Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12975 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TABAGLIO NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
NOME NOME a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 maggio 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati ritenuti responsabili del reato di tentata estorsione.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME NOME, lamentando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’asserita pregressa conoscenza in capo all’imputata del debito contratto dalla persona offesa COGNOME NOME con COGNOME NOME, debito che avrebbe dato causa all’aggressione allo stesso COGNOME ed alle successive condotte miNOMErie indirizzate alla di lui madre, COGNOME NOME; tale dato non poteva ritenersi acquisito in virtù della sua conoscenza con COGNOME e con i soggetti presenti sul luogo teatro dell’azione violenta, considerato che il mero rapporto di conoscenza e frequentazione con COGNOME, soggetto asseritamente in contatto con i fratelli COGNOME, non era di per sé sufficiente ad inferire che COGNOME NOME fosse stata informata della natura RAGIONE_SOCIALE relazioni intercorrenti tra la persona offesa e i fratelli COGNOME e tra quest e COGNOME, né che si fosse prestata a collaborare al recupero del credito illecito con modalità violente; su tali argomentazioni difensive, la Corte di appello non si era confrontata.
1.2 Il difensore eccepisce la la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen; nell’atto di appello si era rilevato che la presenza di più persone riunite era una circostanza subvalente rispetto alla effettiva condotta ascritta all’imputata che, ad esempio, non era nemmeno presente ai fatti oggetto della contestazione suppletiva; sul punto, nulla aveva motivato la Corte di appello.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME.
2.1 Il difensore osserva che la motivazione della sentenza era manifestamente illogica in quanto l’episodio evocato dalla Corte di appello attraverso la testimonianza di COGNOME NOME e relativo alla asserita minaccia da lei subita nel proprio negozio da parte di due soggetti, uno dei quali identificato nel COGNOME, non era citato nel capo di imputazione riportato nell’intestazione della sentenza; tale mancata correlazione tra l’imputazione e la motivazione della sentenza rendeva quest’ultima manifestamente illogica.
Anche con riferimento al rigetto dell’appello che invocava la riqualificazione del reato di estorsione in quello di cui all’art. 393 cod. pen. -prosegue la difesa-, la motivazione della sentenza impugnata appariva incomprensibile perché faceva
riferimento alla condotta (indicata con un asterisco- pag.9 della sentenza) ma senza l’ulteriore nota ad illustrazione dell’asterisco riportato in calce nella stessa pagina 9 della sentenza della Corte di appello e non riprodotto nel capo di imputazione riportato nell’intestazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME NOME è fondato quanto al secondc motivo proposto.
1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla RAGIONE_SOCIALEzione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha sottolineato non solo che la COGNOME aveva organizzato l’appuntamento nel corso del quale NOME era stato picchiato in quanto non aveva onorato il debito nei confronti di COGNOME NOME, ma anche che, una volta ricevuta la telefonata della COGNOME nella quale la stessa chiedeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE pentole ed accessori che la COGNOME aveva prelevato dal negozio della COGNOME senza pagare, le aveva passato COGNOME che la aveva minacciata con la frase riportata nel capo di imputazione, per cui era presente al momento della minaccia, tesa a far rinunciare la COGNOME al credito vantato nei confronti della COGNOME; conseguentemente, correttamente la condotta estorsiva è stata ascritta anche alla ricorrente, titolare del profitto di una minaccia profferita in sua presenza.
1.2 Relativamente al giudizio di comparazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, nell’atto di appello si era chiesta la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in virtù del ruolo di secondo piano rivestito dall’imputata, priva di precedenti penali; la Corte di appello, pur dando atto della richiesta nelle prima parte della sentenza, (pag.5) ha provveduto soltanto ad eliminare la pena prevista per il reato di lesioni dichiarato prescritto, ma non ha motivato in alcun modo il rigetto della richiesta della difesa; si tratta quindi di un caso di motivazione mancante, che impone, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Assolutamente irrilevante è la circostanza che il fatto citato nella motivazione della Corte di appello, per il quale è intervenuta condanna, non sia stato riportato nella imputazione della sentenza, posto che era contenuto nella imputazione riportata nella sentenza di primo grado e che semmai l’eccezione avrebbe potuto essere valutata nel caso in cui non lo fosse stato nelai decreto di citazione per l’appello (eccezione non proposta); non si vede quindi, quale pregiudizio abbia subìto il ricorrente dalla violazione denunciata.
2.2 Quanto alla mancata derubricazione del reato in quello previsto dall’art. 393 cod. pen. , la Corte di appello ha evidenziato che la condotta estorsiva era stata rivolta non nei confronti del debitore COGNOME, ma verso la madre di questi, verso la quale non sussisteva alcuna pretesa creditoria; è stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale si deve per escludere di essere in presenza di un esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni quando la minaccia sia stata proferita non nei confronti del debitore ma di un terzo estraneo rispetto al rapporto obbligatorio (Sez. U, n. 2954: del 16/07/2020, COGNOME; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017).
Quanto all’asterisco di cui alla pagina 9, lo stesso non rimandava ad un altro punto della motivazione, ma indicava che la parola sottostante era stata corretta a penna in quanto scritta erroneamente.
Il ricorso di COGNOME deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché – ravvisandosi proirili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE limitatamente al giudizio di comparazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia; dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio di responsabilità.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 31/01/2024