Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8841 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8841 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ORIOLO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 3 luglio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecco del 22 marzo 2024, che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di ricettazione e falso.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico articolato motivo, violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME in ordine alla estrazione dei dati archiviati su supporto informatico avendo, detto testimone, esposto argomentazioni dal carattere di giudizio peritale su aspetti tecnici ed informatici dell’accertamento. Si deduceva, poi, che l’operazione di estrazione dati era stata effettuata senza contraddittorio ed alcuna garanzia. Nello stesso ricorso, in relazione al secondo motivo di appello si eccepiva l’assenza di qualsiasi apporto causale del ricorrente rispetto al falso in autodichiarazione resa dagli stranieri, mentre, con riguardo al terzo motivo di appello, aveva errato la Corte di merito nella ricostruzione dei rapporti tra imputato ed il teste COGNOME; infine, aveva errato il giudice di appello quanto alla ritenuta sussistenza di una condotta abituale tale da impedire l’applicazione di una pena inferiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł proposto per motivi reiterativi di aspetti già devoluti alla corte di merito oltre che manifestamente infondatie deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha già sottolineato come a fronte dell’audizione in contraddittorio del teste COGNOME non risultavano mosse nØ contestazioni nØ formulate altre osservazioni alle pertinenti risposte fornite dal medesimo in relazione agli
accertamenti svolti. Non risulta, poi, in alcun modo che il materiale informatico fosse stato esaminato da un consulente di parte della difesa la cui audizione avrebbe potuto essere richiesta nel dibattimento così che la mera prospettazione della natura valutativa della deposizione non si Ł concretizzata nØ in formali opposizioni alle domande poste nØ in specifiche richieste aventi ad oggetto mezzi di prova della difesa che pur avrebbero potuto essere effettuate tempestivamente.
Al proposito questa Corte di legittimità ha affermato che l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale Ł la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che nØ la mancata adozione di tali modalità, nØ, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, NOME, Rv. 282072 – 01); nello stesso senso si era già stabilito come l’estrazione di dati archiviati in un supposto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova rappresentata dall’accertamento eseguito; ed in motivazione, la Corte ha precisato che Ł fatta salva la necessità di verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477 – 01). Nel caso di specie, a fronte delle doglianze avanzate alcuna alterazione dei dati estratti Ł stata dimostrata e neppure in concreto allegata così che il motivo risulta manifestamente infondato.
Gli altri motivi deducono una lettura alternativa di fatti ed emergenze probatorie non deducibile nel presente giudizio di legittimità.La Corte di appello alle pagine 12 e seguenti della pronuncia impugnata ha ricostruito i fatti sulla base del rinvenimento dell’imputato in possesso di documenti di identificazione personale di origine illecita, ritenendo del tutto inverosimile la dichiarazione difensiva resa dal COGNOME, e così formulato un giudizio che, in quanto ancorato ad una precisa valutazione dei fatti, non Ł censurabile nella presente sede. E quanto alla posizione del COGNOME la corte non Ł incorsa in alcuna omissione rilevante essendo non decisiva la verifica concreta dei rapporti tra lo stesso e l’imputato. Quanto al motivo in punto assenza di apporto causale rispetto alle false autodichiarazioni, il giudice di merito, con le osservazioni esposte a pagina 11, ha confutato tale argomento rilevando il ruolo assunto dall’imputato nei procedimenti destinati ad ottenere la conversione della patente.
Infine, alcun vizio si rileva nel rigetto del motivo di appello relativo alla determinazione della pena avendo il giudice del merito nell’ambito del proprio potere discrezionale fatto riferimento ad aspetti del fatto valutati in assenza di illogicità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME