Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51499 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51499 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Melito di Porto Salvo col DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 12 giugno 2023 della Corte d’appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria depositata il 23 novembre 2023 dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni formulate dal
Pubblico Ministero, si insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 19 giugno 2020, COGNOME, premesso di essere in esecuzione della pena dell’ergastolo, di cui al provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del 20 gennaio 2020; di essere stato arrestato in Spagna a
fine di estradizione il 20 maggio 2002; che la autorità giudiziaria spagnola aveva concesso l’estradizione a condizione che non fosse posto in esecuzione l’ergastolo, aveva chiesto alla Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, di rideterminare la pena da scontare in anni 30 di reclusione (risultando l’ergastolo inflitto successivamente all’estradizione pena illegale) e l’applicazione dell’indulto ai sensi della legge n. 241/2006 (riguardando le condanne reati commessi prima del 2 maggio 2006).
Con ordinanza depositata 1’11 marzo 2021 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza rilevando che l’estradizione era stata concessa anche per i reati puniti con l’ergastolo.
Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, dichiarata la manifesta infondatezza della richiesta di applicazione dell’indulto, ha annullato, con rinvio, l’ordinanza impugnata rilevando che “la condizione di commutazione della pena dell’ergastolo in pena temporanea, posta da uno Stato che non ammette la detenzione perpetua (nella specie, la Spagna), deve essere applicata con riferimento alla pena complessiva risultante dall’unificazione dei titoli relativi a fatt anteriori alla consegna per la cui esecuzione è stata concessa l’estensione dell’estradizione pur senza la reiterazione della condizione, con la conseguenza che l’eventuale condanna all’ergastolo costituisce applicazione di pena illegale, la quale deve essere corretta attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.”.
Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Bari ha nuovamente rigettato l’istanza rilevando come “la condizione, contenuta in tutti i provvedimenti di estradizione emessi nei confronti del COGNOME, che “l’ergastolo non sia immancabilmente a vita né abbia carattere di pena indefinita”, va interpretata in conformità al suo tenore letterale, non già nel senso dell’imposizione, da parte dello Stato richiesto, di un obbligo di sostituzione della pena perpetua con una pena temporanea, ma nel diverso e più ridotto senso di regolare l’esecuzione della pena dell’ergastolo, legittimamente irrogata, in modo tale da consentirne la revisione e, quindi, da sottrarre la pena detentiva perpetua all’inevitabilità di una restrizione carceraria per l’intera vita. In tali termini, come correttamente osservato anche dal PG in sede, tale condizione non richiede nulla di più e nulla di diverso rispetto a quanto già previsto nell’ordinaria disciplina italiana dell’istituto dell’ergastolo, la quale, in conformità con í principi costituzionali e sovranazionali, stabilisce che il condannato alla pena perpetua (anche per i reati di cui all’art.4 bis co.1 O.P. come nove/lato dal D.L.162/22 conv. con modif. nella L.199/22) non
soltanto possa essere destinatario della grazia, ma possa fruire, dopo l’espiazione di un numero minimo di anni di reclusione, ed in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, di una serie di benefici stabiliti dall’ordinamento penitenziario quali i permessi premio, la semi-libertà e la liberazione condizionale, tali da consentire l’incondizionato reinserimento del condannato nella società libera”.
Ricorre nuovamente per cassazione il COGNOME articolando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale non si sarebbe uniformata al principio di diritto dettato da questa Corte in sede di annullamento, e, comunque, l’assoluta illogicità dell’interpretazione proposta, nella parte in cui non considera che l’art. 22 cod. pen. qualifica esplicitamente l’ergastolo come pena perpetua e, in ogni caso, la grazia o i benefici richiamati pur conducendo ad una cessazione della detenzione non escludono la perpetuità della pena, preclusa dalla condizione apposta all’estradizione.
Il 23 novembre 2023, la difesa ha depositato una memoria con la quale, in replica alle conclusioni rassegante dal Procuratore generale, ha ribadito le argomentazioni già evidenziate nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo provvedimento, annullato da questa Corte, motivava il rigetto dell’istanza sulla circostanza per cui l’estradizione era stata concessa anche in relazione ai reati puniti con l’ergastolo, senza, tuttavia, tener conto della condizione apposta. Ebbene, l’annullamento è intervenuto proprio in relazione a tale punto, rilevando come occorresse, logicamente, tener conto di tale condizione.
Condizione che, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non ha imposto alcun obbligo di sostituzione dell’ergastolo con una pena temporanea e all’autorità giudiziaria italiana non è consentito di apporre arbitrariamente, in via interpretativa, una condizione o una limitazione che lo Stato estero non ha previsto.
Tanto, invero, discende non solo dalla chiara indicazione letterale della condizione medesima (“l’ergastolo non sia immancabilmente a vita, né abbia carattere di pena infinita”), ma anche, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, dalla successione cronologica dei due provvedimenti di estradizione che si sono succeduti nel tempo: una prima volta a seguito di una condanna all’ergastolo da parte della Corte di Assise di Reggio Calabria e una
seconda volta in occasione dell’ordinanza cautelare del Gip di Milano, precedentemente alla condanna della Corte d’assise di appello di Milano.
In altri termini, la condizione posta dallo Stato spagnolo non deve essere intesa come obbligo di sostituzione dell’ergastolo con una pena temporanea, ma nel senso di evitare che l’esecuzione della pena dell’ergastolo, legittimamente irrogata, potesse sostanziarsi, nei fatti, nella privazione della libertà per tutta vita (“que si la pena a imponer es la de cadena perpetua la misma non implicara indefectiblemente pena de por vida”). Circostanza assicurata nell’ordinaria disciplina italiana dell’ergastolo, in relazione alla possibilità di fruizione permessi-premio, del regime di semi-libertà e della liberazione condizionale.
D’altronde, l’infondatezza della ricostruzione prospettata dal ricorrente si deduce proprio dallo stesso principio di diritto richiamato nell’ordinanza di annullamento, desunto dalla nota sentenza De Falco (Sez. U, n. 30305 del 25/03/2021, Rv. 28155), nella cui parte motiva (peraltro relativa, anch’essa, ad un’ipotesi di estradizione dalla Stato spagnolo) si esplicitano, appunto, le ricostruzioni ermeneutiche in precedenza indicate.
In questi termini, quindi, essendosi il giudice del rinvio correttamente uniformato al principio di diritto richiamato nella sentenza di annullamento, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2023