Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 25/01/2024 dalla Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., in data 17 ottobre 2024 dal procurato speciale della parte civile, NOME AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiara l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, allegando nota spese, delle quali ha c la liquidazione;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 10 ottobre 2024 dal difensore del ricorrente, NOME COGNOME, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno confermava integralmente la decisione di condanna del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa in data 3 maggio 2023, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il e kl,119, estorsivo ascritto, irrogando il minimo edittale della sanzione e la condanna generica al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, oltre le spese processuali da questa sostenute nel giudizio.
Avverso detta sentenza f proponeva ricorso per cassazione l’imputato, affidando le proprie doglianze a tre distinti motivi, in appresso sinteticamente riportati:
Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett c, in riferimento all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.), motivazione apparente resa sul pun dedotto dalla Corte di appello; la decis[One di primo grado è stata adottata dal giudi monocratico del Tribunale di Vallo della Lucania, che non aveva condotto l’istruttor dibattimentale; dunque, la prova non si era formata davanti al giudice che tPLV tv”, adottato la decisione. La Corte adita ha offerto sul punto dedotto una risposta meramente apparente, che non tiene conto della peculiarità della fattispecie, ove i ripetuti mutamenti del giudice (pe fisica) /(determinato un gravissimo ed irreparabile vulnus alle garanzie della difesa.
Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, ezlt .1, 2 in riferimento agli artt. 56/629 cod. pen.), per la concreta inidoneità della minaccia a determinare il da patrimoniale prospettato. La minaccia era stata rivolta (anche con violenza alla persona) a NOME COGNOME, non in quanto persona fisica comune, ma nella qualità di Sindaco del piccolo comune cilentano; dunque, la persona che subì minaccia non aveva alcuna possibilità di influire sulle decisioni dell’ente di provvedere al pagamento delle utenze dell’agente; consegue il defi di conformità della fattispecie al tipo, dovendo la complessità del reato contestato scindersi n meno gravi fattispecie di minaccia e percosse.
Ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazion sono dedotti con l’ultimo motivo, ben potendo riconoscersi la circostanza attenuante di vol provocare un danno di particolare tenuità, atteso che il pagamento delle utenze elettrich dell’agente non poteva di certo costituire per il Comune un impegno finanziario rilevante. risposta offerta sul punto dalla Corte di merito è meramente apparante e comunque manifestamente illogica, dovendo ritenersi implicito il minimo valore patrimoniale del dann costituito dal pagamento delle bollette insolute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assoluta aspecificità del primo e del t uemotivo e la manifesta infondatezza in diritto di tutte leV t oglianze.
1.1. Nella fattispecie, a seguito del mutamento della persona fisica del giudice, ques all’udienza del 4 febbraio 2023, dopo aver fatto rilevare che le prove erano state assunte davant ad un diverso (persona fisica) giudice, ha ripetuto la dichiarazione di apertura del dibattimen ha ammesso le richieste istruttorie ed ha dichiarato, previa audizione sul punto delle parti, nulla hanno eccepito, l’utilizzabilità delle prove assunte. Il nuovo giudice,intervenuto in d maggio 2023, ha rinnovato la formale apertura del dibattimento e, dopo aver letto il cap d’imputazione»a dato la parola alle parti per eventuali richieste di prove nuove o richieste reiterazione di prove già assunte. Infine, senza che nessuno avesse eccepito alcunché, ha dichiarato l’utilizzabilità delle prove già assunte. A fronte della corretta descrizione evenienze procedurali, non emerge alcuna violazione della normativa processuale, tenuto conto di come interpretato l’art. 525 cod. proc. pen. dalla sentenza Bajrami (cit.), né può condivid la lamentela del ricorrente, che ha ritenuto (senza precisare per quale ragione) che i l’avvicendarsi dei giudici nel corso del procedimento sia avvenuta al di fuori di qualsiasi “esigenza processual
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ridondando in un “abuso”. Tampoco, si ripete, il ricorrente ha specificamente indicato quale danno avrebbe subito per effetto dell’avvicendarsi dei giudici nel processo.
Manifestamente infondato – in diritto – il secondo motivo di ricorso, avendo l’agente rivol minaccia e violenza fisica alla persona del sindaco perché questo saldasse il suo debito con il fornitore di energia elettrica e la presupposizione che l’agente si sia rivolto ad NOME COGNOME quale Sindaco e non come persona fisica è rimasta non sviluppata ‘in mente retenta’ negli atti di intimidazione verbis et re compiuti. In ogni caso, va al riguardo rilevato che, nel delitto d estorsione i è pacificamente ammessa (sin da Sez. 1, sentenza n. 11924 del 10/05/1982, COGNOME, Rv. 156651; seguita da Sez. 1, n. 25382 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 262259) la distinzione tra soggetto passivo della condotta (cui viene rivolta la minaccia o la violenza) e soggetto passi del reato (il danneggiato), ove l’azione rivolta a persona diversa dal danneggiato risult concreto idonea a determinare l’atto di disposizione patrimoniale. Ciò presuppone -ovviamenteche il destinatario della violenza o minaccia abbia comunque la capacità di determinare i compimento dell’atto, pur non subendone le conseguenze patrimoniali (Sez. 2, n. 23759 del 11/03/2021, COGNOME, Rv. 281459). Ebbene, il tipo delineato dal legislatore corrisponde a fattispecie all’esame, giacché un siffatto potere di influenza va senz’altro riconosciuto al pr cittadino del Comune, il cui ruolo -coniugato al potere di condizionamento che ne discende- gli consente di indirizzare le decisioni e le scelte del dirigente, della Giunta o dell’organo deliber consiliare competente (a seconda delle previsioni stabilite dal singolo ente locale) al fin erogare sovvenzioni ai bisognosi, con la conseguente idoneità delle condotte minacciose di che trattasi a determinare un eventuale versamento di somme, in virtù del delineato presupposto di fatto e della configurabilità in diritto della scissione tra soggetto passivo della condotta e sog danneggiato.
Donde la manifesta infondatezza in diritto del secondo motivo.
Quanto al rifiuto opposto dalla Corte territoriale al riconoscimento della circostan attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in ragione della omessa indicazio dell’entità delle somme richieste alla persona offesa per saldare i debiti dell’agente con il forn di energia elettrica, deve ribadirsi che, pur a fronte della applicabilità della circostanza atten alla fattispecie tentata (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528; più recentemente, Sez. 7, n. 8672 del 13/02/2020, Palomba, non mass.), il motivo proposto alla Corte di merito non precisava l’entità della domanda estorsiva, il che rendeva il motivo di gravame inammissibile per evidente deficit di specificità. Inoltre, deve pur sempre ricordarsi che, ai fini de configurabilità dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei delitti di rapi estorsione non è sufficiente che il bene o valore sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la qual è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati 2k ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della pers aggredita per la realizzazione del profitto. Consegue che, solo ove la valutazione complessiva
del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante (Sez. 51013 del 21/10/2016, COGNOME, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685; Sez, 2, n. 45985 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 247363; più recentemente, Sez. 7, n. 27653 del 15/09/2020, COGNOME NOME, non mass.). La Corte di merito ha comunque evidenziato che la minaccia era stata operata “in modi gravi”. Le complessive modalità del fatto, dunque, sono state implicitamente considerate per negare l’attenuante ex art. 62, primo comma n. 4, cod. pen., con una valutazione di merito che risulta incensurabile in quanto niente affatto illogi tanto meno in maniera manifesta.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
L’imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile COGNOME NOME, che si liquidano come da dispositivo, nella misura indicata da nota spese depositata dal patrono della costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 945,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 31 ottobre 2024.