Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50699 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50699 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 21.02.2023 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di disporre l’annullamento senz rinvio dell’ordinanza impugnata e della sentenza n. 469/17, per essere il r estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catania ha dichiarat inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto in data 16 maggio 2017 d
NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Siracusa in data 27 febbraio 2017.
La Corte di appello nel provvedimento impugnato ha rilevato che, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen., il termine di quindici giorni per proporre impugnazione decorreva, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., dalla data della lettura del provvedimento in udienza e, dunque, era integralmente spirato in data 14 marzo 2017.
AVV_NOTAIO, difensore del NOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge per omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
Rileva il difensore che il presente procedimento era stato iscritto nel 2013 e, dunque, nella specie deve trovare applicazione la disciplina sancita dall’art. 15bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014.
Tale disposizione sancisce che il regime della contumacia deve continuare a trovare applicazione per i procedimenti, quale il presente, che al 17 maggio 2014 non siano addivenuti alla pronuncia della sentenza di primo grado nei confronti di imputati, che, pur contumaci, non siano stati dichiarati irreperibili.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in seguito all’innalzamento dei suoi limiti editt di ammissibilità per effetto della riforma Cartabia.
Rileva il difensore che la formulazione vigente dell’art. 131-bis cod. pen., che ha reso ammissibile l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai «reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minino a due anni», ha efficacia retroattiva e deve trovare applicazione anche al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 giudicato nel presente procedimento.
La tenuità del fatto per cui si procede sarebbe, peraltro, attestata dalla stessa sentenza di primo grado, che ha rilevato che il fatto è di lieve entità, «…avuto riguardo alla modesta quantità della sostanza stupefacente in sequestro e alle circostanze e alle modalità dell’azione, che risultano espressione di una attività delittuosa in assenza di mezzi stabili e di una precisa organizzazione…»; l’imputato, peraltro, non avrebbe commesso altri reati dopo quello accertato dalla sentenza impugnata.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137
del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 novembre 2023, il AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIR=
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati.
Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge, in quanto non sarebbe stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza all’imputato, giudicato in contumacia, ma non dichiarato irreperibile.
Il ricorrente deduce, infatti, che, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione l’ultrattività della disciplina contumaciale sancita dal secondo comma dell’art. 15-bis della legge 28/04/2014, n. 67, in quanto il presente procedimento «risale» all’anno 2013 e l’imputato sarebbe stato dichiarato «contumace non irreperibile».
3. Il motivo è manifestamente infondato.
L’art. 15-bis della legge 28/04/2014, n. 67, nel regolare i rapporti temporali tra la disciplina dell’assenza e l’abrogata disciplina della contumacia, al primo comma sancisce che «le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado».
Il secondo comma di tale disposizione aggiunge, inoltre, che «In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».
Dall’esame degli atti risulta, tuttavia, che l’imputato non è stato dichiarato contumace nel presente processo.
Il Tribunale di Siracusa, all’udienza dell’14 novembre 2016, ha, infatti, dichiarato l’imputato assente ai sensi dell’art. 420 bis cod. pen., in quanto il NOME non era comparso senza addurre alcun impedimento, dopo la notifica presso il
domicilio dichiarato del decreto di citazione a giudizio in data 27 luglio 2016.
La sentenza di primo grado è, dunque, stata emessa dal Tribunale di Siracusa in data 27 luglio del 2017, con pubblicazione immediata della motivazione, e nella stessa l’imputato risulta «libero assente».
Sulla base di tali elementi, risulta, dunque, come il presente processo non sia stato celebrato secondo la disciplina della contumacia, come opina il ricorrente, e, dunque, l’imputato, dichiarato assente, non abbia diritto alla notifica dell’estratto contumaciale.
La Corte di appello di Catania ha, dunque, correttamente dichiarato, nell’ordinanza impugnata, la tardività dell’appello proposto dal difensore del COGNOME.
L’infondatezza del primo motivo di ricorso non consente di delibare il secondo motivo, subordinato, sotto il profilo logico, al previo annullamento dell’ordinanza impugnata.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.