Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11915 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 20/02/1984
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, parz a mente riformando la sentenza del Tribunale di Pescara, emessa I’l marzo 2023, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di estorsione, lesioni personali, minaccia grave – e porto ingiustificato di armi improprie fupi i dalla propria abitazione (capi 2, 3, 4 e 5 della imputazione).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta d rinnovazione dell’istruzione dibattimentale siccome finalizzata ad u -i nuovo esame della persona offesa COGNOME NOME, padre dell’imputato.
La richiesta era diretta alla verifica della sussistenza del reato di estorsior e di c al capo 2), dal momento che la vittima aveva riferito al dibattimento di primo grado che la richiesta di danaro proveniente dal figlio, odierno ricorrent2, era collegata ad una pretesa avente fonte lecita, ad un “favore” leijao al mantenimento che egli riceveva da parte del genitore, non essendo l’imputato autonomo dal punto di vista economico sebbene maggiorenne.
La Corte non avrebbe motivato sulle ragioni del rigetto della richiesta;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussiAenza dell’elemento oggettivo del reato.
In relazione a quanto appena sintetizzato con riguardo al primo motivo, la Corte non avrebbe adeguatamente valutato che, sulla base delle dichiarazicn della persona offesa, la richiesta di danaro dal ricorrente al padre era legatEl ad un “favore” richiestogli e la violenza nei confronti della persona offesa – conemtatasi in uno spintone – non sarebbe stata collegata alla domanda di danaro E! non si sarebbe estrinsecata in nessuna coartazione a ciò finalizzata.
Al più, la Corte avrebbe dovuto ravvisare il reato di esercizio arbitra GLYPH delle proprie ragioni;
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del n: ato di estorsione, per le ragioni già espresse con i primi due motivi,
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memori.; 00a 212029.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Deve, in primo luogo, sottolinearsi che i motivi di ricorso, come i ingtivi d appello, non sono rivolti a contestare la sussistenza dei reati di cui ai cap , 3, 4 e 5 della imputazione (lesioni personali, minaccia grave e porto abusivc , di armi improprie), sulla cui affermazione di responsabilità, pertanto, si è fcrnato il giudicato.
Quanto alle censure che ineriscono alla sussistenza del reato di eston ione di cui al capo 2 – che si legano con l’altra censura relativa al rigetto della rizhiest di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – deve rilevarsi che non è , fondato l’assunto difensivo secondo il quale il ricorrente non avrebbe esercitato alcuna violenza nei confronti del genitore finalizzata all’ottenimento di una spinma di danaro.
Al contrario, la sentenza di primo grado – richiamata dalla Corte di appe lo ed il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna – aveva sottolineato che la persona offesa del reato di minaccia di cui al capo 4, NOME COGNOME presente ai fatti, aveva dichiarato
che l’imputato, dopo aver spinto il padre facendolo rovinare per terra, “ribadì la sua perentoria richiesta di danaro, che fu soddisfatta dal genitore” (fg. 1. della sentenza del Tribunale).
Tuttavia, nell’atto di appello, anche attraverso il richiamo ad alcuni pe ;saggi delle dichiarazioni del padre del ricorrente, si era paventata la circostanz3 :he la richiesta di danaro dell’imputato al genitore potesse avere una causale ecita, legata a crediti alimentari del ricorrente, riconosciuti dal padre.
In proposito, la Corte di appello ha risposto in termini giuridicamente non c ,)rretti (cfr. fg. 3 della sentenza impugnata).
Da un lato, infatti, la sentenza impugnata ha ammesso la possibi dà che l’imputato potesse vantare un credito di natura lecita (“pur a volere ritere -e che l’imputato fosse creditore nei confronti del genitore”); dall’altro, ha escHso la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla basc di un assunto fondato su un principio di diritto – risalente nel tempo e v)Ito a valorizzare il tenore della violenza – superato dalla più recente ed au:c:irevole giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il reato di esercizio arbitrai -i: .1 delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi condo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Fila -do, Rv. 280027 – 02).
In questa ottica, risulta immotivato anche il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, finalizzata, come era, alla verifica proprio dell circostanza di fatto decisiva per la corretta qualificazione giuridica del fatto attraverso un nuovo esame della persona offesa; la richiesta andrà rivalut3ta dal giudice del rinvio in uno con un nuovo controllo di merito delle risultanze processuali, non effettuabile in questa sede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di estorsione di cui 31 capo 2 con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso, il 13/02/2025.