Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48440 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48440 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) COGNOME NOME, nato in Marocco DATA_NASCITA, 2) COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 11/06/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena, emessa il 27 maggio 2014, che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti del parte civile in relazione al reato di estorsione, commesso ai danni di COGNOME NOME
NOME, costretta in svariate occasioni a corrispondere denaro ed altre cose sotto la minaccia di rivelare al di lei marito una relazione sentimentale intercorsa tra l donna ed il terzo imputato non ricorrente NOME COGNOME.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
2.1. COGNOME NOME deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte risposto al motivo di appello con il quale si invocava l’esclusione dell’aggravante delle più persone riunite.
La motivazione della sentenza sarebbe errata anche per quanto attinente al calcolo del termine di prescrizione del reato.
La Corte avrebbe, altresì, utilizzato delle conversazioni registrate dalla persona offesa in violazione delle norme di cui agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen..
In tali conversazioni, peraltro, non si farebbe mai riferimento al ricorrente.
La persona offesa, inoltre, non sarebbe stata sottoposta ad un adeguato vaglio di attendibilità e le sue dichiarazioni sarebbero rimaste prive di riscontri.
2.2. COGNOME NOME deduce, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte avrebbe basato il suo convincimento su mere impressioni della persona offesa in ordine al concorso della ricorrente nella vicenda estorsiva che coinvolgeva il di lei compagno e coimputato COGNOME.
La sentenza non avrebbe proceduto a un adeguato vaglio di attendibilità della vittima e gli altri testi non avrebbero mai dichiarato di un coinvolgimento della ricorrente nel delitto attraverso condotte concrete e minacciose, quali la richiesta di ricariche telefoniche senza pagarne il corrispettivo, l’acquisto di merce con denaro della persona offesa, episodi riferibili ad epoca pregressa rispetto all’inizi della vicenda estorsiva.
Le altre risultanze valorizzate in sentenza non avrebbero peso probatorio. Si dà atto che nell’interesse dei ricorrenti sono state depositate due memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME è infondato.
Nell’unico motivo confluiscono censure inerenti alla ritenuta responsabilità, alla prescrizione del reato ed alla sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite. 1.1. In ordine al primo aspetto e per quanto attiene alla presunta inutilizzabilit delle registrazioni di conversazioni effettuate dalla persona offesa, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricors genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altres incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene
inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso p cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanz risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, COGNOME, Rv. 262011).
Nel caso in esame, la prova di responsabilità è stata fondata dalla Corte non solo sulle intercettazioni intercettate ma sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili attraverso un giudizio esente da vizi, che ha tenuto conto dell’esistenza di riscontri, del tutto ignorati in ricorso, costituiti dall’arre coimputato non ricorrente NOME COGNOME, dalle dichiarazioni della figlia e del marito della vittima e dei testi COGNOME e COGNOME.
L’eccezione del ricorrente, pertanto, non supera la prova di resistenza, solo genericamente enunciata in ricorso ma non approfondita attraverso un adeguato confronto con gli elementi processuali appena evidenziati.
1.2. Del pari, la seconda argomentazione, volta a censurare il giudizio di attendibilità della persona offesa, oltre che attinente al merito, risulta generic nella misura in cui non vengono richiamati i riscontri alle dichiarazioni della vittima variegati e provenienti da fonti indipendenti, circostanze la cui considerazione da parte della Corte rende il giudizio esente da vizi rilevabili in questa sede.
Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
1.3. Il motivo in ordine alla intervenuta prescrizione del reato è generico e non tiene conto dei corretti calcoli effettuati a fg. 4 della sentenza impugnata, ch portano a ritenere non maturata la causa di estinzione del reato.
1.4. Infine, è infondata la censura inerente alla sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite.
Non solo tale circostanza aggravante risulta richiamata nel capo di imputazione e nella descrizione dei fatti delittuosi, ma la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, nell’analizzare in fatto la vicenda processuale, ha
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sottolineato che il ricorrente, in più occasioni, aveva agito contro le vittime al presenza, contestuale, del coimputato NOME ed anche della compagna NOME COGNOME, circostanza idonea a radicare la sussistenza dell’aggravante secondo la giurisprudenza di legittimità citata nello stesso ricorso (cfr., ad esempio, fg. 3 del sentenza impugnata).
Tali indicazioni superano ogni altro rilievo difensivo e quanto affermato in astratto nella stessa sentenza a proposito dei requisiti giuridici per ritenere sussistente l’aggravante in parola.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
E’ manifestamente infondato il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Il giudizio di attendibilità della persona offesa è esente cla vizi per le ragi esplicitate a proposito del ricorrente COGNOME, all’esame della cui posizione si rinvia.
2.2. Il concorso della ricorrente nel reato contestato e commesso in principalità dal coimputato e compagno di vita della NOME, COGNOME, è stato compiutamente messo a fuoco a fg. 10 della sentenza impugnata, con il richiamo ad alcuni episodi che si erano inseriti nella più ampia e prolungata vicenda estorsiva ai danni della persona offesa; episodi ai quali era stata presente l’imputata, compreso l’incontro nel quale si era paventato al marito della vittima il disvelarriento della relazion extraconiugale della moglie ponendola in correlazione con la richiesta da costei rifiutata del pagamento di 5000 euro per mantenere il riserbo.
Le contrarie deduzioni difensive, volte a smentire la rilevanza in punto di fatto di tali elementi, inerisce al merito del giudizio, la ricostruzione della Corte essend coerente e logica con il dettagliato resoconto della vicenda e con il ruolo della ricorrente rispetto al coimputato ed alla vittima.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
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Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3167,00 oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.10.2023.
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME GLYPH
3-1/vvvi
NOME COGNOME