Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42337 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 16 ottobre 2020, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ordine ai delitti di usura ed estorsione, escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la decisione.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, poiché carente in ordine all’esame della questione riguardante la natura usuraria del tasso di interesse nelle singole operazioni contestate all’imputato.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all’art. 522 cod. proc. pen., avuto riguardo al capo B) dell’imputazione (estorsione consumata); muovendo dall’indeterminatezza della contestazione, il ricorrente si duole del difetto di corrispondenza tra la contestazione degli episodi descritti nell’imputazione e quelli accertati dalla sentenza e per i quali è stata pronunciata la sentenza di condanna.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, anche qui carente nella dimostrazione della sussistenza dell’elemento materiale della contestata estorsione e, conseguentemente, nella qualificazione di tutti gli episodi quali fattispecie di estorsione consumata.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all’affermata responsabilità per il delitto di usura; lamenta il ricorrente l’omessa valutazione delle censure formulate con l’atto di appello, con specifico riferimento al contenuto di intercettazioni e registrazioni che documentavano circostanze in conflitto con l’affermata attendibilità delle persone offese; allo stesso modo, non si era tenuto conto dell’esistenza di elementi che confermavano l’assenza di rapporti di prestito con imposizione di interessi e dell’assenza di elementi obiettivi per affermare il concorso del ricorrente nelle operazioni gestite dal COGNOME.
3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all’art. 522 cod. proc. pen., avuto riguardo al capo B) dell’imputazione (estorsione consumata), nei medesimi termini del corrispondente motivo del ricorso proposto nell’interesse del coimputato COGNOME.
3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 629 cod. pen., e vizio della motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’elemento materiale del contestato delitto ascrivibile al ricorrente, in relazione all’episodio del gennaio 2008 rispetto al quale dagli atti emergeva unicamente la presenza passiva del COGNOME all’aggressione realizzata materialmente dal coimputato; ulteriore vizio della motivazione andava rilevato per la carente giustificazione della qualificazione degli ulteriori episodi quali ipotesi consumate, in assenza di prove circa la realizzazione del profitto per il mancato versamento delle somme richieste ai debitori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili, perché alcuni dei motivi sono formulati per ragioni non consentite dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e perché gli altri motivi risultano reiterativi, generici e taluni anche manifestamente infondati.
2.1. Quanto al ricorso COGNOME, il primo motivo è reiterativo e generico; a fronte di una doppia conforme, con richiamo testuale della Corte d’appello alla motivazione di primo grado, dettagliata e specifica per ogni singolo episodio di prestito intercorso tra gli imputati e le persone offese, la difesa asserisce che non vi sarebbe in atti la prova del superamento del tasso usurario se non per la prima operazione, in totale contrasto testuale con l’analitica motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 14-36 della sentenza del Tribunale).
2.2. Il secondo motivo è formulato in termini non consentiti; con l’atto di appello, infatti, non era stata dedotta la nullità della sentenza! di primo grado, né la questione è stata prospettata in sede di discussione; trattandosi di ipotesi di nullità generale, a regime intermedio, la stessa non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 – 01).
2.3. Anche il terzo motivo risulta proposto in modo non consentito: pur evocando il vizio della motivazione, il motivo mira a censurare la mancata dimostrazione dell’elemento oggettivo dell’evento del contestato reato di estorsione, profilo che non è stato dedotto con i motivi di appello.
In ogni caso, la prospettazione è fallace e manifestamente infondata, poiché è pacifico che la consumazione del delitto di estorsione coincide con la realizzazione dell’effetto costrittivo (poiché «in tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si configura il solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al facere ingiunto»: Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269309 – 01).
Per quanto riguarda il ricorso COGNOME, il primo motivo è reiterativo e sostanzialmente diretto ad una rilettura delle prove, a fronte di una doppia pronuncia conforme di affermazione della responsabilità.
In particolare, il motivo tende a segmentare il contenuto dichiarativo proveniente dalle persone offese, che è stato invece considerato dalle sentenze di merito nel suo complesso, individuando i punti critici emersi nell’ascolto dei testimoni a distanza di molti anni dai fatti (punti riguardanti gli aspetti delle singole operazioni di finanziamento: capitale, tasso d’interesse, importi restituiti) ma
apprezzando la costanza e la linearità delle dichiarazioni quanto alla partecipazione degli imputati, in relazione a specifici episodi storici; allo stesso modo, il motivo intende fornire una lettura parcellizzata del materiale proveniente dalle intercettazioni, affidando a singole espressioni o isolati dialoghi la capacità di destrutturare il complesso degli elementi dichiarativi, che al c:ontrario la Corte ha valorizzato trovando specifici riscontri nel contenuto delle captazioni (pagg. 6-7) che facevano espresso riferimento al complessivo ammontare delle somme dovute dalle vittime e a possibili piani di rientro, ipotesi considerata e avallata dal ricorrente e presa in esame anche dal correo COGNOME (pagg. 39-40 della sentenza del Tribunale); inoltre, la Corte d’appello si è fatta carico anche di superare le incongruenze esaltate con l’atto di appello (desumibili, nella prospettiva difensiva, dal dimostrato interesse personale del COGNOME nei confronti della NOME) svelando il reale obiettivo perseguito dal ricorrente, come attestato dalla valutazione complessiva delle vicende e, in particolar modo, dalle condotte aggressive e minacciose poste in essere per conseguire il profitto delle condotte di usura.
3.1. Il secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello ha precisato che la contestazione originaria, descrivendo quale arco temporale di commissione del reato quello compreso tra il gennaio 2008 e l’anno 2012, conteneva in sé tutti gli episodi accertati e di cui ha dato conto, rispetto ai quali nessuna violazione del principio di correlazione può essere lamentata (atteso che «non sussiste alcun dovere di procedere alla contestazione di fatto diverso o concorrente qualora, contestata nell’imputazione originaria una serie di condotte omogenee unificate entro il vincolo della continuazione interna, l’attenzione venga poi focalizzata, durante l’espletamento delle prove testimoniali, su taluno degli episodi originariamente contestati nella loro complessità, puntualizzandone le modalità esecutive rispetto a quanto indicato nel capo di imputazione»: Sez. 3, n. 16608 del 31/05/2016, dep. 2017, P., Rv. 269625 – 01)
3.2. Il terzo motivo è in parte non consentito, in altra parte manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo, si tratta di una differente ricostruzione e valutazione in fatto (v. sentenza Tribunale pag. 42; 46; 74), che non considera il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza, quanto alla dimostrazione delle forme di manifestazione del concorso di persone nel reato, delle ipotesi di concorso morale che si realizzano quando il concorrente rafforza l’altrui proposito criminoso mediante atteggiamenti, quali la ricorrente presenza fisica nei luoghi e nelle circostanze in cui l’altro correo materialmente metta in atto le condotte tipiche del reato contestato, specie ove la simultanea presenza dei correi e le condotte poste in essere d’un lato inducano nella persona offesa la percezione della maggiore incisività delle condotte aggressive, dall’altro
garantiscano a chi agisce la sicurezza dell’ausilio e dell’intervento immediato del correo.
Si tratta di principio pacificamente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato, altresì, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, ravvisandola «nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione cel reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa» (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258953; nello stesso senso Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258186; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, COGNOME, Rv. 257465). Con particolare riguardo, poi, al delitto di estorsione si è affermato che «in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza» (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 257979; nonché, più di recente, Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807).
Per ciò che concerne il secondo ordine di censure, si tratta di motivo non consentito, non avendo formato oggetto di devoluzione al giudice di secondo grado la contestazione della diversità del fatto in termini di ipotesi tentata (come già rilevato per l’omologo motivo del ricorso COGNOME).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende; inoltre, gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura da determinarsi dalla Corte d’appello di Palermo (Sez. Unite, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760 – 01).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE, ciascuna ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sar liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separati decreti di pagamento sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore de Stato.
Così deciso il 28/9/2023