Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7249 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7249 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Durazzo (Albania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; NOME COGNOME, per il ricorrente, che ha concluso insistendo per udito l’Avv. l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 21 marzo 2025 la Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza emessa il 13 dicembre 2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza con la qua le l’imputato COGNOME NOME era stato dichiarato colpevole del reato di estorsione continuata in concorso e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, come riqualificata in recidiva semplice, era stato condannato alle pene di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’ imputato, per il tramite del proprio difensore , chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al rapporto di connessione tra il presente procedimento, che vedeva COGNOME quale persona offesa del contestato delitto di estorsione, ed altro procedimento pendente nei confronti del medesimo COGNOME.
Rassegnava che la Corte d’Appello , con la sentenza impugnata, aveva ritenuto insussistente un rapporto di connessione fra i due procedimenti, con affermazione che risultava in aperto contrasto con altra conclusione cui era giunta la medesima Corte, che nel corso dell’udienza del 4 febbraio 2 025 aveva accolto l’istanza di rinvio della difesa , motivata dalla necessità di consentire la trasmissione del fascicolo processuale ad altra sezione della Corte d’appello ai fini della riunione del processo con altro contestualmente pendente e avente ad oggetto il reato di associazione per delinquere contestato sia all’odierno corrente NOME che alla persona offesa COGNOME; evidenziava che in tale contesto, e in contrasto con quanto successivamente ritenuto in sentenza, la Corte territoriale aveva preso atto della connessione fra i due procedimenti e aveva ritenuto necessaria la riunione fra gli stessi.
Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 61, comma 2 e 629 cod. pen. in relazione all’individuazione della qualità di persona offesa dal contestato delitto di estorsione in capo a COGNOME NOME, che era stata destinataria soltanto di condotte minacciose ma non aveva, in ragione di tali condotte, effettuato nessun atto di disposizione patrimoniale, dovendosi considerare che il denaro consegnato al COGNOME proveniva esclusivamente da COGNOME NOME, ciò ad onta di quanto indicato nell’imputazione .
Concludeva sul punto affermando che, per tale ragione, il reato di estorsione non poteva essere configurato in danno della COGNOME; deduceva, in subordine, che la condotta posta in essere nei confronti di quest’ultima doveva essere riqualificata nel delitto di minaccia.
Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. in relazione alla mancata valutazione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e del giudizio di bilanciamento delle circostanze, del comportamento sostanzialmente confessorio dell’imputato, nonché mancanza di motivazione in relazione alle sopravvenute dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato.
Rassegnava che nel corso del giudizio di appello era stata acquisita al processo documentazione concernente la situazione familiare dell’imputato nonché una dichiarazione sottoscritta dal medesimo con la quale il COGNOME mostrava di aver compreso gli eccessi che avevano caratterizzato il proprio comportamento, in relazione al quale quale prestava le proprie scuse.
Deduceva che la Corte territoriale non aveva reso alcuna motivazione in relaz ione alla confessione dell’imputato, che costituiva una circostanza di pregnante rilievo, così che la sentenza impugnata doveva ritenersi affetta dal vizio denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
La difesa invoca il vizio di contraddittorietà della motivazione nel confronto fra l ‘affermazione , contenuta nella sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha ritenuto insussistente un rapporto di connessione fra il presente procedimento e altro pendente nei confronti dell’odierna persona offesa COGNOME, e l’ordinanza resa all’udienza del 4 febbraio 2025 con la con la quale la Corte aveva rinviato l’udienza al fine di consentire la trasmissione del fascicolo processuale ad altra sezione della Corte d’Appello ai fini della riunione con il detto procedimento pendente nei confronti del medesimo COGNOME.
Osserva, al riguardo, il Collegio che, anche a voler ritenere il COGNOME imputato di reato connesso , la Corte d’Appello ha indicato una serie di elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie di costui (v. pagg. 11, 12 e 13 della sentenza impugnata), costituiti dalle testimonianze rese da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, e ancora dal contenuto di messaggi telefonici rinvenuti sul telefono cellulare del COGNOME, elementi tutti che la Corte di merito ha ritenuto costituire un quadro probatorio tale da consentire l’affermazione dell a penale responsabilità del COGNOME al di là di ogni ragionevole dubbio , e rispetto ai quali l’appellante non si era in alcun modo confrontato.
La Corte d’ Appello ha anche richiamato, ad ulteriore sostegno della statuizione di responsabilità, la ‘ sostanziale ammissione di colpevolezza contenuta nella missiva a firma dell’imputat o depositata in sede di udienza, in cui NOME ammette di aver richiesto i soldi al COGNOME agendo in modo insistente e aggressivo ‘ (v. pagg. 13 e 14 del provvedimento impugnato).
Gli elementi di riscontro alle dichiarazioni del COGNOME sono stati ritenuti dalla Corte di merito avere sostanzialmente valenza di prova autonoma, dal che deriva che la dedotta contraddittorietà della motivazione attiene a un punto senz’altro non decisivo, ma neppure rilevante, ai fini della decisione.
Di qui l’infondatezza del motivo.
È del pari infondato il secondo motivo, con il quale la difesa ha contestato la qualità di persona offesa del delitto di estorsione in capo a COGNOME NOME, che era stata destinataria di minacce ma non aveva effettuato in favore dell’imputato alcun atto di disposizione patrimoniale.
Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia reso al riguardo una motivazione immune da vizi, osservando del tutto congruamente che ‘ COGNOME è presente in almeno un’occasione in cui NOME proferisce le minacce , risente della pressione psicologica dalle stesse esercitata sui presenti (lei stessa, il coniuge, il figlio NOME), condivide con il marito la preoccupazione che spingerà quest’ultimo alla dazione pecuniaria. L’avere il COGNOME indirizzato la minaccia indistintamente nei confronti di NOME NOME e di COGNOME, oltre che del figlio NOME, o comunque alla presenza di tutti e tre, ha indubbiamente rafforzato la pressione intimidatrice e determinato tutti e tre a soggiacere alle pretese illegittime dell’imputato. La circostanza che la dazione di denaro da parte del COGNOME NOME sia avvenuta in assenza della COGNOME non esclude affatto che la minaccia cumulativamente rivolta ai tre congiunti abbia avuto forza intimidatrice ancor più pregnante che se fosse stata rivolta nei confronti di un solo componente della famiglia. COGNOME è dunque correttamente qualificata come persona offesa del reato, avendo subito personalmente la condotta intimidatoria e prevaricatrice dell’imputato, finalizzata ad ottenere il denar o originariamente preteso nei confronti dello Zen ‘ (v. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).
In relazione all’ipotesi di condotte ripetute di minaccia la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi affermando il principio, consolidato nella giurisprudenza e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di estorsione, la ripetuta commissione di condotte di minaccia, rivolte a persone diverse per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo, integra una pluralità di tentativi di estorsione, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione, e non un’unica ipotesi di reato tentato (v., ex multis , Sez. 2, n. 23396 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 270310 -01).
In motivazione la Suprema Corte ha osservato che ‘ l’azione svolta dall’imputato si estrinseca in una pluralità episodi di minaccia, distinti fra loro, siccome rivolte a persone diverse. Di qui discende la correttezza, in diritto, nella valutazione della sussistenza di una pluralità di illeciti la porsi in continuazione fra loro ‘; ha anche precisato che ‘ La valutazione della autonoma valenza delle singole condotte, ai fini della verifica della sussistenza di una pluralità di fattispecie unite dal vincolo della continuazione, è una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità in quanto sorretta da idonea motivazione che ricorre nel caso di specie avendo la Corte territoriale sottolineato la esistenza di ripetute condotte di minaccia esercitate nei confronti di persone diverse sì da integrare una “pluralità di fattispecie” ‘.
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha congruamente dato conto di una pluralità di condotte di minaccia commesse dall’imputato, una delle quali rivolta (anche) nei confronti della COGNOME, che pertanto correttamente era stata ritenuta parte offesa del reato contestato.
3. È infondato anche il terzo motivo.
Il giudizio di equivalenza fra le concesse circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, espresso dal primo giudice, è stato condiviso dalla Corte d’Appello, che al riguardo ha richiamato la motivazione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado e ha ulteriormente osservato che ‘ i fatti addebitati al NOME sono di estrema gravità, sia per le modalità delle condotte tenute nei confronti di più persone, sia per i perniciosi riflessi psicologici dalle stesse causati sulle pp.oo., sia infine per i motivi dell’agire (rientrare di un credito determinato dalla cessione in conto vendita di una partita di cocaina) . L’insieme di tali circostanze porta a ritenere corretta la perequazione tra attenuanti generiche e recidiva ‘ (v. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata).
Deve qui essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (v., ex multis , Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Defilippi, Rv. 279181 -02).
La motivazione resa sul punto risulta completa e immune da vizi, avendo la Corte territoriale richiamato i molteplici elementi utilizzati ai fini del giudizio di bilanciamento e avendo da essi tratto conseguenze improntate a logica.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME