Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44940 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Cernusco sul Naviglio il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per la parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il loro rigetto, con vittoria di spese, come da nota spese allegata;
letta la memoria di replica degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, per il ricorrente NOME COGNOME, che hanno concluso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia emessa in data 15 settembre 2022 dal Tribunale di Milano, per quanto qui rileva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di cui al capo 1 (art. 416 cod. pen.), con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena, confermando nel resto la condanna del suddetto COGNOME per il reato di cui al capo 26 (artt. 110-629 cod. pen.), di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 12, 31, 37 e 41 (artt. 110-629 cod. pen.), di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, entrambi per il reato di cui al capo 30 (artt. 110-629 cod. pen.).
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di NOME COGNOME
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 525 cod. proc. pen., poichØ il collegio giudicante sarebbe mutato nell’ultima udienza di discussione, secondo quanto evincibile dal relativo verbale, poi corretto a mano, senza però «sigla di conferma».
3.2. Travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova avente ad oggetto la valutazione degli elementi posti a fondamento alla ribadita sussistenza del vincolo associativo, laddove i giudici di merito ritengono il ricorrente ideatore e fondatore del sistema delittuoso, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE ampie risultanze procedimentali di segno contrario (dichiarazioni di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), ove si collega l’introduzione del nuovo – illecito – metodo di lavoro al passaggio da RAGIONE_SOCIALE a MAEC, con interruzione nel 2013 dei rapporti tra COGNOME e COGNOME, il quale solo successivamente organizzò le telefonate truffaldine ed estorsive.
3.3. Travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova avente ad oggetto la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello in merito alla cessazione RAGIONE_SOCIALEa collaborazione tra COGNOME e COGNOME, in senso affatto contrario alle deduzioni espresse nell’atto di gravame, in particolare, per quel che concerne le dichiarazioni rese dal suddetto COGNOME.
3.4. Travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova avente ad oggetto, per quanto attiene all’estorsione contestata al capo 26, il ruolo asseritamente ricoperto da COGNOME nella formazione dei telefonisti, in relazione alla gestione dei clienti che non intendessero acquistare le riviste.
3.5. Travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova avente ad oggetto, per quanto attiene all’estorsione contestata al capo 26, in merito alla ribadita affermazione che il denaro versato dalla persona offesa COGNOME fosse confluito nelle casse di RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE società che effettuarono le telefonate.
3.6. Travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova avente ad oggetto, per quanto attiene all’estorsione contestata al capo 26, la lettera di disdetta rinvenuta nella memoria di un computer sequestrato al ricorrente, valorizzata come prova a carico, nonostante in sede di interrogatorio COGNOME avesse precisato di non essere in Italia al momento RAGIONE_SOCIALEa creazione del documento digitale (circostanza confermata dalla corrispondenza elettronica rinvenuta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa medesima attività perquirente).
3.7. Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. I fatti sarebbero stati erroneamente qualificati come estorsione, laddove la difesa aveva già segnalato l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE pretese minacce ad intimorire i destinatari.
3.8. Violazione di legge in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esiguo importo richiesto e RAGIONE_SOCIALE modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta (estrinsecatasi in un’unica telefonata), elementi, questi, disattesi dalla Corte di appello, con una motivazione sviluppata per tutti gli imputati in termini completamente generici.
4. Ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla affermazione di responsabilità per l’estorsione di cui al capo 30. La Corte territoriale, nonostante specifico motivo di gravame, avrebbe contraddetto le proprie premesse, secondo cui ogni imputato doveva rispondere solo dei reati per i quali era accertata la ricezione del profitto, avuto riguardo all’operare RAGIONE_SOCIALE varie società in maniera indipendente tra loro e in regime concorrenziale. Difatti, l’istruttoria avrebbe evidenziato come le chiamate provenissero da società non ricollegabili al ricorrente e non sarebbe stata offerta alcuna motivazione in merito alla concreta forma di
manifestazione RAGIONE_SOCIALE‘apporto concorsuale.
4.2. Violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione, riguardo alla mancata valutazione (officiosa, poichØ l’intervento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale era intervenuto successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello) RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘attenuante RAGIONE_SOCIALEa lieve entità, a fronte di un profitto lordo di euro 90,00.
5. Ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Violazione di legge in relazione degli artt. 2639 cod. civ. e 110-629 cod. pen., riguardo alla qualifica di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, riconosciuta dai giudici di merito esclusivamente in forza RAGIONE_SOCIALE‘accertata disponibilità in capo all’imputato di documenti amministrativi e contabili RAGIONE_SOCIALEa suddetta società e di una carta di credito aziendale. La Corte di appello sull’incongruo presupposto che, nel caso di specie, il soggetto si era avvalso di una struttura societaria per il compimento di ordinarie condotte illecite, non annoverabili tra i delitti fiscali o fallimentari – avrebbe irritualmente disatteso le deduzioni difensive che richiamavano l’orientamento giurisprudenziale che, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina civilistica, imponeva l’accertamento di un’effettiva attività gestoria, con esercizio continuativo e significativo dei poteri propri RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo. D’altronde, difetterebbe qualsiasi ulteriore elemento da cui desumere una condotta concreta causalmente rilevante.
5.2. Motivazione meramente apparente, riguardo alla affermazione di responsabilità, poichØ la qualità di amministratore di fatto, con stereotipata adesione alle conclusioni del Tribunale, sarebbe desunta da elementi probatoriamente neutri (la disponibilità di documentazione societaria, ivi compreso il codice Iban di uno dei conti correnti di RAGIONE_SOCIALE, e di una carta di credito aziendale), sulla base di pretese massime di esperienza, concretamente inconferenti, dal momento, in particolare, che la carta di credito era di esclusivo utilizzo di COGNOME per spese private.
5.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen. e vizio di motivazione, riguardo all’inquadramento RAGIONE_SOCIALEa vicenda nel delitto di estorsione, invece che in quello di truffa (nel qual caso, peraltro, il reato sarebbe già prescritto). In primo luogo, mancherebbe un’effettiva motivazione in punto di ricostruzione del fatto, posto che la Corte di appello avrebbe fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni di NOME COGNOME, presunta persona offesa e in realtà del tutto estraneo al delitto contestato, commesso, invece, in ipotesi, in danno di NOME COGNOME. In ogni caso, avuto riguardo alla preesistenza di un accordo contrattuale tra le parti, la prospettazione di un’eventuale azione esecutiva non potrebbe ricondursi alla rappresentazione di un male ingiusto direttamente proveniente dall’agente e idoneo a coartare il destinatario (ciò che, secondo la giurisprudenza di legittimità, distingue le due fattispecie).
5.4. Violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen., in ordine alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘attenuante pretoria RAGIONE_SOCIALEa lieve entità, avuto riguardo alla tenuità del nocumento patrimoniale e all’occasionalità RAGIONE_SOCIALEa condotta, consistita in un unico e risalente episodio.
5.5. Violazione di legge in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante in parola, in presenza dei due presupposti tradizionalmente richiesti RAGIONE_SOCIALEa tenuità del pregiudizio strettamente economico (euro 90,00, richiesti a una società di capitali) e di quello di ordine morale (dato che le molestie telefoniche a cui fa riferimento la Corte di appello, sarebbero precedenti e distinte dalla condotta propriamente estorsiva). In ogni caso, tali condotte moleste non sarebbero attribuibili al ricorrente.
6. Ricorso di NOME COGNOME.
6.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 234 e 526 cod. proc. pen., essendo stati acquisiti e utilizzati per la decisione manoscritti privi di certezza in ordine all’identità RAGIONE_SOCIALE‘estensore.
6.2. Violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1213-37 e 41, poichØ i giudici di appello si sarebbero limitati a condividere acriticamente le conclusioni del Tribunale, senza contrastare le specifiche censure contenute nell’atto di gravame. In particolare, sarebbe stato attribuito il valore di prova decisiva al mero modus operandi , quale operatore telefonico (neppure particolarmente persuasivo), laddove, invece, non emergerebbe alcun elemento relativo alle specifiche condotte oggetto RAGIONE_SOCIALE quattro contestazioni e neppure sarebbero stati espletati accertamenti tecnici sulla piattaforma in uso al ricorrente.
6.3. Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti nel delitto di truffa. Nella sentenza impugnata, tale questione, sollevata nell’atto di appello, sarebbe stata disattesa con poche, insufficienti parole, trascurando il fatto che, pur ipotizzando una responsabilità concorsuale, nell’incertezza RAGIONE_SOCIALE‘effettivo apporto offerto dal ricorrente, non potrebbe escludersi una condotta meramente decettiva.
6.4. Violazione di legge in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione, riguardo al mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esiguità del lucro (di cui, peraltro, COGNOME tratteneva per sØ soltanto la metà).
Erroneità degli aumenti computati a titolo di continuazione in relazione al delitto di cui al capo 41, poichØ la Corte di appello, essendo contestati tre pagamenti, aveva ritenuto integrati tre distinti reati di estorsione, nonostante la difesa avesse sottolineato come le dazioni derivassero da un’unica e continua determinazione.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto, innanzitutto, alla doglianza articolata nel ricorso di COGNOME in ordine alla partecipazione alla deliberazione di giudici non presenti al dibattimento occorre distinguere, non avendolo fatto il ricorrente, tra i due delitti oggetto di contestazione, previa sintetica ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale.
2.1. Si nota, preliminarmente, come l’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata riportasse che la Terza Sezione Penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano era costituita dalla presidente NOME COGNOME e dai consiglieri NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I verbali RAGIONE_SOCIALE due udienze di secondo grado (a cui questa Corte ha accesso, quale giudice del fatto processuale) riportano che l’organo giudicante era, invece, composto dalla presidente NOME COGNOME e dai consiglieri NOME COGNOME e NOME COGNOME. In particolare, nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 22 gennaio 2024, il nome RAGIONE_SOCIALEa dottoressa COGNOME era stato inserito a penna, in luogo RAGIONE_SOCIALEa precedente indicazione del nominativo del dottor COGNOME, pur senza che la correzione fosse corredata da una firma di approvazione.
2.2. In primo luogo, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività RAGIONE_SOCIALEa causa estintiva non presupponga specifici
accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso soltanto assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01; Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, COGNOME, Rv. 284300-01 sottolinea l’evidente inutilità processuale RAGIONE_SOCIALE‘eventuale annullamento, non potendo il giudizio utilmente proseguire, stante la prescrizione del reato).
L’eccezione difensiva si dimostra, pertanto, non sorretta da un interesse concreto e attuale, per quanto attiene al capo 1, in ordine al quale Ł già stata accertata l’intervenuta prescrizione.
2.3. Orbene, per quanto attiene invece al capo 26, ritiene il Collegio, in continuità con i precedenti sul punto di questa Corte regolatrice, che, in caso di contrasto, in merito alla composizione del giudice collegiale, tra il contenuto del verbale di udienza e l’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza debba darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso; il refuso contenuto in sentenza Ł, dunque, emendabile con il rimedio RAGIONE_SOCIALEa correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale (cfr. Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262587-01; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv. 251350-01; nonchØ le risalenti Sez. 2, n. 3266 del 21/11/1983, dep. 1984, COGNOME, Rv. 163611-01, e Sez. 6, n. 4684 del 10/03/1972, COGNOME, Rv. 121470-01. Nella medesima ottica, Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275831-01, ha condivisibilmente affermato come anche l’errata indicazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza non comporti alcuna nullità del provvedimento). Resta, invero, sempre attuale l’insegnamento per cui occorre distinguere tra sentenza-decisione e sentenza-documento: quest’ultima compendia i requisiti di documentazione RAGIONE_SOCIALEa decisione e cioŁ contiene la intestazione, le generalità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa imputazione e la esposizione del fatto, i motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione e dei titoli di reato, e riferisce, infine, il dispositivo letto in udienza (Sez. 6, n. 398 del 12/06/1990, dep. 1991, ScirŁ, Rv. 18621501).
2.4. Nulla, d’altronde, deduce il ricorrente in merito a un’ipotetica effettiva diversa composizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello o all’estraneità alla decisione del magistrato sottoscrittore, non articolando formali doglianze in ordine alla falsità del suddetto verbale (Sez. 5, n. 29655 del 19/05/2023, dep. 2023, Chierchia, Rv. 284848-01). Sarebbe, d’altro canto, inammissibile la correzione, nelle forme di cui all’art. 130 cod. proc. pen., di un errore materiale ipoteticamente contenuto nel solo verbale di udienza e non risultante nel conseguente provvedimento giurisdizionale (Sez. 3, n. 45251 del 09/02/2016 Agostinelli Rv. 268055-01).
Peraltro, dall’indicazione, nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato, quale mero errore materiale, non deriverebbe alcuna nullità, ove la sentenza fosse sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964-01). Nel caso di specie, la sottoscrizione Ł stata apposta unicamente dal presidente estensore.
2.5. Il primo motivo del ricorso di COGNOME Ł, dunque, non consentito, generico e manifestamente infondato.
Quanto alle molteplici doglianze del medesimo COGNOME in ordine ad asseriti travisamenti RAGIONE_SOCIALEa prova, giova preliminarmente osservare come, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, ovvero di una doppia pronuncia di merito di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), un simile vizio, derivante dall’utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o dall’omessa valutazione di una prova decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato Ł stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiamando dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 3,
n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438-01).
3.1. Alla luce di questa necessaria premessa, nel caso di specie, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso di COGNOME devono ritenersi non deducibili, essendo precluso a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME Silva, Rv. 283370-01, secondo cui il vizio di ‘contraddittorietà processuale’ – o ‘travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova’ – vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di ‘fotografia’, neutra e avalutativa, del ‘significante’, ma non del ‘significato’, atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito RAGIONE_SOCIALE‘elemento di prova. In termini, anche Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).
Peraltro, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato (come nel caso di specie per quanto attiene al capo 1), non sono rilevabili neppure vizi di motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01, in motivazione; Sez. F, n. 50834 del 04/09/2014, COGNOME, Rv. 261888-01; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014 dep. 2015 Riotto Rv. 262277-01; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 256625-01).
3.2. In realtà, con la formula del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, il ricorrente mira in concreto soltanto a confutare il discorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione, onde sovrapporre una diversa e piø favorevole valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito.
Le due sentenze di merito – che, per espressa condivisione dei giudici di appello (cfr. p. 12) costituiscono un unicum motivazionale – hanno ben chiarito il ruolo apicale di NOME COGNOME nell’articolata organizzazione dedita, sotto la copertura di un’ordinaria attività di telemarketing avente ad oggetto prodotti editoriali in apparenza riconducibili ai RAGIONE_SOCIALE o comunque ad ambiti istituzionali, a indurre in errore i soggetti contattati, ingenerando l’errore su un inesistente vincolo contrattuale all’acquisto, nonchØ costringendo la volontà dei dissenzienti, mediante la prospettazione di azioni giudiziarie ed esecutive; il ricorrente era colui che, insieme a NOME COGNOME, aveva ideato ab origine il sistema criminale e aveva continuato a dirigere le attività truffaldine ed estorsive dei telefonisti sino all’intervento degli inquirenti (pp. 1-3, 12-17, sentenza di appello; pp. 50-82, sentenza di primo grado). Quanto all’estorsione contestata sub 26, la persona offesa COGNOME era stata raggiunta da numerose e insistenti telefonate che gli imponevano il pagamento di una penale, per poter recedere da un abbonamento in realtà mai formalizzato, minacciando altrimenti di procedere al recupero coattivo RAGIONE_SOCIALE somme richieste. I versamenti furono effettuati in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società titolari anche RAGIONE_SOCIALE utenze e dei recapiti indicati nelle ricevute e che avevano annotato nella propria documentazione anche la ‘pratica COGNOME‘. La qualità di amministratore di fatto, oltre che di socio, di RAGIONE_SOCIALE in capo a COGNOME risulta indubitabile, a fronte RAGIONE_SOCIALE moltissime dichiarazioni in tal senso, RAGIONE_SOCIALEa cospicua documentazione sequestrata e RAGIONE_SOCIALEa rilevata presenza in loco al momento RAGIONE_SOCIALEa perquisizione. Il suo apporto alla perpetrazione del reato discende da tale posizione, estrinsecatasi anche nelle minuziose direttive impartite al personale del call center per truffare gli ignari interlocutori o per coartare la loro volontà (pp. 1-3, 12-17, sentenza di appello; pp. 17-18, sentenza di primo grado) In tal modo risultano, altresì, implicitamente disattese tutte le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Invero, il giudice del gravame non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente
che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254107-01).
Le censure in esame – oltre che insuperabilmente generiche, in quanto avulse dall’effettivo tenore RAGIONE_SOCIALE‘apparato motivazionale – non sono, comunque, consentite in questa sede, a fronte di tale congruo percorso argomentativo, non inciso da illogicità o contraddittorietà e coerente con la piattaforma probatoria, poichØ il giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità deve limitarsi a verificare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE considerazioni di cui il giudice di merito si Ł avvalso per giustificare il suo convincimento.
Per quanto concerne la corretta sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. (questione comune al settimo motivo del ricorso di COGNOME, al terzo motivo del ricorso di COGNOME e al terzo motivo di COGNOME), Ł assodato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato: si ha truffa, aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non Ł coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore; ricorre, invece, il delitto di estorsione, quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento, il cui verificarsi Ł attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed Ł tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 7, ord. n. 11443 del 06/02/2024, Tripoli, non mass.; Sez. 2, n. 25131 del 07/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492-01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362-01; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 262574-01).
Inoltre, il Collegio richiama, poi, per condivisione, l’orientamento – esattamente in termini con il caso di specie, come già sommariamente descritto – per cui integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la condotta di chi non si limiti a utilizzare falsa documentazione per sollecitare il pagamento di corrispettivi non dovuti ovvero manifestamente sproporzionati rispetto a quelle dovuti, ma trascenda nell’intimidazione, minacciando di intraprendere azioni legali o di avviare azioni giudiziarie ovvero esecutive (Sez. 2, n. 19680 del 12/04/2022, Silvani, Rv. 283199-02; Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Parvez, Rv. 253844-01).
Le suddette doglianze sono, dunque, manifestamente infondate.
In ordine alla responsabilità concorsuale nel delitto di cui al capo 30 di COGNOME (oggetto del primo motivo del ricorso del suddetto imputato), la Corte di appello ha escluso l’estraneità al reato, sul presupposto che – seppure le svariate telefonate che avevano intimidito la persona offesa NOME COGNOME, costringendola al versamento RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta con la minaccia di agire in executivis , fossero state poste in essere da dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, non identificati – la posizione apicale in tale società del ricorrente, organizzatore del sistema di asfissiante teleselling e diretto beneficiario dei profitti delittuosi configurava senza dubbio un consapevole apporto causale, sicuramente rilevante per l’episodio in questione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 cod. pen. (pp. 22-23). Piø ampiamente, il Tribunale aveva a suo tempo chiarito, dopo una completa disamina RAGIONE_SOCIALE evidenze procedimentali, come, a fronte di modalità operative costantemente replicate nei loro tratti essenziali, appariva dirimente che COGNOME, accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, nella incontestata pienezza dei poteri direttivi e gestori,
fosse l’unico delegato ad operare su tutti i conti correnti sociali, dove confluivano i versamenti RAGIONE_SOCIALE persone offese,
avesse concluso l’acquisto RAGIONE_SOCIALE riviste oggetto RAGIONE_SOCIALE truffaldine attività di rivendita,
assumesse e dirigesse gli operatori telefonici e i corrieri (pp. 191-208).
Posto che tale ricostruzione in fatto risulta intangibile nel giudizio di cassazione, le argomentazioni in punto di diritto che ne conseguono sono conformi ai principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte: la sussistenza del contributo agevolativo, anche quale istigatore, Ł fatta discendere dalla quotidiana attività di messa a disposizione, direzione e coordinamento RAGIONE_SOCIALEa macchina imprenditoriale, avente di fatto soltanto un fine illecito, e il dolo di concorso Ł stato ricavato, non illogicamente, dalla consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa condotta dei concorrenti, inequivoca, anche alla luce del sistematico conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto profitto (cfr. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-03, per cui sarebbe, in astratto, sufficiente la mera conoscenza unilaterale RAGIONE_SOCIALE‘azione dei còrrei).
I profili di censura risultano, quindi, generici, non misurandosi con il complessivo tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non consentiti, in quanto diretti a sollecitare un’impossibile rilettura RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie, e comunque manifestamente infondati.
Per quanto attiene alla responsabilità concorsuale di COGNOME nel medesimo delitto di cui al capo 30 (oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso del suddetto imputato), richiamando, per quanto rilevante, le considerazioni espresse nel paragrafo precedente, occorre rilevare ulteriormente, in primo luogo, come, nonostante la formale qualità di semplice socio accomandante di RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente fosse stato ritenuto anche amministratore di fatto.
L’art. 2639 cod. civ. stabilisce che, per i reati societari previsti dal codice civile, «al soggetto formalmente investito RAGIONE_SOCIALEa qualifica o titolare RAGIONE_SOCIALEa funzione prevista dalla legge civile Ł equiparato sia chi Ł tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione». La nozione di amministratore di fatto, introdotta da tale disposizione, secondo la consolidata giurisprudenza, postula, dunque, l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Tuttavia, «significatività e continuità» non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri RAGIONE_SOCIALE‘organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova RAGIONE_SOCIALEa posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici RAGIONE_SOCIALE‘inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase RAGIONE_SOCIALEa sequenza organizzativa, produttiva o commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, COGNOME, Rv. 23245601)» (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850-01. Cfr. anche, in termini, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540-01; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, COGNOME, Rv. 234254-01. Peraltro, secondo Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284223-01, la prova RAGIONE_SOCIALEa posizione di amministratore di fatto di una società operante al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale, utilizzata come ‘schermo’ per compiere condotte truffaldine, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore RAGIONE_SOCIALE‘indicato sistema fraudolento).
Ciò premesso, i giudici di merito hanno valorizzato (pp. 24-25, sentenza di appello; pp. 202-207, sentenza di primo grado) una serie di circostanze di sicura pregnanza in merito all’attribuzione all’imputato RAGIONE_SOCIALEa qualifica di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE ed anzi di vero dominus RAGIONE_SOCIALEa società e «artefice RAGIONE_SOCIALEa politica aziendale», in quanto esercizio in concreto di funzioni gerarchiche e direttive. In particolare, sono stati evidenziati, quali elementi sintomatici di gestione o
cogestione RAGIONE_SOCIALEa società,
la documentazione, digitale e cartacea, nella sua disponibilità, rinvenuta presso la sede sociale, dove COGNOME aveva un ufficio riservato, inerente l’andamento degli affari, le attività e le provvigioni dei singoli operatori, i margini di guadagno, la corrispondenza con gli ‘abbonati’, un’agenda con i recapiti dei referenti di altri call center , editori e distributori di riviste, i contratti di assunzione e i documenti di identità dei dipendenti, schede riepilogative RAGIONE_SOCIALE‘attività di ciascun operatore telefonico, organizzate come database ;
la documentazione rinvenuta presso l’abitazione del ricorrente (tra cui l’Iban corrispondente a un conto corrente RAGIONE_SOCIALEa società, dove transitavano i proventi RAGIONE_SOCIALE truffe e RAGIONE_SOCIALE estorsioni a mezzo telefono e su cui poteva operare solo l’accomandatario COGNOME, e un’annotazione manoscritta, interpretata come disposizione impartita a quest’ultimo, affinchØ, come di consueto, azzerasse la provvista disponibile, trasferendola su conti non riconducibili a RAGIONE_SOCIALE);
gli accertamenti bancari che confermavano il costante mantenimento a zero del saldo del conto suddetto, nonostante l’ingente movimentazione di denaro in entrata;
le dichiarazioni di NOME COGNOME, che aveva ricordato come COGNOME lo avesse, a suo tempo, contattato direttamente per acquistare riviste e rivenderle al pubblico, «quale titolare di concessionaria concorrente»;
la riscontrata inattendibilità di quanto riferito dallo stesso COGNOME in sede di interrogatorio (allorquando, ad ogni buon conto, aveva ammesso di avere trattato con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE la vendita di un periodico);
la documentazione rinvenuta presso queste ultime società, che confermava i rapporti commerciali in questione;
l’utilizzo, infine, di una carta di credito aziendale per sostenere spese, di qualche consistenza, palesemente estranee all’attività sociale (viaggi, vacanze, etc.), senza la minima contestazione da parte del socio accomandatario.
In tal modo, risulta adeguatamente chiarito, nella pienezza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione di merito (e, incidentalmente, anche a prescindere dalla patente violazione del divieto di immistione ex art. 2320 cod. civ.), il ruolo organizzativo nella quotidiana gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività apparentemente lecita e concretamente delinquenziale, con quanto ne consegue in termini di responsabilità concorsuale, alla luce RAGIONE_SOCIALE riflessioni piø ampiamente esposte nel paragrafo precedente.
Anche i primi due motivi di impugnazione articolati da COGNOME devono, in conclusione, ritenersi non consentiti, generici e, comunque, manifestamente infondati.
Il primo motivo del ricorso di COGNOME risulta meramente reiterativo e oltremodo generico.
La sentenza impugnata – p. 20 – aveva correttamente rilevato come le perplessità sulla genuinità dei documenti manoscritti fossero del tutto generiche, dal momento che il Tribunale aveva già fatta salva per ciascun documento la valutazione specifica in ordine alla sua provenienza e nessun rilievo era stato poi mosso dall’appellante riguardo all’origine o al contenuto RAGIONE_SOCIALE singole carte acquisite.
Non solo tale completa vaghezza permane anche in questa sede, ma, secondo il costante orientamento di legittimità, quando il ricorso lamenti l’inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l’incidenza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta ‘prova di resistenza’ RAGIONE_SOCIALE residue emergenze; queste ultime, di per sØ sole, ben potrebbero risultare sufficienti – all’esito di verifiche di natura schiettamente fattuale – a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 27030301; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01). A fronte RAGIONE_SOCIALEa
eterogenea composizione RAGIONE_SOCIALEa piattaforma indiziaria, come meglio illustrata infra , emerge, dunque, anche tale ulteriore profilo di aspecificità.
Fermo restando che, in tema di ricorso per cassazione, non Ł consentito il motivo con cui si deduca la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, restando invalicabili i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze inerenti alla motivazione fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. (cfr., conclusivamente, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04), il secondo, articolato motivo del ricorso di COGNOME risulta esclusivamente diretto a sollecitare una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie.
8.1. Innanzitutto, la Corte milanese, lungi dall’appiattirsi acriticamente sul percorso argomentativo del Tribunale, ha affermato preliminarmente – p. 12 – che, condividendo appieno le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata «sia in ordine alla ricostruzione dei fatti che alla valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie», ne avrebbe richiamato le riflessioni nella loro integralità, onde poi offrire risposta ai motivi di gravame. La premessa Ł del tutto corretta e impermeabile alle perplessità RAGIONE_SOCIALEa difesa. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, come accennato, ricorre la cosiddetta ‘doppia conforme’ quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, NOME, Rv 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv 25759501).
8.2. Per quanto attiene alle estorsioni contestate ai capi 12, 31, 37 e 41, Ł lo stesso ricorso a riassumere nel dettaglio l’apparato argomentativo che sorregge la pronuncia di condanna, dolendosi unicamente dei criteri valutativi (che enfatizzerebbero esclusivamente il consueto modus operandi , anche del ricorrente, ma nulla direbbero sulle specifiche condotte oggetto di imputazione) e RAGIONE_SOCIALEa irrilevanza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di NOME.
Le doglianze relative a una pretesa insufficienza di puntuali elementi a carico non si misurano minimamente con quanto in effetti illustrato dai giudici di merito, i quali, per quanto attiene al ruolo, penalmente rilevante, svolto dal ricorrente nei singoli episodi, chiariscono, oltre al generale inquadramento RAGIONE_SOCIALE vicende (ivi compreso il fondamentale inserimento di COGNOME, quale abilissimo intimidatore, nei rodati meccanismi criminali):
quanto all’estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo 12), che, tra la documentazione sequestrata, risultava un’annotazione di pagamento, per un importo perfettamente corrispondente alla somma pagata dalla persona offesa, abbinata all’operatore telefonico NOME COGNOME, con data compatibile con quella del bonifico (sentenza di primo grado, p. 114);
quanto all’estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo 31), che, tra la documentazione rinvenuta nelle memorie digitali di RAGIONE_SOCIALE, risultava l’abbinamento di NOME COGNOME alla suddetta persona offesa e alla somma estorta a quest’ultima, con data compatibile con quella del bonifico (sentenza di primo grado, pp. 215-216);
quanto all’estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo 37), che, tra la documentazione rinvenuta nelle memorie digitali in sequestro, risultava l’abbinamento di NOME COGNOME alla suddetta persona offesa e alla somma estorta a quest’ultima, con data compatibile con quella del bonifico (sentenza di primo grado, p. 265);
quanto all’estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo 41), che, tra la documentazione sequestrata presso la postazione di NOME COGNOME, erano presenti appunti in cui compariva, tra i clienti contattati, la suddetta persona offesa, con indicazione RAGIONE_SOCIALE somme versate, compatibili per data e per importo con quanto registrato sui database RAGIONE_SOCIALEa società (sentenza di primo grado, pp. 282-283).
8.3. In ordine, infine, alle stringate e generiche censure inerenti l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa narrazione di NOME (in ordine al quale la Corte territoriale – p. 13 – aveva, in altra occasione, invitato a una sua lettura complessiva e non parcellizzata), basti notare come la valutazione RAGIONE_SOCIALEa attendibilità del dichiarante rappresenti una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni ( ex plurimis , Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01).
8.4. Tutti i profili di censura risultano, pertanto, non consentiti, aspecifici e manifestamente infondati.
Quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa lieve tenuità RAGIONE_SOCIALE‘estorsione, in risposta al secondo motivo del ricorso di COGNOME e al quarto motivo del ricorso di COGNOME, può osservarsi come, con sentenza n. 120 del 15/06/2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/06/2023, n. 25), la Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 629 c.p. – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., assorbita la censura di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 27 – «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata Ł diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze RAGIONE_SOCIALE‘azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Gli indici RAGIONE_SOCIALE‘attenuante di l i e ve entità, nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, devono così individuarsi nell’estemporaneità RAGIONE_SOCIALEa condotta, nella scarsità RAGIONE_SOCIALE‘offesa personale alla vittima, nell’esiguità RAGIONE_SOCIALE somme estorte e nell’assenza di profili organizzativi.
Posto, preliminarmente e in via assorbente, che la questione non Ł stata minimamente sollevata dagli imputati in sede di discussione (nonostante la già sopravvenuta efficacia del novum normativo), di modo che la Corte di merito non può reputarsi inottemperante ai propri doveri motivazionali, la rilevante offensività del fatto Ł stata, in ogni caso, ripetutamente stigmatizzata nei precedenti gradi di giudizio, sottolineando – per quanto qui rileva – la callidità e la complessità RAGIONE_SOCIALE‘architettura organizzativa e la professionale e seriale reiterazione RAGIONE_SOCIALE‘azione criminale, elementi ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante, anche a prescindere dall’entità dei profitti.
I motivi sono, dunque, manifestamente infondati.
L’ottavo motivo del ricorso di COGNOME, il quinto motivo del ricorso di COGNOME e il quarto motivo del ricorso di COGNOME, tutti inerenti – con vario grado di specificità – la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., possono essere trattati congiuntamente.
La Corte di appello, effettuando una valutazione globale dei fatti, ha tenuto conto, nell’ambito del perimetro cognitivo proprio del giudice di merito e con motivazione affatto congrua, sia RAGIONE_SOCIALEa consistenza non irrisoria RAGIONE_SOCIALE somme estorte, sia degli ulteriori effetti dannosi RAGIONE_SOCIALE condotte intimidatorie. La conclusione Ł perfettamente allineata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di estorsione, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo il danno patrimoniale per la vittima, che deve comunque avere rilevanza minima, ma anche le conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale RAGIONE_SOCIALEa vittima, attesa la natura plurioffensiva RAGIONE_SOCIALEa fattispecie (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173-01; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080-01; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257755-01).
Le censure risultano, quindi, meramente rivalutative e manifestamente infondate.
Correttamente, infine, il Tribunale (pp. 283-284, 287) e poi la Corte territoriale (pp. 25-26) hanno rilevato come i fatti contestati al capo 41, come accertati all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, consistano in tre diverse e autonome sequenze causali e costituiscano pertanto distinte e non sovrapponibili ipotesi di
reato.
Tali riflessioni non risultano incise dalle generiche deduzioni articolate brevemente in calce al quarto motivo di ricorso di COGNOME, prive di concreta correlazione con le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata, che non superano, siccome aspecifiche in quanto prive di una critica argomentata, la soglia RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità fissata dall’art. 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01).
12. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
12.1. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
12.2. I ricorrenti non devono, però, essere condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla parte civile COGNOME, dal momento che quest’ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni; viceversa, le conclusioni scritte si limitano ad insistere per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, nonchØ per la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese legali RAGIONE_SOCIALEa persona offesa.
Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, senza che sia necessaria la sua partecipazione all’udienza, purchØ abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01).
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. rigetta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese avanzata dalla parte civile COGNOME.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME