Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39850 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata in YUGOSLAVIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/10/2022, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell’11/1/2008, titolo per il quale si deduceva la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale, in quanto effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. pen. presso il difensore d’ufficio, con il quale la condannata NOME COGNOME non avrebbe mai intrattenuto contatti.
È stata altresì respinta la doglianza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della COGNOME, la quale non avrebbe compreso gli avvisi contenuti nel verbale di elezione del domicilio. Al riguardo si è osservato che le eventuali nullità verificatesi nel giudizio non sono deducibili ai sensi dell’art. 67 cod. proc. pen. in ragione del passaggio in giudicato della sentenza; inoltre, dagli atti emergevano plurimi elementi attestanti la conoscenza della lingua italiana da parte della condannata.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, che sarebbe nulla perché effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. pen., sulla base di un verbale di elezione di domicilio invalido, in quanto non tradotto o comunque effettuato senza l’intervento di un interprete nonostante l’imputata fosse alloglotta e necessitasse di un interprete di lingua slava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Invero, come ha illustrato l’impugnata ordinanza, l’estratto contumaciale è stato ritualmente notificato all’imputata, presso il difensore di ufficio ai sen dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo NOME COGNOME risultata sconosciuta nel domicilio eletto presso un campo nomadi.
L’ulteriore rilievo della mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio è manifestamente infondato, risultando smentita la premessa della ignoranza della lingua italiana da parte della ricorrente: l’impugnata ordinanza, infatti, ha esaustivamente illustrato che la condannata vive abitualmente in Italia – tanto da avere dichiarato di essere nata a Torino – ed è stata varie volte processata con differenti generalità, da ciò deducendo che ella è perfettamente in grado di comprendere la lingua italiana.
In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della COGNOME al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente