Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48431 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48431 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a STRONGOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui agli artt 81, 110 e 629, comma 2, cod. pen. in luogo a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero di violenza privata, si risolve in delle mere doglianze in punto di fatto volte ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e riproduttiv di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove si evidenzia la sussistenza degli elementi costituivi del delitto di estorsione, nonché l’impossibilità di sussumere la vicenda a norma dell’art. 610 cod. pen. essendo ingiusto il profitto conseguito dai ricorrenti, ovvero nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. per non avere gli stessi agito per una pretesa giuridicamente fondata);
considerato che il motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione per contraddittorietà della stessa nonché per travisamento della prova e per violazione del disposto di cui all’art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata avendo i giudici del merito ampiamente esplicitato, con
corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 4-5);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
osservato che il motivo di ricorso, con cui si contesta – in modo, peraltro, generico – la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. conseguente alla derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 610 cod. pen., è inammissibile avendo i giudici del merito – si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata – evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costituivi del delitto di estorsione, nonché l’impossibilità di sussumere la vicenda a norma dell’art. 610 cod. pen.;
ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, ove si evidenzia, peraltro, che il giudice di primo grado si era già attenuto al minimo edittale);
vista la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti che, reiterando sulla riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. in luogo quello di estorsione, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
visti i motivi aggiunti del 10 ottobre 2023, depositati dal difensore dei ricorrenti, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, poiché reiterano quanto già rilevato con il ricorso e la memoria difensiva e perché non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa posto che la violazione da parte del giudice del termine per il deposito della sentenza, stabilito dall’art. 544 cod. proc. pen., può avere conseguenze di altro
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genere, ma non determina la nullità del provvedimento né tanto meno la sua inutilizzabilità o inammissibilità (Sez. 3, n. 33386 del 18/03/2015, D., Rv. 26450701);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023