Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41756 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto del 06/05/2024 del Tribunale di Catania, emesso sull’opposizione ai sensi dell’art. 59 c. 6 d.lgs. 159/2011 proposta dalla medesima RAGIONE_SOCIALE nel procedimento di prevenzione personale e patrimoniale n. 211/17 Reg. Gen. a carico di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame; letta la memoria depositata dal difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto n. 2/2019 R.Seg., n. 211/17 R.S.S., il Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto il sequestro, ai fini della eventuale confisca, di tutti i beni in capo a COGNOME, ivi compresa, per quanto qui rileva, l’attività imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE, società ammessa alla procedura di amministrazione giudiziaria.
Nell’ambito di tale procedura, l’RAGIONE_SOCIALE ha
presentato distinte domande di ammissione allo stato passivo (nn. 158/2022, 160/2022, 184/2022, 185/2022, 186/2022, 187/2022, 189/2022, 191/2022, 193/2022, 194/2022, 195/2022), allegando estratti di ruolo e relate di notifica a sostegno dei crediti vantati verso la società.
C on nota del 14/08/2023 l’Amministratore giudiziario ha comunicat o l’esito della verifica, ovvero l’ esclusione, quanto alla domanda n. 160, di taluni crediti successivi al sequestro o privi di idoneo riscontro documentale, e, quanto alle restanti domande, di tutti i crediti per la mancata chiara loro riferibilità alla RAGIONE_SOCIALE, evidenziando una confusione tra i debiti della detta società e quelli personali (come desumibile dalla presenza anche di sanzioni per violazioni del codice della strada).
Avverso il provvedimento di formazione dello stato passivo è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs. 159/2011 da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Catania, con decreto del 06/05/2024, depositato in data 08/05/2025, ha rigettat o il ricorso, rilevando che l’opponente si era limitato a produrre estratti di ruolo e uno ‘screenshot’ riepilogativo, senza chiarire in modo agevole la natura dei singoli crediti e la loro riferibilità ai beni confiscati, permanendo confusione tra posizioni della RAGIONE_SOCIALE e della persona fisica.
Avverso il decreto, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo congiuntamente plurimi vizi di legittimità.
Lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360, comma 1, numeri 4 e 5, cod. proc. civ., per non avere il Tribunale considerato l’estratto di ruolo quale elemento probatorio idoneo a fondare la domanda di ammissione, nonché per l’ erronea ricostruzione della quaestio facti sulla prova della riferibilità dei crediti ai beni confiscati.
La ricorrente sostiene di avere provato sia l’esistenza del credito sia la sua intestazione alla RAGIONE_SOCIALE mediante deposito degli estratti di ruolo e RAGIONE_SOCIALE relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, richiamando il principio per cui il ruolo (e il relativo estratto, quale copia analogica di documento informatico) possiedono efficacia di titolo idoneo a provare il credito tributario.
Parte ricorrente rileva, ancora, che gli estratti evidenziassero l’ intestazione alla società dei crediti in essi indicati.
Ha concluso chiedendo l’annullamento del decreto senza rinvio o con rinvio per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Come si desume agevolmente dagli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 159/2011, la composizione dello stato passivo, il progetto di pagamento ed il successivo piano di pagamento sono unitari. Tutti i creditori, sia quelli del proposto (la persona fisica), sia quelli RAGIONE_SOCIALE società a lui riconducibili, concorrono su un’unica massa attiva costituita da tutti i beni confiscati, indipendentemente da chi ne fosse formalmente l’intestatario. Non si creano, quindi, distinte procedure di riparto per ogni soggetto (fisico o giuridico) colpito dal provvedimento di confisca.
La logica del legislatore si basa sul principio che la confisca di prevenzione non colpisce singoli beni, ma un intero patrimonio considerato di illecita provenienza. Le società riconducibili al proposto sono viste come meri schermi o strumenti attraverso i quali egli ha agito e accumulato ricchezza. Di conseguenza, il patrimonio del proposto e quello RAGIONE_SOCIALE società a lui collegate vengono considerati come un complesso patrimoniale unitario. La legge, in pratica, “supera” la distinzione formale tra le persone giuridiche e la persona fisica che le controlla, guardando alla sostanza economica. Sicché, tutti i beni confiscati, sia quelli intestati direttamente al proposto, sia quelli intestati alle società a lui, comunque, riconducibili (ove pure le stesse siano, a loro volta, appartenenti formalmente a terze persone), confluiscono in un’unica massa da liquidare.
Analogamente, tutti i creditori in buona fede (che hanno, cioè, un credito sorto in un momento in cui non potevano essere a conoscenza dell’origine illecita del patrimonio o del legame con attività criminali) possono presentare domanda di ammissione del proprio credito, a prescindere che il loro debitore formale sia il proposto o una RAGIONE_SOCIALE società a lui riconducibili. E, similmente a quanto avviene in una procedura fallimentare, il Tribunale verifica l’esistenza, la validità e la buona fede di tutti i crediti vantati nei confronti del proposto e RAGIONE_SOCIALE società o persone fisiche a lui, comunque, riconducibili, e redige, come detto, un unico piano di pagamento finale: sicché i creditori ammessi vengono soddisfatti attingendo dall’unica massa attiva, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE cause legittime di prelazione (quali, ad esempio, ipoteche e pegni), senza distinguere se il bene fosse originariamente intestato al proposto, a società da lui controllata o a prestanome.
Questa impostazione, peraltro, risponde a due esigenze strettamente connesse tra loro.
Si vogliono, anzitutto, evitare possibili elusioni. Se si procedesse per masse
distinte, il proposto potrebbe facilmente frodare i creditori, ad esempio, concentrando tutti i debiti su una società sostanzialmente “vuota” (priva di asset ), intestando tutti i beni di valore a un’altra società o a sé stesso.
Per altro verso, si vuol garantire la par condicio creditorum . L’intento è, cioè, quello di assicurare che tutti i creditori in buona fede, che abbiano avuto a che fare col medesimo centro di interessi, facente capo al proposto, abbiano le stesse possibilità di essere soddisfatti, concorrendo sull’intero patrimonio illecitamente accumulato, che è la vera fonte di garanzia.
In sintesi, la legge considera il complesso di beni e società riconducibili al proposto come un’unica entità economica. Pertanto, la procedura di tutela dei creditori è conseguentemente unitaria e indivisibile.
Da tanto, però, consegue l’erroneità RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto il Tribunale a confermare il rigetto della domanda della RAGIONE_SOCIALE.
A prescindere dal l’aspecifico riferimento ad alcuni crediti che sarebbero insorti dopo il sequestro (aspetto che, evidentemente, il giudice del rinvio dovrà necessariamente chiarire), il Tribunale ha, in definitiva, rigettato l’opposizione ‘non essendo stata fornita prova della riferibilità dei crediti vantati ai beni confiscati (e non alla persona fisica)’. Tanto, senza considerare quanto detto: ovvero che nell’uno e nell’altro caso i crediti sarebbero stati teoricamente -e salve le valutazioni sugli ulteriori presupposti -ammissibili ed avrebbero dovuto concorrere nell’unitario piano di pagamento in corso di definizione.
In definitiva, non ha considerato l’irrilevanza della riconducibilità del credito alla persona fisica del proposto piuttosto che ad una RAGIONE_SOCIALE società per mezzo RAGIONE_SOCIALE quali il medesimo agiva.
N eppure l’altra ratio decidendi , appena accennata nel provvedimento impugnato, può essere ritenuta corretta.
3.1. Secondo il Tribunale , infatti, l’opponente avrebbe dovuto ‘chiarire in modo agevole per il decidente la natura dei singoli crediti vantati, senza limitarsi ad allegare gli estratti di ruolo ed i codici tributo ivi indicati’ (in cui si rileverebbe -a dire del Tribunale -‘la permanente confusione tra i crediti vantati dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e quelli probabilmente vantati nei confronti della persona fisica’, in ragione della ‘presenza di crediti relativi alla violazione del Codice della Str ada’).
Seppur non in modo chiaro, parrebbe sia stato contestato, nel provvedimento impugnato, anche lo ‘strumento’ con cui parte ricorrente ha esercitato il suo diritto, ovvero l’allegazione degli estratti di ruolo.
3.2. Orbene, quanto alla documentazione all’uopo necessaria, questa Corte ha, in passato affermato che, in tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, per dimostrare l’anteriorità del credito tributario rispetto al sequestro è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo accompagnata dal riscontro della tempestività dell’azione di accertamento e riscossione, non occorrendo anche la prova della notifica dell’avviso di accertamento, poiché l’obbligazione tributaria non sorge a seguito dell’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria, ma col verificarsi del presupposto al quale è collegata l’emersione del tributo (Sez. 1, n. 13093 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 286127-01).
Il collegio, alla luce della giurisprudenza tributaria sui concetti di ‘ruolo’, ‘cartella’ ed ‘estratto di ruolo’, nonché di quella formatasi in sede civile nella analoga materia fallimentare e, infine, in considerazione del recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Penali sul punto, intende dare continuità al menzionato orientamento, seppur nei termini di seguito precisati.
3.3. Anzitutto, in tema di insinuazione dei crediti tributari e previdenziali in sede fallimentare, le sezioni civili di questa Corte hanno oramai definitivamente chiarito che l’estratto di ruolo o l’avviso di addebito costituiscono titolo sufficiente per l’ammissione al passivo, non essendo richiesta la prova della notificazione degli atti (Cass. civ., S.U., n. 33408 del 2021; Cass. civ., Sez. I, n. 37006 del 2022): né, dunque, conseguentemente, della definitività dei crediti azionati.
Dunque, in detta sede è sufficiente che il credito sia consacrato in un titolo -ove pure non di formazione giudiziale -che sia provvisoriamente esecutivo.
3.4. Tale soluzione può trovare applicazione, nei limiti della compatibilità fra i due istituti, anche nel procedimento di verifica dei crediti previsto dal codice antimafia, per quanto di seguito evidenziato.
3.5. Al riguardo, devono necessariamente richiamarsi i principi di cui alla recente sentenza Sez. U, n. 37200 del 29/5/2025, Arri, la quale, ha interpretato l’art. 52, comma 1, d.lgs. 159/2011 (in forza del quale la confisca di prevenzione non pregiudica i diritti derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro) e ha risolto il problema se detta norma debba essere interpretata nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo (in quel caso derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto), sia sufficiente che il relativo diritto sia sorto prima dell’applicazione del sequestro funzionale alla confisca o sia, per contro, necessario che anche il suo accertamento sia anteriore alla detta misura.
Orbene, in sintesi le Sezioni Unite hanno stabilito, quale regola generale, quella per cui, per i crediti derivanti da fatto illecito, il diritto si considera sorto nel momento della commissione dell’illecito e non nel momento della successiva
sentenza che lo accerta: sicché è sufficiente che la condotta illecita sia avvenuta prima dell’applicazione della misura del sequestro di prevenzione. Tuttavia, non avendo il giudice della prevenzione alcun potere di accertamento autonomo sull’ an e sul quantum del credito, dovendo solo svolgerne una verifica formale, il creditore deve essere munito di titolo giudiziale formatosi davanti al giudice della cognizione, che, se l’accertamento avviene nel processo penale, deve essere definitivo, mentre se esso avviene in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo (ovvero non ancora passato in giudicato). Tali accertamenti giudiziali devono, in ogni caso, intervenire in tempo utile per permettere al creditore di presentare la domanda di ammissione al passivo entro i termini previsti dalla legge (domanda tempestiva ex art. 57 o tardiva ex art. 58 d.lgs. 159/2011), non essendo ammessa la restituzione nel termine se l’accertamento arriva oltre l’anno dal decreto di esecutività dello stato passivo.
La necessità che il titolo di provenienza da un giudizio penale, a differenza di quello civile, sia definitivo è stata giustificata, da un lato, sulla base del principio di accessorietà dell’azione civile rispetto a quella penale (dipendendo il diritto al risarcimento della vittima dall’accertamento della responsabilità penale dell’imputato) e, dall’altro lato, sulla base del principio di presunzione di innocenza sino a condanna definitiva di cui all’art. 27 Cost. In coerenza con siffatte fondamenta, si è r ichiamata anche la regola (di cui all’art. 540 cod. proc. pen.) per cui l’esecutività della condanna alle restituzioni e al risarcimento consegua solo al giudicato. Al riguardo, sempre secondo le Sezioni Unite Arri, anche la “provvisionale” eventualmente c oncessa non sarebbe sufficiente all’ammissione, perché, per sua natura, è instabile («insuscettibile di passare in giudicato») e destinata ad essere assorbita o travolta dalla sentenza definitiva, non garantendo l’accertamento stabile richiesto per l’ammissione al passivo.
In sede civile, per contro, il criterio del “più probabile che non” (in luogo di quello di presunzione di innocenza “oltre ogni ragionevole dubbio”) fa sì che il sistema attribuisca valore immediato al titolo provvisoriamente esecutivo, così come disciplin ato dalle disposizioni del rito civile: sicché l’esecutività provvisoria è sufficiente a legittimare l’ammissione al passivo. Questa scelta mira a tutelare il creditore munito di detto titolo provvisoriamente esecutivo -che la legge, dunque, considera valido per l’esecuzione -dai tempi lunghi del processo. Laddove, poi, sempre secondo la pronuncia in commento, nel caso in cui il titolo provvisorio venga successivamente caducato dopo che il credito è stato ammesso o pagato, lo Stato (che ha acquisito i beni confiscati) subentrerà nel diritto di chiedere la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme al creditore, agendo per la ripetizione dell’indebito.
La sentenza in commento osserva, ancora, che l’art. 58, comma 5, d.lgs. n.
159/2011 stabilisce che le domande tardive devono essere presentate «comunque non oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo». L’uso dell’avverbio “comunque” indica che il legislatore ha voluto fissare un termine massimo assoluto (decadenziale), indipendentemente dal fatto che il ritardo sia imputabile o meno al creditore (ad esempio, perché la causa civile è durata troppo).
Tanto non solo preclude l’applicazione dell’istituto generale della restituzione nel termine previsto dall’art. 175 cod. proc. pen., ma giustifica anche la differenza con la procedura “fallimentare”.
Le Sezioni Unite Arri giustificano siffatte maggiori rigidità della disciplina della prevenzione, rispetto a quella fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), giustificandole con l’impossibilità di attendere indefinitamente l’accertamento dei crediti, rimarcando la finalità più marcatamente pubblicistica del procedimento di prevenzione. Ricordano, infatti, che, mentre il fallimento mira a soddisfare i creditori in una situazione di insolvenza in modo proporzionale alle rispettive spettanze (salvaguardando la par condicio creditorum ), la prevenzione mira a sottrarre beni alla criminalità, farli acquisire allo Stato liberi da vincoli per poterli destinare a scopi sociali o istituzionali: e tanto deve avvenire necessariamente nel minor tempo possibile.
In secondo luogo, una differenza strutturale fondamentale, evidenziata dalle Sezioni Unite, è che nel procedimento di prevenzione non è prevista l’ammissione al passivo con riserva, presente, invece, nella procedura fallimentare (laddove il giudice può ammettere un credito con riserva in attesa che la sentenza diventi definitiva, ex art. 96 legge fallimentare, ore art. 204 codice della crisi d’impresa, di fatto “congelando” una quota dell’attivo in attesa di verifiche future). Il procedimento di prevenzione ha, in effetti, una struttura semplificata e “scansioni temporali brevi”, tanto che il giudice della prevenzione ha poteri di mera ‘verifica’ e non di accertamento pieno del credito (come invece avviene nel fallimento, dove c’è un’istruttoria più articolata): sicché, non potendo accertare da sé il credito controverso, e non potendo ammetterlo con riserva, il sistema impone un termine rigido entro cui il creditore deve ottenere il titolo dal giudice competente.
In sintesi, il sacrificio del creditore che non riesce a ottenere la sentenza in tempo utile è il prezzo del bilanciamento con l’interesse statale a chiudere definitivamente, e nel minor tempo possibile, la procedura sui beni confiscati, evitando che il loro destino rimanga incerto a tempo indefinito.
Altro passaggio di rilievo, nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Arri, è quello relativo al ruolo della buona fede dei terzi, di cui all’art. 52 d.lgs. 159/2011, requisito che si ritiene strutturato «sulle obbligazioni avente fonte in un atto
(negoziale) e non in un fatto (illecito)», tanto che, a tal proposito, il comma 3 di tale articolo «fa riferimento a particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale»: senza che ciò, però, giustifichi «l’esclusione dei terzi titolari di crediti derivanti da fatto illecito dalla platea dei soggetti legittimati all’insinuazione al passivo. Anche tali creditori, infatti, allorquando vedano annullata la garanzia patrimoniale dell’obbligato a seguito dell’esproprio statale, vantano certamente un interesse all’inserzione della posta creditoria nel procedimento di prevenzione».
Al riguardo, secondo la pronuncia in esame, la buona fede, per i crediti da fatto illecito, si presume, posto che la vittima di un illecito aquiliano non ha scelto di entrare in rapporto con il proposto (a differenza dei creditori contrattuali), trovandosi quindi tendenzialmente ed automaticamente in una posizione di buona fede.
3.6. Orbene, quanto sin qui evidenziato, consente di risolvere anche il problema di diritto correlato alla valenza degli estratti di ruolo nel procedimento di confisca di prevenzione.
Il punto di partenza è il detto principio di diritto secondo cui, in sede civile, per l’ammissione al passivo della confisca «è sufficiente che sia certo, liquido ed esigibile (‘incontrovertibile’ ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.) in virtù di un titolo esecutivo» (pagina 26 di Sez. U. 37200/2025, cit.): ciò che -si afferma -accade anche laddove la legge attribuisce efficacia esecutiva a provvedimenti non definitivi (ad esempio, sentenze di primo grado in sede civile), per cui è consentita l’ammissione a prescindere dal loro passaggio in giudicato.
Applicando questo principio al diritto tributario ovvero a quello, in genere, della riscossione a mezzo di ruoli, va evidenziato che questi costituiscono per legge titolo esecutivo (art. 49 d.P.R. 602/1973) e, dunque, possiedono, ex lege , quella stessa forza e “certezza probatoria” del titolo provvisoriamente esecutivo civile che le Sezioni Unite richiedono per superare il vaglio di cui all’art. 52 d.lgs. 159/2011.
Ne deriva che l’iscrizione a ruolo, purché anteriore al sequestro, è condizione necessaria e sufficiente per l’ammissione al passivo, esattamente come lo è una sentenza civile di primo grado provvisoriamente esecutiva.
Tanto, poi, è bene precisare, vale anche per le entrate pubbliche extratributarie, in virtù dell’art. 17 d.lgs. 46/1999 («Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo»), norma che estende la disciplina del ruolo (e quindi la sua esecutività) alle entrate non tributarie.
Al riguardo è, peraltro, da segnalare che non sia sempre possibile che il credito di cui al ruolo esattoriale abbia, sempre e necessariamente, un successivo vaglio confermativo giudiziale. In questo v’è una sostanziale differenza tra il
credito da fatto illecito (per il quale le Sezioni Unite Arri richiedono l’accertamento giudiziale proprio perché ab origine incerto nell’ an e nel quantum ) e quello di cui al ruolo esattoriale.
Il creditore da fatto illecito deve, infatti, agire in giudizio (in sede civile o penale) per ottenere il titolo necessario a determinare e poi soddisfare le sue pretese.
Nel sistema della riscossione mediante ruoli, l’Ente impositore forma unilateralmente il titolo (il ruolo, per l’appunto) e non esiste uno strumento processuale che gli consenta di “citare” il contribuente davanti al giudice (la Corte di Giustizia Tributaria o quello previdenziale o altro che sia, ad esempio in ipotesi di sanzioni amministrative) per far accertare preventivamente il credito. L’iniziativa giudiziaria spetta esclusivamente al debitore, che può opporsi all’atto formato unilateralmente dell’Ent e pubblico creditore, ma potrebbe anche non farlo mai.
Pretendere, allora, nella presente materia un “accertamento giudiziale” come condizione di ammissibilità significherebbe, paradossalmente, impedire allo Stato di insinuarsi al passivo ogni qualvolta il prevenuto (debitore) decida di rimanere inerte e non impugnare il credito consacrato nel ruolo esattoriale. E il risultato sarebbe ancor più paradossale, laddove si consideri che, nella presente materia, è proprio l’inerzia del debitore che consolida il credito, rendendolo definitivo e non più contestabile.
Ed allora, analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamate per i titoli civili, per le quali la provvisoria esecutività è l’elemento cardine, per i crediti iscritti a ruolo assume rilievo decisivo la detta iscrizione e la sua persisten za, ovvero l’assenza di annullamento o anche solo di sua sospensione (amministrativa o giudiziale che sia) al momento in cui l’istanza viene vagliata .
Se il ruolo (anteriore al sequestro) non è stato annullato o sospeso dal giudice (tributario o comunque competente al suo esame) o dall’ente stesso, e non risulta, neppure parzialmente, venuto meno per qualsivoglia causa, esso costituisce valido ed efficace titolo esecutivo, secondo le dette disposizioni (di cui al d.P.R. 602/1973, richiamate dall’art. art. 17 d.lgs. 46/1999, anche per le entrate non tributarie).
Pertanto, deve ritenersi che il credito consacrato nel ruolo, non sospeso o annullato o altrimenti modificato, sia equiparabile in tutto e per tutto al credito civile munito di sentenza provvisoriamente esecutiva: in entrambi i casi esiste un titolo valido per procedere ad esecuzione forzata (art. 474 c.p.c. per il civile, art. 49 d.P.R. 602/1973 per il tributario), soddisfacendo il requisito di “certezza” richiesto dalle Sezioni Unite.
3.7. A questo punto, occorre chiedersi se, per provare tale credito, consacrato nel ruolo, sia sufficiente allegare un estratto di ruolo.
A tal fine, è opportuno distinguere i concetti, spesso confusi, sulla base della giurisprudenza di legittimità. Invero, il ruolo è il vero “titolo esecutivo” formato dall’Ente ( ex art. 10 d.P.R. 602/1973) che incorpora la pretesa e la rende esigibile, mentre la cartella di pagamento non è il titolo, ma l’atto di notificazione del titolo (il ruolo) e di precetto (intimazione ad adempiere). Infine, l’estratto di ruolo è un documento (analogico o digitale), che contiene gli «elementi della cartella» e che attesta l’avvenuta iscrizione a ruolo di un dato credito. In tali termini, si veda Cass. Civ. S.U. n. 19704/2015, che, nel fare chiarezza su tali concetti, afferma che «è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario»: proprio, dunque, in ragione del potere certificatorio della corrispondenza dell’estratto al ruolo (titolo esec utivo che si estrinseca nella cartella o, per l’appunto, nel detto estratto).
Tanto risulta pacificamente affermato dalla giurisprudenza civile di questa Corte, secondo cui «l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria» (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020, Rv. 658297-01, in motivazione; confronta, negli stessi termini, tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016, Rv. 640105-01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15315 del 20/06/2017, Rv. 644736-01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806-01).
Ai fini della procedura di prevenzione, deve allora confermarsi che la produzione dell’estratto di ruolo provi l’esistenza del titolo esecutivo (il ruolo) formato in data certa (la data di esecutività del ruolo indicata nell’estratto stesso).
In tali termini possono, quindi, estendersi nella presente materia i principi sanciti in sede civile fallimentare (Cass. Sez. 1, 16/12/2022, n. 37006, Rv. 666460-01; Cass. Sez. U., 11/11/2021, n. 33408, Rv. 662698-01) e anche in sede penale (Sez. 1, n. 13093 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 286127-01), circa la sufficienza dell’estratto di ruolo per l’ammissione al passivo.
3.8. Tanto, poi, appare coerente con altra affermazione desumibile da Sez. U, n. 37200 del 29/5/2025.
Al riguardo, occorre ribadire che l’interesse perseguito dalla procedura in esame non è, chiaramente, la par condicio creditorum (che risponde all’esigenza
di preservare l’equità tra creditori in caso di insolvenza del debitore), bensì quello di evitare le simulazioni fraudolente di crediti e impedire l’elusione degli effetti della confisca. Invero, la ratio della verifica dei crediti in sede di prevenzione è evitare frodi e simulazioni, che, di fatto, consentano al proposto di tornare in possesso dei beni confiscati, attraverso terzi, con la creazione di titoli di credito costruiti ad hoc per eludere le conseguenze della procedura.
Lo stesso requisito dell’anteriorità del credito, richiesto dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, assolve alla specifica funzione di evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano ‘sterilizzati’ attraverso la creazione postuma di crediti destinati a soddisfarsi sui beni confiscati.
La verifica è quindi mirata a stabilire se sussistano le condizioni affinché la confisca non pregiudichi i crediti reali non strumentali all’attività illecita e connotati da buona fede e inconsapevole affidamento dei creditori stessi.
In tal senso la Corte costituzionale, con sentenza n. 12 del 2024, ha evidenziato che, mentre il fallimento mira a preservare -come detto -la par condicio creditorum in una situazione di insolvenza, la prevenzione non presuppone l’insolvenza, ma la pericolosità del prevenuto e richiede la verifica che i crediti anteriori al sequestro non siano creati strumentalmente e siano insorti in capo a soggetti in buona fede. Le ulteriori sentenze della Consulta n. 26 del 2019 e n. 94 del 2015 hanno sottolineato la funzione della procedura volta ad evitare le simulazioni fraudolente di crediti e fare in modo che gli effetti della confisca non vengano elusi tramite la simulazione di crediti.
In senso analogo anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29847 del 31/05/2018, RAGIONE_SOCIALE (in tal senso pure Sez. 6, n. 13474 del 21/03/2023, Rv. 284276-01), pongono l’accento sul fatto che la ratio antifrode richiede la verifica dell’anteriorità del sorgere del diritto e non necessariamente l’anteriorità della sentenza o altro titolo che lo accerta: tesi ora avallata anche dalle più volte citate Sezioni Unite Arri.
Orbene, è evidente che una simile esigenza (escludere crediti simulati finalizzati ad eludere la confisca di prevenzione) non vi sia per i crediti vantati dallo Stato e dagli enti pubblici in generale, i quali non possono ontologicamente (anche perché il denaro ricavato giammai potrebbe, in tali casi, tornare disponibile per il prevenuto) essere sospettati di agire in modo fr audolento ai danni dell’interesse sotteso alla procedura di confisca.
Sicché, il principio precisato dalle Sezioni Unite per i crediti non negoziali (come quelli da illecito), per i quali il requisito della buona fede è “recessivo” o, meglio, presunto, non può non valere, a maggior ragione, nel caso di crediti pubblici, per i quali la collusione è ontologicamente inesistente: lo Stato o l’Ente
pubblico agiscono in virtù di leggi impositive obbligatorie, non per libera scelta, magari concordata con il prevenuto. La natura pubblicistica del credito garantisce ipso facto l’assenza di strumentalità all’attività illecita e la buona fede del creditore, rendendo superflue indagini approfondite su tali requisiti soggettivi.
Ciò comporta ancor più la ragionevolezza dell’indirizzo giurisprudenziale che reputa, di norma, bastevole il solo estratto di ruolo, al fine di ammettere il credito al passivo in sede di confisca
3.9. Tale conclusione, da ultimo, deve essere affermata anche considerando i possibili rimedi in caso di venir meno del titolo basata sul ruolo esattoriale: ciò che, peraltro, potrebbe accadere per le più svariate ragioni (non solo per l’annullamento in sede giudiziale, ma anche per analogo provvedimento in sede di autotutela o, ancora, per l’adesione del contribuente a procedure di condono).
Tali possibili evenienze trovano soluzione nello stesso meccanismo correttivo individuato dalle Sezioni Unite 37200/2025 per i titoli civili provvisori che dovessero, poi venir meno.
Come detto, secondo tale sentenza in simili casi lo Stato potrà agire per la ripetizione dell’indebito: «lo Stato – acquisito il bene confiscato libero da oneri e pesi – potrà agire nei confronti del creditore del proposto per la ripetizione di somme versate sulla base di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la cui caducazione sia successiva alla ammissione allo stato passivo» (pagina 26).
Tale principio può essere perfettamente esteso alla materia della riscossione mediante ruoli di cui si tratta.
Invero, se, dopo l’ammissione al passivo basata sul ruolo, il debito venisse annullato (ad esempio, in virtù di sentenza definitiva favorevole al contribuente) ovvero ridotto o estinto per altra causa (ad esempio, per adesione a procedure di pacificazione fiscale, quali ‘condoni’, ‘rottamazioni’, ecc.), l’RAGIONE_SOCIALE o l’Ente il cui ruolo risulta annullato saranno tenuti a restituire allo Stato (gestore dei beni confiscati) quanto indebitamente percepito, che dovrà (se rimasti insoddisfatti) essere distribuito agli altri creditori. Tanto garantisce l’equilibrio del sistema, senza paralizzare l’ammissione al passivo in attesa di una definitività giudiziale che, come detto, potrebbe anche non arrivare mai per inerzia del debitore.
3.10. Questo percorso argomentativo permette di concludere che i crediti iscritti a ruolo anteriormente al sequestro e non sospesi, estrinsecati in estratti di ruolo o cartelle esattoriali e non oggetto di annullamento o sospensione, devono essere ammessi al passivo della confisca, in piena aderenza ai principi di “effettività della tutela” e “speditezza” sanciti dalle Sezioni Unite Arri n. 37200/2025.
Ne consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per un nuovo giudizio, che dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Così è deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME