Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3456 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3456 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME alias NOME nato in Albania il 10/10/1977 (CUI 025KC90)
avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiar sussistenti le condizioni per la consegna all’autorità albanese di NOME destinatario di misura cautelare emessa in data 03/08/2023 dal Tribunale specia di primo grado contro la corruzione ed il crimine organizzato di Tirana, per il d di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato per commettere un triplic omicidio, poi non avvenuto, commesso in Albania tra il 2020 e 2021.
Avverso la sentenza propone ricorso NOME COGNOME tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 700, comma 2, lett. a) e 705, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha allegato gli elementi investigativi in base ai quali si era ritenuto che l’estradando utilizzasse il criptofonino con codice CODICE_FISCALE dalle cui chat era conseguita la prova dei gravi indizi di colpevolezza della condotta contestatagli di concorso in tentato triplice omicidio. Peraltro, in termini contraddittori, lo stesso materiale probatorio non era stato ritenuto adeguato ai fini di sostenere la partecipazione alla contestata associazione a delinquere.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 698, comma 1, ultima parte e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto in adeguata considerazione, svalutandolo, il gravissimo rischio che corre l’estradando nel caso venisse rimpatriato. Infatti, NOME COGNOME in Albania è stato vittima di almeno quattro tentativi di omicidio, tanto da essere stato posto sotto protezione della polizia sino al 2023, per avere collaborato nel procedimento penale che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 50 esponenti di un gruppo criminale organizzato tra i quali un ex deputato, mandante dei tentati omicidi ai suoi danni, tuttora latitante, diversamente da quanto indicato nella sentenza.
Ne può ritenersi che l’autorità penitenziaria albanese possa garantire a Deda un adeguato livello di sicurezza, alla luce dell’allarmante situazione in cui versano soprattutto gli istituti di massima sicurezza, in balia di bande criminali anche per la dilagante corruzione della polizia penitenziaria, per come risultante dai servizi giornalistici allegati, anche nei termini riconosciuti dalla sentenza della Corte di cassazione numero 30318 del 13 giugno 2024 con riguardo all’eventuale inerzia da parte dello Stato richiedente nell’attività di protezione del detenuto da eventuali ritorsioni private.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli art. 704, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha acquisito le necessarie informazioni dalle autorità albanesi relative: ai pericoli subiti dal ricorrente, qual persona offesa; al regime di protezione cui era stato sottoposto insieme alla famiglia; alla ragioni che avevano indotto l’autorità giudiziaria ad interromperlo; alla rilevanza della collaborazione apportata da COGNOME nel procedimento penale in materia di corruzione e crimine organizzato; all’idoneità e alla sicurezza dell’istituto penitenziario di destinazione.
All’udienza dell’8 gennaio 2024 l’Avvocato NOME COGNOME ha inviato istanza di rinvio del procedimento con allegata certificazione medica che, in quanto priva di attestazione dell’assoluto impedimento a comparire, non è stata accolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità.
2.1. Sebbene la valutazione dei gravi indizi colpevolezza a carico dell’estradando non rientri tra i poteri spettanti alla Corte di appello circa l domanda estradizionale presentata in base alla Convenzione europea del 1957, ratificata dall’Italia con la I. n. 300 del 1963 (la disciplina include anche l’Accordo Italia-Albania aggiuntivo, ratificato dall’Italia con I. n. 204 del 2003, e Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 ratificata dall’Italia con I. n. 334 del 25 luglio 1988), costituisce principio pacifico, in tema di estradizione processuale per l’estero, secondo il regime di consegna della menzionata Convenzione, che l’Autorità giudiziaria italiana sia tenuta ad accertare, con sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810).
2.2. Al dubbio posto dal ricorrente circa la corretta identificazione di NOME quale utilizzatore dell’utenza Sky ECC con codice CODICE_FISCALE, dalle cui chat era conseguita la prova dei gravi indizi di colpevolezza della condotta contestatagli di concorso in tentato triplice omicidio, la sentenza ha risposto richiamando “gli elementi forniti dalla competente autorità giudiziaria francese” a seguito della rogatoria (pag.4), a sua volta menzionata nella richiesta di estradizione, nella quale viene riportato che NOME COGNOME non solo è l’utilizzatore, ma anche l’intestatario dell’utenza Sky ECC con codice S6EMTP, come da verbale di identificazione del 18 luglio 2023.
A fronte di questo dato oggettivo, il motivo di ricorso si è limitato a negare la riferibilità dell’utenza al ricorrente così da rendere aspecifica la censura.
3.11 secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
La difesa del ricorrente ha posto la questione del pericolo di vita o dell’incolumità personale nel caso di estradizione di Dada in assenza di garanzie
offerte dal Paese richiedente circa la condizione carceraria alla quale sarebbe destinato.
Infatti, il ricorrente ha collaborato con la giustizia albanese nell’ambito di un’importante indagine sul crimine organizzato che aveva portato, proprio grazie alle sue dichiarazioni, all’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare nei confronti di 50 persone, alcune di particolare rilievo delinquenziale, tanto da essere stato vittima di quattro tentativi di omicidio e, quindi, sottoposto a regime di protezione su disposizione delle Autorità albanesi.
La Corte di appello di Milano, pur avendo ritenuto documentati questi elementi di fatto (collaborazione dell’ estradando e sua successiva protezione a causa di subìti attentati), ha escluso che Deda corra un pericolo effettivo nelle carceri del Paese richiedente in quanto l’ultimo attentato ai suoi danni era avvenuto il 6 marzo 2022; il mandante era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e le autorità penitenziarie albanesi avevano “adottato delle misure per fronteggiare il rischio derivante dal non autorizzato sorvolo da parte di droni non identificati” (pag. 7).
Al di là del non essere stato spiegato in che termini incida detta ultima misura rispetto alla situazione specifica di Deda, la motivazione adottata appare contraddittoria e, comunque, lacunosa.
Infatti, il dato temporale potrebbe essere di per sé irrilevante, soprattutto quando si tratti, come nella specie, di condotte ritorsive che si sviluppano in contesti di criminalità organizzata. Inoltre, in assenza di specifiche richieste allo Stato richiedente circa eventuali misure per garantire l’incolumità personale di NOME per la sua condizione di collaboratore di giustizia, le circostanze rappresentate dalla Corte di merito non escludono che la situazione dell’estradando sia priva di pericoli, attesa la mancata conoscenza di quale sia il suo carcere di destinazione e la certezza che sia quantomeno diverso da quello in cui sono detenuti coloro che il ricorrente ha consentito di individuare quali responsabili dell’associazione criminale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata anche dalla sentenza impugnata, infatti, non possono integrare causa di rifiuto dell’estradizione, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., i rischi dell’estradando di subire atti di privata vendetta ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, le quali agiscano di propria iniziativa per motivi privati di vendetta di altro genere, trattandosi di evenienze che, con le opportune cautele, ben possono essere prevenute.
Ciononostante, è errato equiparare, come ritenuto dal provvedimento impugnato, le attività ritorsive che possono conseguire dalla condotta collaborativa dell’estradando con l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente per perseguire
gravi delitti (Sez. 6, n. 6488 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262344), con ragioni individuali e contingenze estranee a scelte istituzionali.
Infatti, nella specie, l’estradando risulta avere già subìto gravi conseguenze, proprio per avere consentito all’Autorità giudiziaria albanese di sgominare un’importante associazione dedita al crimine organizzato, tanto da essere stato sottoposto a programma di protezione che, ad oggi, risulta revocato, così da porlo, oggettivamente e in assenza di specifiche garanzie, in una condizione di pericolo per la sua incolumità personale riferibile, in modo diretto, a precise decisioni assunte dallo Stato richiedente.
Sulla base delle su esposte argomentazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali.
La Cancelleria curerà gli incombenti di cui all’art. 203, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 gennaio 2025
La Consigliera estensora
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