Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11344 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11344 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, o NOME (CODICE_FISCALE), nato in Ucraina, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/08/2025 del TRIBUNALE di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la memoria rassegnata dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
il
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 23 agosto 2025, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOMEalias NOME) NOME di declaratoria di non esecutività, per omessa notifica dell’estratto contumaciale, della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma del 15 maggio 2019, confermativa della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 29 maggio 2015, che aveva condannato NOME alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato di rapina aggravata contestata come commessa in Roma Ostia, il 17 marzo 2007.
Il giudice dell’esecuzione, ricostruito l’iter del procedimento suindicato, con la specificazione che la suindicata sentenza della Corte di appello era stata già impugnata con ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile in sede di legittimità con decisione dell’Il febbraio 2020, seguita dall’emissione e dall’esecuzione dell’ordine di carcerazione, ha preso in esame le deduzioni difensive, alfine disattendendole.
Con tali deduzioni – dopo che era stato evidenziato che COGNOME nel corso del primo grado era stato dichiarato contumace fino all’udienza del 18.06.2014, quando era stato indicato come assente, presumibilmente per l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, ma senza tener conto dell’art. 15-bis poi inserito in questa legge, salvo poi a recuperare la qualificazione dell’imputato come contumace nella sentenza, con notificazione dell’estratto contumaciale tentata presso l’ultimo domicilio dell’imputato e poi perfezionata presso il suo difensore – si era evidenziato che, nel corso del giudizio di appello, l’imputato era stato di nuovo qualificato erroneamente come assente e stavolta, all’esito di quel grado, non era stato destinatario della notifica dell’estratto contumaciale.
Il giudice dell’esecuzione ha, tuttavia, considerato che, assodata la funzione della notifica dell’estratto contumaciale di consentire al destinatario, ossia all’imputato contumace, la conoscenza del provvedimento suscettibile di impugnazione per ogni sua determinazione, nella specie l’omissione era restata priva di effetto per l’avvenuta proposizione dell’impugnazione da parte del difensore di fiducia, restato senza dubbio tale, del medesimo imputato.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore di NOME COGNOME con cui, svolto il riepilogo dell’andamento del processo che aveva condotto alla condanna dell’imputato, è stato chiesto l’annullamento della stessa sulla scorta di un unico, articolato motivo con il quale è denunciata la violazione degli artt. 548, terzo comma, e 169 cod. proc. pen.
Nel corso della premessa, la difesa ha ribadito che NOME, alla conclusione
del giudizio di primo grado, era stato ritenuto correttamente contumace, sicché si era proceduto a notificare al medesimo l’estratto contumaciale e, siccome era stato accertato che l’imputato era stato espulso dal territorio dello Stato, con esecuzione coattiva all’atto della sua scarcerazione avvenuta il 12.10.2012, la notifica di tale estratto era avvenuta, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore; tuttavia, il giudizio di appello si era svolto considerand erroneamente l’imputato come assente e la sentenza di secondo grado, la cui motivazione era stata depositata nel termine di novanta giorni fissato all’atto della pubblicazione del dispositivo, non era stata notificata per estratto all’imputato, contumace. La difesa ha dato, comunque, atto che era seguito il ricorso per cassazione proposto dal difensore in data 18.07.2019, ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità il 20.02.2020.
Posti tali dati, la difesa evidenzia che la base giustificativa de provvedimento impugnato muove dal presupposto che l’instaurazione del rapporto professionale fiduciario determini la sua perduranza e, con essa, la presunzione della sussistenza di uno scambio di informazioni essenziali concernenti il procedimento penale, quale che sia stata, nelle more, la sorte dell’assistito: però, nel caso in esame, la nomina fiduciaria risaliva al 10.11.2011 e successivamente NOME era stato espulso dal territorio dello Stato.
Inoltre, si sottolinea che la notificazione dell’estratto contumaciale, stabilit dall’art. 548 cod. proc. pen. nel testo vigente per il procedimento in esame, è prevista anche nel caso in cui il contumace sia assistito dal difensore di fiducia, in quanto essa garantisce circa la consapevolezza dell’imputato, non della mera pendenza del procedimento, ma dell’emissione della sentenza e del contenuto dispositivo della decisione. Perciò, il ricorrente lamenta che, pur essendo dovuto, l’adempimento costituito dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado è stato omesso sull’erroneo presupposto della qualifica dell’imputato come assente, e non contumace, in grado di appello, e sostiene che non sia legittimo, anche in relazione all’assetto convenzionalmente orientato del diritto di difesa, ritenere surrogato il mancato adempimento suddetto, avente funzione partecipativa all’imputato dell’esito processuale, dall’atto successivo del difensore, costituito dall’impugnazione della corrispondente sentenza.
In tal senso si evidenzia che il difensore aveva proposto ricorso per cassazione senza l’allegazione di una procura speciale a impugnare, ma in forza della semplice nomina rilasciata da COGNOME all’inizio del processo di primo grado, sicché non sono emersi elementi sintomatici della conoscenza da parte dell’imputato della fase processuale successiva alla sentenza emessa dalla Corte di appello: e, anche dopo la limitazione della legittimazione a ricorrere per cassazione introdotta con la legge n. 103 del 2017, non si è ritenuto inciso il
diritto del contumace di ricevere la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, adempimento la cui effettuazione rimane presupposto indefettibile per determinare l’irrevocabilità della sentenza stessa, mentre il diritto di impugnazione dell’imputato può ritenersi consumato solo se il difensore impugnante risulti a ciò effettivamente delegato, sicché per ritenere maturata detta consumazione occorre il reperimento di un atto processuale compiuto dall’imputato, da cui possa desumersi la conoscenza legale della sentenza e la sua seria e univoca volontà di delegare la difensore il diritto di impugnarla.
Tale effettività del rapporto tra difensore e imputato, che avesse fatto emergere la conoscenza della sentenza di appello da parte del secondo, in questo caso è, secondo la difesa, non riscontrabile: nessun elemento conforta la presunzione di continuità e di effettività del rapporto fiduciario fra COGNOME e i difensore, attesa la situazione già illustrata, contemplante una nomina fiduciaria, depositata in giudizio dal sostituto processuale, risalente al 10.11.2011, ossia a otto anni prima della conclusione del giudizio di appello e dell’instaurazione del giudizio di cassazione, con l’imputato che dal 2012 non era più presente sul territorio dello Stato per esserne stato espulso, l’ultimo atto ascrivibil all’imputato essendo la dichiarazione di domicilio effettuata nel carcere di Velletri il 23.05.2012, seguita dall’espulsione coattiva avvenuta, senza soluzione di continuità con la detenzione, pochi mesi dopo.
Si aggiunge che l’imputato aveva dichiarato il proprio domicilio presso la sua abitazione quando era ancora residente in Italia, per cui, una volta espulso, era venuta meno, per causa di forza maggiore, quella dichiarazione di domicilio, sicché sarebbe stato necessario, al fine di perfezionare le notificazioni ulteriori nei suoi confronti, attivare il procedimento previsto dall’art. 169 cod. proc. pen., con invito al destinatario a eleggere un nuovo domicilio nel territorio dello Stato, dato che il precedente domicilio era diventato inidoneo per la sua espulsione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che rileva il dato incontroverso che avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso per cassazione, rendendo priva di effetti l’omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza stessa, non essendo stata dedotta dal condannato l’ipotesi residuale della proposizione del ricorso da parte del difensore senza mandato, in mancanza della quale opera la presunzione che, in virtù della difesa fiduciaria, il patrono aveva esercitato i potere di impugnare dopo aver portato a conoscenza del patrocinato la sentenza e aver condiviso con il medesimo la determinazione di impugnarla, senza che l’epoca di conferimento della nomina fiduciaria e il fatto dell’espulsione di COGNOME dal territorio dello Stato siano elementi indicativi della successiva assenza di
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rapporti tra difensore e imputato, coltivabile anche dall’estero, nulla avendo, il ricorrente, specificato circa l’epoca del rientro in Italia, ove ora è detenuto.
Con memoria del 22 dicembre 2025 il difensore di COGNOME ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale osservando come sia indiscutibile che all’imputato andasse notificato l’estratto contumaciale della sentenza di appello e che tale adempimento è stato omesso, così privandolo del diritto a esercitare le proprie difese, non consumato dalla proposizione del ricorso per cassazione da parte del suo difensore: l’imputato avrebbe potuto nominare un altro difensore, revocando quello nominato, oppure affiancare al primo un ulteriore difensore.
Si ribadisce, al riguardo, che nessun atto processuale successivo all’espulsione risulta essere stato compiuto dall’imputato e non sussiste nessun elemento idoneo a giustificare la presunzione di conoscenza da parte di NOME della sentenza di appello, poi impugnata dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione, per come articolata, è da ritenersi infondata.
È utile constatare, così integrando le notazioni introdotte in narrativa, che il giudice dell’esecuzione, a ragione dell’ordinanza impugnata, dopo aver dato atto che l’effettiva condizione processuale di COGNOME nel processo di appello era da individuarsi in quella dell’imputato contumace, avente titolo, in quanto tale, alla notificazione prevista dall’art. 548 cod. proc. pen., nel testo applicabile per corrispondente processo, ha specificato che la successiva proposizione dell’impugnazione ha superato la carenza determinata dalla mancata notificazione dell’estratto al contumace: ciò si è verificato nel caso di specie, perché a proporre l’impugnazione, vale a dire il ricorso per cassazione, avverso la sentenza stessa era stato il difensore di fiducia dell’imputato con cui quest’ultimo, in relazione al persistente rapporto fiduciario, era in condizione di coltivare lo scambio informativo necessario per conoscere l’esito del processo di secondo grado e valutare se, e con quali forme e modalità, impugnare la corrispondente decisione.
Quando – ha argomentato il giudice dell’esecuzione – si verifica la situazione constatata nel caso in esame, non può non presumersi ordinariamente, in ragione del rapporto fiduciario instaurato tra patrocinatore e patrocinato, che la sentenza impugnata sia stata dal difensore portata a conoscenza dell’imputato stesso e che il conseguente esercizio del potere di impugnare sia stato da entrambi condiviso: pertanto, acclarata la presenza della nomina fiduciaria che
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aveva investito lo stesso difensore, sia per il giudizio innanzi alla Corte d appello, sia per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione, è risultata, nel cas concreto, realizzata quella seria e univoca volontà dell’imputato di delegare al difensore il diritto a impugnare la sentenza di secondo grado, posto anche che, in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, è stata esclusa la proponibilità del ricorso per cassazione effettuata personalmente dall’imputato.
Il giudice dell’esecuzione non ha trascurato l’argomento, addotto dalla difesa, secondo il quale, nel caso analizzato, si era verificata l’espulsione di COGNOME dal territorio nazionale, ma ha ritenuto che questo fatto, peraltro seguito dal rientro del condannato nel territorio italiano, non abbia comprovatamente influito sulla persistenza del rilevato rapporto fiduciario.
Preso atto del quadro così delineato, si muove dal concetto pacifico secondo cui la notificazione dell’estratto contumaciale ha lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli possa conoscerla ed esercitare il proprio diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la presentazione dell’impugnazione da parte del difensore.
Tuttavia, qualora la situazione processuale fornisca la dimostrazione che l’imputato ha avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo l’incarico al difensore di fiducia o mantenendo il rapporto defensionale con il già nominato difensore di fiducia, può correttamente ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, consumandone le facoltà, indipendentemente dal decorso del termine per la mancata notificazione dell’estratto contumaciale.
Nello stesso ordine di idee, si è precisato che l’impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l’imputato, non maturato a causa della mancata notificazione dell’estratto contumaciale, determina la consumazione dell’autonomo diritto di impugnazione di quest’ultimo, nonostante l’irrituale notificazione, qualora emerga dagli atti che l’imputato ha avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento da impugnare e risulti inoltre il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione, per cui egli non può poi dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione dell’estratto contumaciale (Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264884 – 01; Sez. 5, n. 41066 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 260775 – 01; Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, COGNOME, Rv. 252957 – 01).
In via speculare, si è sottolineato che, invece, l’omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione
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dell’appello da parte del difensore dell’imputato, poiché, in tal caso, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell’imputato i termini per la proposizione dell’impugnazione, con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio (Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, COGNOME, Rv. 282526 – 01; Sez. 5, n. 13803 del 17/02/2020, COGNOME, Rv. 279100 – 01)
In tale cornice, si inscrive, per vero coerentemente, l’indirizzo interpretativo seguito dal giudice dell’esecuzione, volto a valutare gli effetti, sempre con riferimento al regime del processo contumaciale (come tale, antecedente alla piena entrata in vigore della disciplina del processo in absentia introdotto dalla legge n. 67 del 2014), dell’omessa notificazione all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, in relazione a cui si sia verificata la consumazione del potere di impugnazione, siccome il ricorso per cassazione è stato ritualmente proposto dal difensore di fiducia, in virtù del persistente rapporto tra patrocinatore e patrocinato nei sensi chiariti.
Nell’ambito di tali coordinate ermeneutiche, resta del tutto intatto, naturalmente, il principio inerente alla non esecutività della sentenza che può generare, nel processo contumaciale regolato dal quadro normativo vigente per i casi non regolati dal processo in absentia post legge n. 67 del 2014, l’omessa notificazione – o la notificazione nulla – al contumace dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza (sinteticamente definito estratto contumaciale), ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen.; e, ciò, anche quando la declaratoria di contumacia sia stata erroneamente sostituita da una – giuridicamente eccentrica – dichiarazione di assenza.
In tale alveo, è assodato che integra un’ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., l’omessa notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell’art. 15 bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all’entrata in vigore di tale legge, in quanto – ove pure il difensore non abbia eccepito innanzi al giudice della cognizione la violazione dell’indicata disciplina transitoria situazione sostanziale di contumacia dell’imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente ratione temporis (v. la ricostruzione del sistema, antecedente e susseguente all’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, operata da Sez. U, 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01 – 02; v. poi Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280674 – 01; Sez. 1, n.
1552 del 12/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274795 – 01).
Il caso di specie, però, si caratterizza per i seguenti dati processuali.
4.1. Si rileva, innanzi tutto, che circa la corretta notificazione dell’estra contumaciale della sentenza di primo grado, le stesse deduzioni del ricorrente non consentono di nutrire dubbi, avendo, come lo stesso NOME riconosce, il Tribunale proceduto a effettuare la notificazione presso il suo difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al tempo vigente, dopo che era risultata impossibile la notificazione nell’ultimo domicilio dichiarato.
In tal senso, la ritenuta operatività, sia pure riflessa, della dichiarazione d domicilio, non consente di considerare utilmente dedotta la violazione dell’art. 169 cod. proc. pen.
È seguita la proposizione dell’appello e la celebrazione del relativo giudizio.
Si rileva, poi, che, come ha sottolineato il provvedimento al vaglio, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma emessa il 15 maggio 2019, con motivazione depositata il 28 maggio 2019, è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia di COGNOME, atto ascritto senz’altro dai giudici di legittimità alla sfera dell’imputato.
L’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione è stata emessa da Sez. 7, n. 18660 del 11/02/2020, e ha riferito il ricorso direttamente all’imputato (nell’ordinanza risulta affermato: “Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: – violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, poiché è stata fondata sulla individuazione fotografica non seguita da ricognizione ed effettuata senza fornire adeguate indicazioni sull’effige riconosciuta apponendovi la firma del teste. – vizio di motivazione per il diniego dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod pen. e delle attenuanti generiche”), ricorso ritenuto reiterativo e ictu °cui/ resistito dalle ragioni spiegate nella decisione impugnata.
4.2. Il giudice dell’esecuzione ha dato per assodata la mancata notificazione all’imputato – da considerarsi ancora contumace in grado di appello – dell’avviso di deposito con estratto della sentenza emessa dalla Corte territoriale (atto ritenuto da notificare, ai sensi dell’art. 548 cod. proc. pen., al contumace, in applicazione del comma 2 dell’art. 15-bis legge n. 67 del 2014), ma ha reputato che la rilevata carenza comunicativa sia risultata superata dall’essere il destinatario dell’atto venuto certamente a conoscenza della sentenza stessa e avere esercitato i suoi diritti avendola impugnata mediante il difensore di fiducia.
La doglianza svolta del ricorrente, imperniata sulla deduzione che, siccome il mandato conferito al difensore di fiducia era risalente nel tempo e siccome successivamente egli era stato anche espulso, l’atto non sarebbe stato da
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ascriversi alla sua sfera, è stata adeguatamente vagliata dal giudice dell’esecuzione che – considerati tutti gli elementi della fattispecie – ha, co motivazione congrua e non illogica, ritenuto non accoglibile la deduzione, in quanto gli elementi addotti non hanno dimostrato alcuna cesura del persistente rapporto fiduciario fra patrocinatore e patrocinato all’atto del ricorso pe cassazione, certamente proposto dal difensore nominato da COGNOME e, in dipendenza dei poteri e doveri derivanti dalla sua funzione, da presumersi, fino a tangibile prova contraria, in relazione informativa e deliberativa con l’assistito.
4.3. Il giudice dell’esecuzione si è attenuto, in tal senso, al solid orientamento di legittimità – che il Collegio condivide e riafferma – secondo cui l’omissione della notificazione all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione che sia stato ritualmente proposto dal difensore di fiducia, dovendo presumersi che – in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato – la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest’ultimo e che l’esercizio del potere di impugnazione sia stato condiviso tra i due soggetti necessari del rapporto defensionale.
Si è, certo, precisato che la rilevata omissione non potrebbe ritenersi avere inciso sulla ritualità della procedura introdotta dalla stessa impugnazione del difensore di fiducia, alla quale occorre obbligatoriamente dare corso, indipendentemente dalla corretta esecuzione della notificazione di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato.
Peraltro, con riferimento al ricorso per cassazione, va anche considerato che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (antecedente alla sentenza impugnata), che ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., è esclusa la possibilità per l’imputato di proporre personalmente il mezzo, ferma la titolarità in capo allo stesso della decisione di impugnare e della scelta delle relative modalità, inclusa l’individuazione del professionista: il potere processuale di presentare l’impugnazione nelle forme di legge resta, dunque, sussunto in quello del difensore (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121 – 01).
Di conseguenza, la salvaguardia dei diritti e delle prerogative dell’imputato nel dispiegamento delle sue personali scelte, in vista della proposizione, o della non proposizione, del ricorso per cassazione, può considerarsi distinta da quella palesata dalle concrete articolazioni processuali messe in essere dal difensore solo ove venga dedotto e risulti dimostrato che il difensore impugnante fosse privo di effettiva investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita.
Se questa cesura non si è verificata, non può non valere la presunzione per la quale, in virtù del rapporto tra patrocinato e patrono, che discende ordinariamente dall’operatività della difesa fiduciaria, la sentenza impugnata sia
stata portata a conoscenza del rappresentato da parte del suo difensore di fiducia, con l’effetto che il susseguente esercizio del potere di impugnazione sia stato condiviso dai due soggetti del rapporto procuratorio fiduciario (Sez. 7, n. 30042 del 06/06/2023, COGNOME, Rv. 285097 – 01; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391 – 02).
Questo persuasivo indirizzo risulta declinato in diverse – sia pure non sempre sovrapponibili – fattispecie dalla recente elaborazione di legittimità (si richiamano Sez. 4, n. 33919 del 06/07/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 8528 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 48015 del 22/06/2022, COGNOME, non mass., relativamente a ricorso avverso ordinanza di rigetto dell’istanza di non esecutività della sentenza proposta al giudice dell’esecuzione; Sez. 1, n. 31015 del 08/06/2022, COGNOME, non mass., in merito a ricorso avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di non esecutività della sentenza proposta al giudice dell’esecuzione, sia pure inerente all’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado; Sez. 1, n. 35339 del 24/06/2021, COGNOME, non mass., attinente a ricorso avverso ordinanza di rigetto dell’istanza di non esecutività della sentenza proposta al giudice dell’esecuzione).
4.4. A tale condiviso orientamento si è rettamente attenuto il giudice dell’esecuzione: i fattori di – soltanto indiretta, non espressamente affermata, né concretamente dimostrata – cesura del rapporto defensionale fiduciario addotti dal ricorrente sono stati ritenuti, con ponderata valutazione, insufficienti rispett al fine prefigurato.
In particolare, la deduzione dell’espulsione di NOME avvenuta il 12.10.2012 – senza specificazione di sorta in merito al periodo di sua effettiva permanenza fuori dal territorio italiano e senza l’indicazione dell’epoca del suo reingresso antecedente all’esecuzione dell’ordine di carcerazione e all’inizio dell’espiazione della pena, non appare fattore elidente l’ordinaria possibilità di contatti con il difensore di fiducia, nominato con atto del 10.11.2011 (atto nel quale NOME aveva anche eletto domicilio presso il medesimo) e mai revocato è risultata incensurabilmente considerata inadeguata allo scopo suindicato.
In corrispondenza, il mero decorso di diversi anni dall’instaurazione del rapporto fiduciario, senza alcuna evidenza certa della sua cessazione, non avrebbe potuto essere valorizzato nel senso dell’effettuale deperimento dello stesso, sino a vincere la presunzione della sua persistente e pinea operatività.
Non essendo stata smentita l’operatività del rapporto defensionale, il giudice dell’esecuzione ha correttamente considerato inapplicabile in questa vicenda processuale il principio dell’autonomia del diritto di impugnazione dell’imputato rispetto a quello del suo difensore, ex art. 571 cod. proc. pen.,
come interpretato post Corte cost. n. 317 del 2009, la quale (introducendo il noto elemento di novità rispetto all’interpretazione antecedente del quadro ordinamentale, espressa anche da Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472 – 01, secondo cui l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse dell’imputato contumace, preclude a quest’ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere l restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.
E’ opportuno ricordare che la decisione ha fondamentalmente evidenziato che la misura ripristinatoria della restituzione nel termine, prescelta dal legislatore, per avere effettività, non può essere consumata dall’atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato di ufficio, in tali casi, stante l’assenza e l’irreperibilità dell’imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa, sicché l’intervento del Giudice delle leggi è stato originato dal rilievo che l’esercizio di un diritto fondamental non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all’effetto irreparabile di una scelta altrui, non volut non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona: ciò, fermo restando che, non potendo incidere sulla conformazione del processo contumaciale, la Corte costituzionale ha limitato la sola preclusione formale individuata dal diritto vivente e derivante dall’esistenza di una pregressa impugnazione, senza modificare i presupposti fissati dalla legge per l’accesso del contumace inconsapevole al meccanismo di garanzia della restituzione nel termine: tematica ripresa dall’elaborazione successiva che ha registrato, anche negli anni più recenti, approdi molto rilevanti (per la giurisprudenza di legittimità, bast richiamare Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420 – 01; Sez. U, 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, cit., che, pur inerendo al rito post legge n. 67 del 2014, ha fatto un esauriente punto pure sulle coordinate del regime previgente). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così inquadrati gli effetti della disciplina processuale incisa dalla Corte costituzionale, l’autonomia del diritto di impugnare del contumace non raggiunto dalla notifica dell’estratto contumaciale non risulta una base giuridica rilevante nel caso in esame in cui è stata dedotta la diversa prospettazione della non
esecutività della sentenza di appello per la mancata notificazione dell’estratto contumaciale, ma in cui il giudice dell’esecuzione è pervenuto, con motivazione congrua e non illogica, ad appurare il dato – dirimente – che, in virtù del rilevato rapporto defensionale fiduciario, pur dopo l’omessa notificazione del suddetto atto, la successiva impugnazione, costituita dal ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, peraltro proposto senza nulla eccepire in ordine alla suddetta omissione di notifica e, comunque, riferibile anche alla consapevole volontà dell’imputato, ha determinato il compiersi dell’ulteriore corso processuale con effetti per il contumace.
L’emersione del concreto e completo esercizio del diritto di difesa, ascrivibile anche alla consapevole volontà dell’imputato contumace, nel grado successivo al secondo, ha, quindi, determinato la consumazione dell’autonomo diritto di impugnazione di quest’ultimo, nonostante l’omessa notificazione dell’avviso di deposito, con l’estratto della sentenza di secondo grado, al medesimo.
La complessiva doglianza articolata dal ricorrente, pertanto, è da considerarsi infondata.
Le svolte considerazioni impongono, quindi, di rigettare l’impugnazione.
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 08/01/2026.