienza che viene dedotta dall’odierna ricorrente, che ha ripetutamente richiesto in sede di merito la sua esclusione dal processo perché gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini avevano recato pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 cod. proc. pen..
In proposito, è stato fondatamente rammentato che era stata nominata, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., la AVV_NOTAIO COGNOME per compiere accertamenti tecnici non ripetibili ai quali non aveva partecipato il difensore del responsabile civile in quanto non ancora citato nel procedimento penale. È indubbio che da tali accertamenti siano stati acquisiti elementi di prova potenzialmente pregiudizievoli nei confronti del responsabile civile, trattandosi di consulenza che è stata ampiamente utilizzata e richiamata dai giudici di merito ai fini dell’accertamento di responsabilità nei confronti degli imputati, indipendentemente dal fatto che il Pa. sia stato esaminato in dibattimento.
Ne discende che, trattandosi di responsabile civile citato in giudizio dalle parti private a fini risarcitori, stante la configurabilità dei richiamati presuppo di legge che ne imponevano, a sua richiesta la sua esclusione dal processo, i
giudici di merito hanno erroneamente applicato la disciplina di cui all’art. 86 cod. proc. pen., comma 2, rigettando la relativa richiesta.
Ciò comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza in parte qua, con particolare riguardo al capo relativo alla condanna del responsabile civile, che deve essere, conseguentemente, estromessa dal processo.
Dall’accoglimento del ricorso deriva anche, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna delle parti civili indicate in dispositivo, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal responsabile civile, che ne ha fatto esplicita richiesta, in tutti i gradi di giudizio, nella misura complessivamente liquidata in dispositivo di euro 6500, oltre accessori (di cui euro 2500 quanto al primo grado, euro 2500 quanto al grado di appello ed euro 1600 quanto al giudizio di legittimità).
La domanda risarcitoria proposta dalle parti civili con la dichiarazione di costituzione di parte civile nel processo penale (art. 78 cod.proc.pen.), comporta che i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale siano regolati dal principio dell’accessorietà dell’azione civile rispetto a quella penale. Principio che Corte cost. 12 luglio 2019, n. 176 ha ritenuto fondato sulle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi. Da ciò deriva che l’azione civile, esercitata all’interno del processo penale, subirà tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura di questo processo.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., nel senso che la parte privata soccombente è condannata alle spese processuali” (Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 21478, M., non massimata; Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273079).
Per quanto attiene alla legittimazione ad impugnare del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, l’art. 575 cod.proc.pen. prevede che i medesimi possono proporre impugnazione col mezzo che la legge attribuisce all’imputato, oltre che contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato, anche contro le statuizioni civili che li riguardino
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in via diretta, come anche nei capi penali riguardanti l’imputato. In tali ambiti rientra la pretesa, anche di esclusivo interesse del responsabile civile, ad essere estromesso dal processo penale.
L’esclusione dal processo penale, su richiesta dell’imputato, della parte civile o del pubblico ministero, è disciplinata dal comma 1 dell’art. 86 cod.proc.pen., mentre il comma 2 della disposizione riconosce al responsabile civile, che possa subire pregiudizio alla difesa dagli elementi di prova già raccolti e che non sia intervenuto volontariamente nel processo, la facoltà di proporre la relativa istanza, motivata e non oltre l’accertamento relativo alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare. A seguito della richiesta, il giudice decide senza ritardo, con ordinanza.
Tali disposizioni disciplinano un vero e proprio giudizio incidentale, all’interno del processo penale, finalizzato a risolvere una questione di rilievo squisitamente civilistico, sul piano puramente processuale. La richiesta di esclusione costituisce dunque strumento processuale finalizzato ad evitare che l’accertamento penale cristallizzi conseguenze negative per il responsabile civile, nell’ipotesi in cui lo stesso non abbia potuto partecipare alle fasi di acquisizione della prova.
In tale eventualità, nel caso in cui la citazione del responsabile civile sia stata effettuata su richiesta della parte civile, che si oppone alla stessa richiesta di esclusione, si rende manifesta la intrinseca natura contetiosa dell’accertamento incidentale demandato al giudice. Da qui la necessità per il giudice stesso di provvedere, qualora le parti ne facciano richiesta, alla regolamentazione delle spese sostenute per agire in giudizio secondo le regole generali contenute nell’art. 91 cod.proc.civ.
L’obbligazione di cui si parla trae fondamento dal principio della soccombenza, definita come l’esito sfavorevole del giudizio dichiarato nella sentenza. La Corte costituzionale ha più volte ribadito (Corte Cost., 2/4/1964, n. 30; Corte Cost., 9/4/1963, n. 45) che non esiste in Costituzione una garanzia alla prestazione gratuita del servizio giudiziario. Si è chiarito, in particolare, ch «il costo del processo, in rispondenza ad un principio di giustizia distributiva, deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice, occasionando la spesa implicata dal suo svolgimento». Sempre la giurisprudenza costituzionale ha infatti riportato al nesso con il diritto di difesa di cui all’ar Cost. la lettura della disciplina dell’art. 91 cod.proc.civ. (vd. Corte costituzionale
n. 268 del 2020, anche relativamente alle limitazioni del principio victus victo cui al primo comma dell’art. 91 cod. proc.civ.).
Da ultimo, va pure precisato che la regolamentazione delle spese d parte del giudice dell’impugnazione va eseguita sulla base dell’esito complessi della controversia, pur articolatasi in diversi gradi di giudizio. Va considerata la finalità unitaria di definitivo accertamento della situa giuridica dedotta nel processo, cui tende il sistema delle impugnazioni, ex art. 91 cod. proc. civ., per cui l’onere delle spese va valutato, nell’ip alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all’esito fi nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittorio qualche fase o grado (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Rv. 276627 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo relativ alla condanna in solido del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, che estromette dal processo, al risarcimento dei danni parti civili e alla rifusione alle medesime delle spese del giudizio. Cond COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio al responsabile civile, liqui complessivi 6.500,00 euro, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.